Quella del masso fisioterapista è senza dubbio la figura più “giudicata” di tutti i tempi. Decine e decine di riscorsi e contro-ricorsi, sentenze e contro-sentenze, dal 2000 ad oggi, che ormai hanno creato un quadro di riferimento talmente complesso, eterogeneo e sconclusionato, che solo una bacchetta magica potrebbe riallineare . Oppure forse è tutto facile, ma a qualcuno conviene confonderci. Proviamo a seguire un ragionamento diverso che non contempli il criterio di equipollenza o equivalenza, ormai consolidati, ma che risultano fuorvianti in alcune valutazioni.
Il masso fisioterapista formato dopo la riforma in materia sanitaria operata con D.lgs.502/92, è una figura che dal 2000 ad oggi non ha trovato “stabile”collocazione, e non certo per sua volontà. Fino al 2010 inquadrata dal Ministero della Salute come “Professione sanitaria rimasta configurata ai sensi del precedente ordinamento”, poi nel 2010 di colpo inclusa e ricondotta dai giudici del TAR UMBRIA(Sentenza nr 00005/2010) in un contenitore uscito dal cilindro del nostro legislatore, tale “operatore di interesse sanitario”, che la Corte Costituzionale con sentenza n.300/2007 colloca addirittura al di sotto delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Come se non bastasse, è intervenuta in questi giorni l’Agenzia delle Entrate con una circolare (Circ.nr. 7/E del 04/04/2017) che esclude le prestazioni rese dal masso fisioterapista dalla detraibilità ai fini IRPEF, se il titolo non è conseguito entro il 17/3/1999. Non basta più nemmeno il certificato medico !
Ma chi è il masso fisioterapista e da dove arriva? Forse non guasta rinfrescare la memoria a qualcuno…. Il masso fisioterapista nasce nel 1971 con una legge dello stato tutt’ora in vigore (L.403/71), quale PROFESSIONE SANITARIA dell’area riabilitativa, la prima della storia italiana, che svolge terapie fisiche e riabilitative in ausilio all’opera del medico, l’unica alla quale viene data anche l’abilitazione all’accesso ai corsi per massaggiatore sportivo, preposto ad affiancare il medico nella tutela sanitaria delle attività sportive (L. 1099/71).
Il massofisioterapista è direttamente riconducibile al “massaggiatore” generico indicato nel R.D. n.1265/1934 Titolo II Esercizio delle professioni e delle arti sanitarie e
di attività soggette a vigilanza sanitaria, art. 99! Attenzione, anche se vi sembrerà un paradosso, la riconducibilità a quella fonte del 1934 è una delle poche certezze mai messe in discussione nel quadro normativo del massofisioterapista, garanzia probatoria del suo status indiscutibilmente “sanitario”!
Infatti forse non tutti sanno che anche i fisioterapisti di nuova generazione sono professione sanitaria abilitata ad erogare prestazioni sanitarie in esenzione IVA, proprio in quanto riconducibili a quel “massaggiatore “ di cui allo stesso disposto di legge che tutt’ora fa da cornice normativa a tutto il panorama delle professioni e arti ausiliarie. Lo dice esplicitamente L’Agenzia delle Entrate nella Circolare nr. 43 del 14 maggio 2002. Riportiamo fedelmente due passaggi della circolare che riteniamo di particolare interesse :
“…..I giudici di merito, chiamati a pronunciarsi nei due gradi di giudizio, preso atto delle contrapposte tesi, accoglievano le doglianze della contribuente(fisioterapista), statuendo in particolare che “… l’art. 99 (del TULS), nel quale sono elencati i soggetti le cui prestazioni sono esenti da IVA, deve interpretarsi in maniera estensiva. Inoltre, dato per postulato che l’attività del fisioterapista è collaterale alle altre professioni sanitarie, la stessa non può non rientrare tra le ausiliarie di cui all’art. 99. Nel caso contrario vi sarebbe una incongruenza non giustificabile, perché la ratio della norma è sottesa a tutte le prestazioni sanitarie e, di conseguenza, non può non riconoscersi tra esse anche quelle di natura riabilitativa, che il nostro ordinamento include nel mondo sanitario”……….….la Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione sentenza 4403 del 6 dicembre 2000 / 27 marzo 2001) ha concluso che “… le attività di fisiokinesiterapia, massoterapia e fisioterapia identificano – già prima dell’entrata in vigore del DM 21 gennaio 1994, pubblicato il 2 febbraio successivo – prestazioni paramediche rese alla persona nell’esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 TULS, il cui comma 2 prevede l’arte ausiliaria del massaggiatore, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell’infermiere generico, dall’art. 1 del RD 1334/1928; onde le prestazioni rese nel relativo esercizio sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10 n. 18) del DPR 633/1972 ”. Da ciò i giudici di legittimità hanno ritenuto superfluo l’esame dell’evoluzione successiva della disciplina, per effetto del DM 21 gennaio 1994, poiché l’interpretazione fornita, di carattere estensivo, non contrasterebbe col principio di tassatività di cui all’art. 99 del TULS".
Quindi deriviamo che :
- in Italia le prestazioni di natura riabilitativa sono oggettivamente “sanitarie”, inclusa la massoterapia (cfr Sentenza Corte Cassazione 9126 del 2006).
- il fisioterapista è sanitario perché deriva dal massaggiatore del 1934, dal quale deriva analogamente anche il masso fisioterapista.
- il masso fisioterapista al pari del fisioterapista non può non rientrare tra le ausiliarie (arti e professioni) di cui all’art. 99 del TULS 1934 n.1265.
- poichè ai sensi dell’art.1 del Decreto Ministero Salute e Ministero Economia e Finanze 17 maggio 2002 , sono esenti da IVA art. 10 DPR 633/72 le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti una professione sanitaria o un’arte ausiliaria indicate all’art.99 del TULS 1934 n. 1265 - che abbiamo appreso essere interpretato in via estensiva - allora anche le prestazioni rese dal masso fisioterapista, al pari di quelle del fisioterapista sono esenti e ovviamente detraibili ai fini IRPEF.
A meno che .........qualcuno riesca a sostenere - e ovviamente a dimostrare - che la massoterapia, indiscutibilmente la forma più antica di medicina (cfr “De Articulis” Ippocrate) e le terapie fisiche, ancorpiù erogate su prescrizione medica abbiano valore esclusivamente “estetico” e che non apportino modificazioni alcune al corpo umano !
Forse Ippocrate si rivolterebbe nella tomba al solo pensiero ! Meglio lascarlo riposare in pace !
Ecco quindi dove ci porta il ragionamento semplice, lineare, documentato : Il massofisioterapista è un operatore sanitario e le sue prestazioni sono detraibili ai fini IVA sia per il criterio oggettivo che soggettivo.