A seguito dalle Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr.19/E dell'8 luglio 2020, come anticipatovi  già a fine maggio  nei nostri canali, grazie al lavoro svolto dalla FIMFT della quale siamo soci fondatori, per il tramite degli uffici legali incaricati (vedi precedenti note),  si conferma la detraibilità delle spese sanitarie anche se rese da massofisioterapisti con titolo conseguito dopo il 17/3/1999, a "condizione che

entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radio0loogia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione".

Nei centri con più operatori,  è necessario indicare  nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della prestazione resa, anche la descrizione della figura professionale che ha erogato le prestazioni in oggetto,nonchè i riferimenti (data) di iscrizione all'albo dei fisioterapisti (per i  fisioterapisti, i massofisioterapisti triennali con diploima entro il 17/3/1999 o biennali entro il 17/3/99 se in possesso di decreto di equivalenza alla laurea in fisioterapia) o all'elenco speciale massofisioterapisti (massofisioterapisti con diploma conseguito dopo il 17/3/99).

Ai fini della detraibilità della spesa sanitaria resa dal fisioterapista o dal massofisioterapista, la circolare non richiede di allegare alcuna prescrizione medica - cosa invece richiesta per le prestazioni rese dal massaggiatore e capo bagnino o per prestazioni di chiropratica.

Le prestazioni di osteopatia sono detraibili se rese da iscritti tra le professioni sanitarie riconosciute(Circolare 21.05.2014 n.11 risposta 2.1)

Il terapista della riabilitazione viene assimilato al massofisioterapista ai fini della detraibilità delle spese.

La Circolare precisa che la prescrizione medica non viene richiesta nell'ottica di "semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti", ma che ciò non implica "né sul piano normativo né sul pianop del concreto esercizio delle professioni sanitarie , alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano. 

Vi consigliamo di scaricarvi il testo della Circolare e di leggere attentamente le pagine 38-43.

Per i nostri associati si  consiglia di  consultare l'area riservata del sito www.massaggiatorisportivi.org , per indicazioni operative ulteriori.