Il Tar Lazio respinge il ricorso del Comitato Europeo Massofisioterapisti  con sentenza nr. 04497/2017 del 12/07/2017: il Ministero della Salute  non è inadempiente , oltre a non essere competente in materia.Abrogato implicitamente anche il d.m. 105/1997 , stante il Tar Lazio.

L'Istituto E.Fermi di Perugia intervenuto ad opponendum.

Il Tar Lazio sancisce nella richiamata sentenza 04497/2017 che si deve “ registrare, rispetto al quadro giuridico nel quale era collocato il d.m. sanità 10 luglio 1998 (il quale disponeva, all’art. 1, comma 2, primo periodo: «con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 124 della legge 31 marzo 1998, n. 112, sarà rideterminata la figura e il relativo profilo del massofisioterapista»), da un lato, un mutamento copernicano delle competenze legislative e regolamentari sopravvenuto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione e, dall’altro, il mutamento della stessa natura del massofisioterapista, da professione sanitaria ad operatore di interesse sanitario, assieme all’abrogazione di una parte significativa del quadro normativo evocato dal ricorrente (d.m. 7 settembre 1976 e d.m. 17 febbraio 1997, n, 105), con la complessiva conseguenza del superamento della stessa previsione del d.m. 10 luglio 1998 per i fini invocati dal Comitato che oggi agisce in giudizio

Quindi....niente riordino !  Il nuovo quadro giuridico che si è delineato negli anni avrebbe superato il precedente “implicitamente”.

La domanda che ci sorge spontanea è: qual è l '" interesse prevalente "che i giudici hanno ritenuto di tutelare in questo caso ?

E in merito al masso fisioterapista,  se veramente risulta abrogato il suo quadro normativo di riferimento in relazione al suo profilo, chi è ? Cosa è abilitato a fare?  

La Regione Umbria ha tuttora in essere corsi di formazione per Massofisioterapisti ai sensi della Legge 403/71 e del D.M.17 febbraio 1997, n.105, che sarebbe invece abrogato.

Quindi a questo punto di chi è la competenza di ridefinire programmi di studio e profilo professionale di questa figura ? Lo Stato non è competente, ma le Regioni non potrebbero normare un profilo nazionale, né colmare vuoti normativi (Corte Cost. 26 luglio 2005 n.319)

Tutto ciò non   vuol forse dire , tradotto in altri termini,   che SERVE  UN URGENTE RIORDINO DELLA FIGURA” ?