Tra  le modifiche, ne segnaliamo una a nostro avviso sostanziale  nella fattispecie, al Capo II degli Albi professionali.

L'art.3 comma b) recitava "per l'iscrizione all'albo è necessario essere in possesso del prescritto titolo accademico ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia. Nel testo all'esame in Senato è provvidenzialmente decaduta la connotazione "titolo accademico", per cui diventa "è necessario essere in possesso del prescritto titolo e......". Introdotta la professione sanitaria di osteopata, e relativo albo, inserito nell'ambito dell'ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Per il mft, l'occasione tanto attesa di essere ricondotti e protetti all'interno di un albo. Chi parla di titolo entro il 2006, chi entro il 2010, chi addirittura ventila l'opzione della chiusura dei corsi di mft e inclusione di tutti ad oggi, inclusi quelli in corso di studio. Una cosa è certa. Il disegno di legge su questo è chiaro e categorico: "Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al relativo albo".