La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 7/2017 fa acqua da tutte le parti  e lo possiamo documentare.

 

Le sigle riunite AIMTES CEM SIMMAS  dimostrano punto per punto perchè è illegittimo escludere dalla detraibilità delle spese dall'imposta lorda 2016, le prestazioni rese dal massofisioterapista, se con titolo dopo il 17/3/1999. E non sarebbe l'unico  " abbaglio " della Circolare. Riconosciute  e ammesse le prestazioni  di chiropratica, laddove il chiropratico non è ancora professione o figura riconosciuta dal nostro ordinamento. I massaggi poi, ammessi in detrazione solo se resi da mft triennnali  con titolo prima del 17/3/1999. Chissà che ne pensano i fisioterapisti , che risultano  pertanto non idonei a prestazioni di massoterapia ai fini della detrazione fiscale delle spese,stante la suddetta circolare !

Ennesimo tentativo di sanare una disciminazione e un atteggiamento palesemente arbitrario e parziale - ai danni del massofisioterapista formato dopo il 17/3/1999- delle sigle riunite AIMTES , CEM , SIMMAS, dell'AIMTES  in primis, che crede fermamente che  il confronto con le  istituzioni non vada mai abbandonato!

L'ultima spiaggia la conoscete: avvio di un nuovo ciclo di contenziosi, di ricorsi e di sentenze, ma anche di controsentenze !

BASTA !!!!!!

In allegato la lettera inoltrata ufficilamente