LA SOLITA STORIA – MASSOFISIOTERAPISTI  …NON CAMBIERA’ NULLA  NEANCHE A QUESTO  GIRO DI VALZER! 

 

Eccoci di nuovo qui. Vacanze alle porte ma non per tutti. Ormai è prassi che tra circolari dell’Agenzia delle Entrate, circolari ministeriali, sentenze, ordinanze e ricorsi, i mesi di Giugno, Luglio e Agosto  da quasi vent’anni sono i più “caldi” per il masso fisioterapista. Chissà perché……

Chissà perché ……a noi sovviene d’istinto la  famosa frase di Tancredi ne “Il Gattopardo” che recita così :  “Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”.

Effettivamente, in questi ultimi 12 mesi si è parlato tanto, si è scritto tanto, di professioni sanitarie, di operatori di interesse sanitario, di  masso fisioterapisti e di osteopati, di chiropratici e di massaggiatori capo bagnino.

Di fatto però, cosa è cambiato rispetto a un anno fa?

E prima di spegnere i riflettori, chiudere gli studi, gli uffici, le saracinesche,  e di catapultarci  al refrigerio del mare o della montagna -  chi può  e forse anche chi non potrebbe, visto che fino a prova contraria  le ferie sarebbero un diritto -  vediamo di fare il punto della situazione. E vedremo che avrebbe dovuto cambiare tanto, quasi tutto, ma forse proprio perché tutto rimanesse così  come è.

 1)IL DDL LORENZIN C.3868 “Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”

Un disegno di legge, una vera e propria riforma per le professioni sanitarie. Il testo è stato approvato da un ramo del Parlamento (Senato) ed è approdato alla Camera circa un anno fa. Doveva arenarsi, poi invece riceve una spinta propulsiva importante. Si va alla fase emendativa e qui si accendono gli animi e le speranze per nuove professioni in cerca di riconoscimento e vecchie professioni come il masso fisioterapista, che il riconoscimento  lo avrebbe dovuto ottenere  nella transizione al nuovo ordinamento, ma che di fatto oggi è ancora in cerca di un suo inquadramento chiaro e  condiviso, almeno per una buona parte dei possessori di questo titolo.

Vengono depositati ben 4 emendamenti relativi all’art. 4, che parlano di MASSOFISIOTERAPISTA, puntando a fare chiarezza e a garantire il diritto al lavoro ed al riconoscimento. L’art. 4 contiene anche l’istituzione della professione di OSTEOPATA , ed il riconoscimento dei titoli pregressi, forse il nodo più spinoso da digerire a palazzo.

Si discutono e votano gli emendamenti all’art. 1, 2,3 in parte….poi stop. La notizia ormai data per consolidata, a quanto pare, è che i lavori riprenderanno a settembre. Certo, andiamo a ridosso della fine della legislatura. Il fatto che il ddl sia stato approvato da un ramo del Parlamento impegnerà, o meglio, dovrebbe impegnare qualunque nuova legislatura alla prosecuzione dei lavori.Ma il condizionale è d’obbligo. Quanto lavoro, quante relazioni, quanti incontri e quanti colloqui, per cambiare le cose, per  renderle chiare , per sanare quella eterogeneità normativa che imperversa sovrana  in questo ambito…….per poi rendersi amaramente conto che……nulla cambierà forse neanche a questo giro. Anzi, forse il tentativo stesso di provare a cambiare, porterà  alla conservazione delle cose, come spesso accade.

 Se ne riparla  a Settembre…forse! La speranza è l'ultima a morire....

IL FISCO – niente detraibilità delle spese se rese da un masso fisioterapista con titolo conseguito dopo il 17/3/1999

Questa è stata la ciliegina sulla torta. Un maldestro intervento mediante una “circolare” dell’Agenzia delle Entrate, di fatto priva di qualunque valenza normativa, ma vincolante per i funzionari dei CAF che verificano la documentazione.

A nulla sono valsi i nostri tentativi di sensibilizzazione presso il MEF e le varie istituzioni.

Anzi, ancora aspettiamo risposta all’ultima nostra nota, nonostante solleciti. 

Il ricorso depositato dall’Istituto Fermi a tal riguardo, sembra vada in Camera di Consiglio il 14/7/2017. Strana data. Le dichiarazioni dei redditi saranno già chiuse.

Quindi, cari avvocati, andate sereni in vacanza, perché il lavoro per voi a Settembre non mancherà !

 2) LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA :  il mft e l’accesso al terzo anno del corso di laurea di fisioterapia

Continua il filone delle sentenze della Giustizia Amministrativa avente ad oggetto l’ammissione o meno al terzo anno di fisioterapia – senza test di ingresso – per i masso fisioterapisti, indipendentemente dall’anno di conseguimento del titolo.

Oltre 70 le sentenze. Alcune importantissime pronunciate dal Consiglio di Stato.

Oggi però abbiamo sul tavolo un testo nuovo da analizzare: la sentenza nr 03319/2017 sul ricorso del  Sig. Luca Musella contro l’Università di Genova e nei confronti di AIFI.

Il Sig. Musella non avrebbe, o comunque non avrebbe presentato il diploma di maturità, e  con il solo titolo di masso fisioterapista, ovviamente consigliato e guidato dai suoi legali, ha determinato di provare ad entrare direttamente al terzo anno del corso di laurea di fisioterapia,  senza test di ingresso.

Queste le parole del  Consiglio di Stato : 

"1. L’appellante ha conseguito un diploma di massofisioterapista, rilasciatogli ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403, dall’istituto “Fermi” di Perugia, al termine di un corso di studi triennale al quale si accede immediatamente dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico (v. il doc. 4 in I grado).

2. Sull’esclusiva base di tale diploma, egli ha chiesto all’Università degli Studi di Genova l’ammissione, senza test di ingresso, direttamente al terzo anno fuori corso del corso di laurea in Fisioterapia.

3. Tale corso di laurea è triennale e richiede come requisito di ammissione un diploma quinquennale di scuola superiore, nonché il superamento di un test preliminare di accesso, trattandosi di un corso a numero chiuso.

4. Con il provvedimento indicato in epigrafe, l’Università ha respinto la domanda, ritenendo il diploma di cui si tratta non sufficiente per disporre quanto richiesto.

5. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso proposto contro il diniego in questione, ritenendo congrua la motivazione adottata dall’Università per giustificarlo" (Cds Sentenza 03319/2017)

Il Consiglio di Stato, valutate le motivazioni addotte dal Musella, ha determinato di  non pronunciarsi e di rimettere il tutto all’Adunanza Plenaria del  Consiglio di Stato. In sostanza, la strada che indicherà il Plenario, sarà quella per tutti, senza deroghe.

Riportiamo un ulteriore passaggio interessante della sentenza in questione, per vostra opportuna lettura:

13. Ad avviso del Collegio, si potrebbe affermare che l’equiparazione invocata dall’appellante dovrebbe essere disposta da una norma espressa.In materia di equiparazione, non sembra che si possano ammettere interpretazioni analogiche o estensive: poiché «ciò che si equipara è per definizione diverso», si potrebbe affermare che le disposizioni in materia abbiano un carattere eccezionale.Nel caso di specie, tutte le disposizioni sopra riportate prevedono l’equiparazione «ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», ovvero per consentire lo svolgimento di attività lavorativa - in proprio ovvero come dipendente, anche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, considerato in modo espresso dal D.M. 27 luglio 2000 - e per accedere a tutti quei corsi che consentano al professionista già abilitato di migliorare la propria professionalità."

Come capirete il pronunciamento dell’Adunanza Plenaria sarà  vincolante per il Sig. Musella, ma potrebbe rappresentate – nel bene o nel male – un punto di svolta, o un punto e a capo, o un punto e fine.