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Istituto E.Fermi sostiene la legittimità della formazione del massofisioterapista, se pur non universitario e della sua specifica idonea competenza nelle tecniche di massaggio riabilitativo e sportivo, in risposta all'audizione dell'AIFI che evidenziava problematiche connesse con il perdurare di tale formazione .
Il punto sarà ora se il DDL 3868 sul riordino delle professioni sanitarie (approvato dal Senato e ora assegnato alla XII commissione alla Camera) contemplerà riferimenti al massofisioterapista, dando indicazioni al Ministero su come farlo lavorare , oppure se resterà tutto invariato e confuso come da 16 anni a questa parte. AIMTES sta spingendo e sensibilizzando la commissione affinché la questione trovi comunque un' indicazione normativa nella legge delega al Governo. Troppi dubbi e incertezze nella gestione quotidiana del lavoro e degli studi professionali. Un po' di chiarezza sarebbe un diritto sacrosanto!
Ma vediamo di seguito i dettagli dell'audizione del Prof Fornari, tratti direttamente dal sito istituzionale della Regione Umbria:

“Evidente la piena legittimità ed opportunità della formazione della figura del massaggiatore massofisioterapista, quale unica figura sanitaria, sebbene di formazione non universitaria ed ontologicamente diversa, per formazione e mansionario, dal fisioterapista, ad essere idoneamente preparata sulle tecniche del massaggio riabilitativo e sportivo”. È quanto ha sottolineato ieri(22 giugno) , in Terza Commissione, presieduta da Attilio Solinas, il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto 'Fermi' Perugia srl (“Ente di formazione da anni accreditato ed autorizzato dalla Regione Umbria alla formazione di massaggiatori massofisioterapisti”), Fabrizio Fornari nel corso di una audizione, richiesta dallo stesso, in risposta a quanto emerso da una precedente audizione con i rappresentanti dell'Associazione italiana fisioterapisti (Aifi) sulle 'problematiche inerenti le autorizzazioni per la formazione della figura del massofisioterapista' e quindi sulle “difficoltà incontrate dai fisioterapisti per la presenza di questa figura professionale”. (http://goo.gl/xWbA3j (link is external))
Fornari ha spiegato che “il profilo della figura del massaggiatore massofisioterapista (non vedente) viene riconosciuta già nel 1961 (legge n. 570) e tale legge risulta ad oggi pienamente vigente ed è stata ritenuta espressamente 'non abrogabile'. La base normativa della figura può essere individuata nella legge '403/1971' che ne riconosce il carattere di professione autonoma e la cui piena vigenza ed efficacia è stata anche di recente confermata dalla stessa Corte Costituzionale. In sostanza – ha detto - la professione di massofisioterapista è praticata attraverso il massaggio terapeutico, igienico, connettivale, estetico applicato allo sport, svolgendo attività diretta per sua natura alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione dei pazienti. Con l'istituzione, nel 1994, dei corsi di laurea in fisIoterapia il mansionario del massofisoterapista non è stato assorbito da quello del fisioterapista poiché le figure rispondono a bisogni assistenziali e di cura diversi. I corsi di formazione professionale, per l'acquisizione della qualifica di massofisioterapista non vedente, a cui possono iscriversi anche allievi vedenti – ha ribadito -, non rientrano tra quelli soppressi dal decreto legislativo '502/1992'. Nel decreto viene citato testualmente che 'soltanto alcune delle attività del fisioterapista rientrano in quelle proprie del massofisioterapista' e che 'nelle strutture e servizi sanitari della riabilitazione, pubblici e privati, una figura professionale con formazione di livello non universitario nel settore della riabilitazione motoria, analoga a quella del massofisioterapista, possa soddisfare specifiche esigenze assistenziali che non richiedono necessariamente l'attività professionale di un operatore con diploma universitario quale il fisioterapista'. Anche la più autorevole giurisprudenza amministrativa – ha aggiunto Fornari - ha più volte chiarito, in modo definitivo, che quella del massaggiatore massofisioterapista è figura sanitaria, configurata nei termini di cui al cosidetto 'vecchio ordinamento' e non coinvolta dalla riforma sanitaria, con particolare riferimento alla legge n. '403/71' che prevede un obbligo di formazione specifica presso strutture accreditate ed autorizzate. Anche la giurisprudenza più recente – ha concluso Fornari - conferma che la figura del massofisioterapista 'svolge terapie che gli competono in ausilio all'opera dei medici e secondo le istruzioni del sanitario'.
Nel corso dell'audizione i commissari hanno chiesto chiarimenti circa la strutturazione dei corsi. AS
Data:
Giovedì, 23 Giugno, 2016 - 10:15
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