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Da più parti arrivano appelli allarmanti di colleghi richiamati a fornire dichiarazioni dai vari CAF territoriali, ai fini della detraibilità delle spese sanitarie dichiarate dai loro pazienti.
Alla fonte di ciò, evidentemente una lettura non approfondita da parte dii alcuni addetti dei CAF della
Circolare n.17/E del 24 aprile 2015 dell'Agenzia delle Entrate , recante ad oggetto “questioni interpretative in materia IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”. La circolare era stata diramata già l'anno scorso con l’intento esplicito di “fornire chiarimenti” (non certo di normare, in quanto non ne ha facoltà) sugli oneri detraibili, tra i quali le spese sanitarie.
Tra i chiarimenti resi, l'AdE risponde ad un quesito specifico relativo al masso fisioterapista. Il quesito è se “le prestazioni effettuate in regime libero professionale da un masso fisioterapista con formazione triennale e diploma conseguito entro il 17 marzo 1999 siano detraibili ANCHE IN ASSENZA DI PRESCRIZIONE MEDICA”.
Il quesito non pone il problema se le prestazioni rese siano detraibili o meno. Ma se lo siano anche senza un certificato di prescrizione medica. Il punto è che poiché le prestazioni rese dal FISIOTERAPISTA in possesso di laurea sono detraibili anche in assenza di certificazione medica, qualcuno si è evidentemente chiesto se al pari anche le prestazioni rese dal masso fisioterapista EQUIPOLLENTE al FISIOTERAPISTA fossero detraibili anche SENZA prescrizione medica. La risposta “chiarificatrice” dell’Agenzia delle Entrate è SI.
Nessuno mette in discussione la detraibilità delle spese sanitarie erogate dal massofisioterapista, a prescindere dalla durata della formazione o dall’anno di conseguimento del titolo, se allegata alla fattura per le prestazioni rese, vi è la relativa prescrizione medica. Nessuno pone limitazioni in tal senso al tipo di diploma.
A noi sembra che laddove ci fossero stati dubbi in tal senso, l’Agenzia delle Entrate avrebbe prontamente fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni probabilmente nella stessa circolare.
Pertanto, si invitano i nostri associati a continuare a lavorare con prescrizione medica, come abbiamo sempre indicato di fare.
Coloro che sono in possesso di un diploma EQUIPOLLENTE AL FISIOTERAPISTA possono erogare e fatturare prestazioni sanitarie che sono riconosciute comunque detraibili ai fini fiscali anche senza prescrizione medica, purchè compaia in fattura una dichiarazione del masso fisioterapista che il titolo in suo possesso è triennale e conseguito antro il 17 marzo 1999, vale a dire EQUIPOLLENTE ALLA LAUREA IN FISIOTERAPIA.
Si presume lo stesso dicasi per i titoli riconosciuti EQUIVALENTI ALLA LAUREA IN FISIOTERAPIA. Ma – lo ribadiamo – la nostra associazione ha sempre indicato di lavorare dietro prescrizione medica, a prescindere dal tipo di diploma conseguito.

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