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Il provvedimento approvato, in termini di tutela lavorativa, introduce l’obbligo anche per le professioni sanitarie della riabilitazione di iscriversi ai rispettivi albi, previo accertamento dei requisiti. Valgono a tal fine anche le equivalenze e le equipollenze.

La legge Lorenzin  avrebbe potuto rappresentare  l’opportunità d’oro di  colmare tutte le lacune e le problematiche in seno alla legge 502/92, una riforma che nel gestire il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento non ha saputo valutare appieno la situazione esistente sul territorio, né è riuscita a comprendere adeguatamente l’eterogeneità dei titoli pregressi abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria. Centinaia di pronunciamento della giustizia amministrativa dimostrano quanto fossero palesi tali lacune. La riforma Lorenzin ha di fatto introdotto  nuove regole del gioco, di certo più chiare, trasparenti ed eque. Ma non vi è stata reale volontà di cambiare le cose. Non sono passati gli emendamenti che proponevano l’abrogazione delle figure sanitarie residue dal vecchio ordinamento, che pertanto continueranno ad essere formate.

Chi ha vinto e chi ha perso lo vedremo  . Di certo il massofisioterapista non è tra i titoli a rischio di abuso di una professione o di un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

Il provvedimento approvato, in termini di tutela lavorativa, introduce l’obbligo anche per le professioni sanitarie della riabilitazione di iscriversi ai rispettivi albi, nella fattispecie all’interno del neo costituito Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Questo non avverrà immediatamente, stante un innumerevole numero di decreti attuativi e regolamenti da approvare,  che dovranno disciplinare tra le altre cose anche la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi. Il futuro albo della riabilitazione dovrà  comprendere tutte le figure che rientrano nella legge 42 del 1999: Fisiokinesiterapista, Terapista della riabilitazione dell'apparato motore, Terapista della riabilitazione, Tecnico fisioterapista della riabilitazione e tutti i Massofisioterapisti. Tutti operatori, non laureati, che ancor oggi operano sul territorio nazionale in virtù di “una equipollenza ai fini lavorativi” mai in discussione. La riforma prevede infatti  al CAPO III delle Federazioni Nazionali che “entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (Lorenzin), con decreto del Ministero della Salute, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo degli assistenti sanitari, sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c, gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, mai quali possono iscriversi i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi vdell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999 n.42”.

Con riferimento all’art. 9 de provvedimento recante il titolo “Esercizio abusivo della professione sanitaria” , che introduce un inasprimento delle pene per chi esercita abusivamente una professione sanitaria o un’arte ausiliaria, a tutela di tutti i massofisioterapisti ricordiamo  le recenti pronunce penali , tutte favorevoli per i nostri colleghi e la nostra professione, laddove si esclude in ogni caso l’ipotesi presunta di reato di abuso della professione sanitaria di fisioterapista  senza che alcun albo della riabilitazione fosse riconosciuto.

Nello specifico la Cassazione Penale con la sentenza del 21.12.2015, n. 50063 ha sancito in maniera inequivocabile:
1) Che quella del massofisioterapista è una professione sanitaria. 
2) Che l’esercizio abusivo della professione di massofisioterapista è un reato punito dall’
art. 348 del Codice Penale.

Il 2 febbraio 2016 la Seconda Sez. Penale del Tribunale di Napoli Nord ha assolto un nostro collega, diplomato da non molti anni, dal reato di esercizio abusivo della professione sanitaria di massofisioterapista. 

Il caso è stato archiviato perché il fatto non sussiste.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 1 dicembre 2016, nella persona del Pubblico Ministero, ha chiesto l’archiviazione del caso, riguardante un nostro collega diplomato dopo il 1999, con la seguente motivazione : “’L’indagato è stato segnalato per avere esercitato abusivamente la professione di fisioterapista. Tuttavia conviene definire il procedimento penale tramite una pronuncia di archiviazione. Infatti –la persona in questione- risulta in possesso di un titolo che lo abilita ad esercitare la professione di massofisioterapista, il quale-secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sentenza n.1105/2015- risulta equipollente al titolo per esercitare la professione di fisioterapista.”

L’archiviazione è stata accolta in data 24.01.2017 in quanto il fatto non sussiste.

Altri casi simili non sono stati citati per non dilungarci ulteriormente.

I  casi citati, aventi per vittime i nostri colleghi, sono oggetto di un cospicuo risarcimento danni a carico  dei mandanti di tali accuse. 

Per l’ennesima volta ci troviamo a ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale verso cui tendono le pronunce del Consiglio di Stato (sentenza n.1105-2015) e del  CGAR (sentenze n.150 e  n.212 -2017)  “ non ha fondamento normativo la tesi sostenuta secondo cui l’equipollenza prevista dal d.m. 27 luglio 2000 riguarderebbe solo i diplomi di massofisioterapista conseguiti entro il 17 marzo 1999, a seguito di corsi iniziati entro il dicembre 1995.” Di conseguenza non esiste un atto normativo che individui il diploma di massofisioterapista pre o post 99. Esiste unicamente il diploma di massofisioterapista senza pre o post! Inoltre a più riprese il Consiglio di Stato e il CGAR hanno sostenuto che: ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza.”

Pertanto, tra qualche mese, quando si procederà alla richiesta di iscrizione all’albo delle professioni sanitarie della riabilitazione, da parte di tutti i massofisioterapisti, auspichiamo sin d’ora che non si eccepiscano veti o dinieghi che altro non produrrebbero se non una nuova era di interminabili  ricorsi ,  bensì  che si applichi fattivamente la ratio di   “legge aperta che deve inglobare e non escludere nessuno” - tanto decantato dal Presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera, nonché relatore della Legge Lorenzin, On. Marazziti-  considerando  l’ormai consolidata giurisprudenza come obbligo anche per la Pubblica Amministrazione, ai sensi di legge. Del resto la legge Lorenzin, con l’istituzione degli albi  anche per le professioni sanitarie della  riabilitazione, mira proprio a dare uniformità ed omogeneità, controllo e sicurezza  a tutte le figure che intervengono a vario titolo e in vario modo nella gestione della salute del paziente. Come pensare di escludere dal controllo e dalla vigilanza operatori sanitari formati dallo Stato a fronte di leggi vigenti?

Nel nostro caso questa legge potrebbe – il condizionale è d’obbligo - rappresentare la soluzione a decenni di fallimenti , lacune e  caos normativi da parte delle  Istituzioni, incapaci di ripristinare un quadro normativo chiaro ai massofisioterapisti.

Il “tutto contro tutti” condannato duramente dall’On. Marazziti nella sua relazione in Aula, non produce sviluppo e nemmeno qualità. Di certo la riforma  non   nasce con lo spirito di alimentare  guerre di quartiere, bensì con l’ambizione di  promuovere un serio lavoro d’equipe tra tutte le figure che intervengono nel processo di diagnosi, cura , prevenzione e riabilitazione. La tutela del professionista che opera nel settore sanitario e del suo diritto al lavoro  è sacrosanta!

Concludiamo ribadendo – laddove ci fossero ancora dubbi – che il masso fisioterapista non è un abusivo, bensì un operatore sanitario riconosciuto, formato ai sensi di una legge dello Stato tutt’ora in vigore,  dichiarato  “equipollente” al fisioterapista ai sensi dell’art 4 della legge 42/99 da consolidata giurisprudenza, nonché dalla cassazione penale.

Ogni eventuale atto diffamatorio o provvedimento  lesivo dei diritti legittimi della categoria da noi rappresentata   sarà oggetto di azioni legali anche congiunte presso le opportune sedi.

Il diritto al lavoro non si tocca!

                                                                      

Questi contenuti sono stati prodotti a sigle congiunte AIMTES – CEM – SIMMAS in un documento ufficiale che è stato pubblicato ieri 11 gennaio 2018 da Quotidiano Sanità.

Categoria: Lavoro e professione