Stampa

MASSOFISIOTERAPISTA  ieri e  oggi :  storia, norme, sentenze e fisco

Roba da  tragicommedia  !

PROLOGO 

Ai tanti colleghi e rispettivi consulenti, che ci chiamano e ci chiedono  chiarimenti, rispondiamo che non è facile dare una sintesi chiara e logica ai fatti ed alle risultanze relativi alla figura del massofisioterapista e al suo inquadramento, perché non c'è  chiarezza , nè  logica unitaria e coerente  in quello che è accaduto e continua ad accadere.

Le domande poste dai colleghi sono inquietanti,  e sottendono una profonda crisi di identità, indotta da un teatrino di continui colpi di scena,  di paradossi e di strumentalizzazioni.  Un attacco frontale  duro da contenere,  ma che oggi , come un boomerang potrebbe sortire effetti imprevisti !

Ci viene chiesto  per lo più come  deve  lavorare un massofisioterapista, con o senza medico, con IVA o in esenzione IVA,  con quale codice attività per la Camera di Commercio,  quali attività puo’ o non può svolgere, se  le sue prestazioni sono sanitarie e detraibili ai fini IRPEF o non sono sanitarie, se puo’ accedere o meno ad un corso di laurea di Fisioterapia  con riconoscimento del suo percorso formativo i termini di crediti formativi se volesse qualificarsi ulteriormente.

Sembrerebbero quesiti posti  da una figura neo-istituita, per la quale si attendono ancora  decreti attuativi che la disciplinino. Invece stiamo parlando di una figura nata nel lontano 1971, con una Legge dello Stato, la n.403/71 – tutt’ora vigente e mai modificata - che all’art. 1 recita “ La    professione   sanitaria   ausiliaria   di   massaggiatore   e massofisioterapista  e'  esercitabile  soltanto  dai  massaggiatori e massofisioterapisti   diplomati   da   una   scuola  di  massaggio  e massofisioterapia  statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente”.

 

Allora cosa è successo? Perché tutta questa incertezza e tutti questi dubbi ?

 

Proveremo a fornire un quadro quanto più esaustivo  e tecnicamente corretto,  dal quale evincere  qualche risposta verosimile, ragionevole e sostenibile, fino a prova contraria. Ma , come vedremo, il quadro normativo e giuridico che si è delineato nei decenni è talmente caotico e privo di linearità, che  si può ormai sostenere con un pizzico di abilità - e con abili avvocati nel taschino -  tutto e il contrario di tutto, a seconda dell’obiettivo che si intenda raggiungere !

Il bello della dialettica  e della finzione rappresentativa teatrale !

Peccato che si tratti di vita reale!

 

ATTO PRIMO : IL LEGISLATORE 

1992

Il legislatore decide di istituire percorsi universitari per le professioni sanitarie ed individua un elenco di professioni nuove, tra le quali il FISIOTERAPISTA, che avrebbero dovuto inglobare tutte  le figure assimilabili  esistenti sul territorio. “I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art.9 della legge 19 novembre 1990,n.341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994..” (D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502, art.6 comma 3).

1998  Il Governo proroga i corsi di masso fisioterapisti per non vedenti , in attesa di riordino della figura e del relativo profilo del masso fisioterapista (DM 10/7/1998) . Di fatto i giudici chiariranno che la proroga si applica anche alle Scuole Regionali, in quanto la figura non risulta soppressa, né riordinata , di fatto rimasta configurata ai sensi del precedente ordinamento (da una recentissima sentenza Tar Lazio nr. 4497/2017 apprendiamo che sia il DM  10/7/98 sia il DM 105/97 sarebbero soppressi e superati dall’attuale  quadro nromativo! )

 

1999

Il legislatore modifica la denominazione "professione sanitaria ausiliaria"  che diventa "professione sanitaria" e definisce i criteri per riconoscere come “equipollenti” o “equivalenti” alle nuove professioni sanitarie (di formazione universitaria) ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, i diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni (Legge 42/99 ).

Il Ministero della Sanità avrebbe dovuto fornire elenco dei titoli  in essere riconducibili alle varie professioni sanitarie ai fini del riconoscimento.

2000

Il Ministero della Sanità con dm 27 luglio 2000 fornisce l’elenco dei titoli automaticamente equipollenti al diploma universitario di fisioterapista : compaiono il terapista della riabilitazione, il fisiokinesiterapista biennale, il tecnico fisioterapista della riabilitazione, il masso fisioterapista…triennale (una esigua minoranza rispetto  ai biennali, diversi solo per durata ma non necessariamente per piano di studi). Doveva limitarsi a fornire un elenco, una mappatura dello stato  delle cose, ma il Ministero ha ritenuto di operare una limitazione di merito sul massofisioterapista, ritenendo che il percorso biennale - ritenuto sufficiente nel caso del fisiokinesiterapista - non fosse invece  meritevole di riconoscimento automatico per il mft.

Quindi ,  con DM 27/7/2000 il masso fisioterapista di formazione triennale è equipollente al FISIOTERAPISTA, quindi abilitato e riconosciuto  ai fini dell’esercizio professionale in ambito sanitario!

Per il riconoscimento ai fini dell’equivalenza al fisioterapista,  bisognerà attendere il 2011, quando un accordo Stato –Regioni da il via libera alla procedura di valutazione di titolo, formazione e lavoro. I masso fisioterapisti con diploma biennale, solo se formati però entro il 17/3/1999 (data di entrata in vigore della legge 42/99), che ne abbiamo fatto espressa istanza, vengono dichiarati  equivalenti al diploma di laurea di fisioterapia.  SALVI anche loro   ai fini dell’esercizio professionale !

2006

Il legislatore chiarisce in modo inequivocabile  che l'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario (legge 43/2006)

Introduce poi, all’art 1 comma 2 della legge 43/2006  che “resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.”

ECCO IL BANDOLO DELLA MATASSA, LA PRESUNTA SISTEMAZIONE DEL PREGRESSO SAREBBE PER LE ISTITUZIONI UNA “SPINTINA” VERSO IL FONDO DEL BARILE!

Spieghiamo meglio:  ai sensi della legge 43/2006  le regioni hanno una residuale competenza nell'ambito della formazione sanitaria, ma solo per formare profili di “operatori di interesse sanitario”, la cui individuazione (EX NOVO !)  e il cui profilo  sono comunque subordinati  però alla proposta e   discussione in Conferenza Stato – Regioni, e relativa approvazione.

E come ci è finito il MASSOFISIOTERAPISTA formato dopo l’entrata in vigore della legge 42/99, ai sensi di una legge vigente dal 1971 e mai modificata -   di certo NON  una NUOVA figura - in questo contenitore definito “Operatore di Interesse Sanitario” ?

E poi, chi è e cosa fa o non fa questo operatore?  Sappiamo solo che per la Corte Costituzionale è da collocarsi in posizione addirittura inferiore alle arti ausiliarie…..ma di certo è uno scherzetto  del  “regista”…..non può essere !

Interessante   notare che fino a luglio 2013 il Ministero della Salute aveva collocato il MASSOFISIOTERAPISTA  nel suo elenco delle professioni sanitarie, definendolo "Professione Sanitaria non riordinata prevista da norme vigenti"  

Ma a Luglio 2013……colpo di scena !

Il Consiglio di Stato, chiamato innumerevoli volte a pronunciarsi, dal 2000 ad oggi, come vedremo nel Secondo Atto di questa “ tragicommedia”,  interviene proprio nel 2013 con sentenza 3325/2013,   dichiarando  il masso fisioterapista  formato successivamente alla riforma del 1992 di fatto riconducibile all’operatore di interesse sanitario di cui alla legge 43/2006.

Il Ministero della Salute aggiorna prontamente il suo elenco a luglio 2013 e cambia il titolo : Massofisioterapista L.403/71 Operatore di Interesse Sanitario , L.1 febbraio 2006 n. 43

Quindi, potremmo forse derivarne  che per il Ministero della Salute qualcosa cambia ma non con efficacia retroattiva rispetto alla 43/2006 ?  E chi lo sa?

Il Primo Atto di questa nostra ricostruzione  si conclude con il ddl  Lorenzin  C. 3868, che impronta un globale riordino in  materia sanitaria e di professioni sanitarie.  Proprio oggi riprendeva la discussione degli emendamenti al testo rilasciato dal Senato, alcuni dei quali riguardano – anche su nostra diretta iniziativa con l'emendamento 4.08 a firma On. Paolo Cova – la sistemazione e il riconoscimento del titolo di masso fisioterapista ai fini dell’accesso agli albi delle professioni sanitarie in area riabilitativa, se pur  conseguito dopo l’entrata in vigore della legge 42/99.

Il DDL LORENZIN non contempla minimamente nemmeno  le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, tuttora in corso di formazione sul territorio nazionale, nonostante siano anch’esse disciplinate ai sensi dell’art.99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, al pari delle professioni sanitarie. Strano. Non si combatte così l’abusivismo e il lavoro sommerso !

Ma…attenzione……nel  nostro Secondo Atto,  vedremo  un altro colpo di scena che “resuscita”  i “morti”  e li riporta sul palcoscenico!

Se infatti per  il Ministero della Salute il masso fisioterapista formato oggi o  comunque dopo il  17/3/99  è una figura “non viva”, priva di quadro normativo e di profilo,   perché implicitamente  e per magia superato dal nuovo ordinamento,  di contro per la nostra autorevole GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA  egli  è  EQUIPOLLENTE AL FISIOTERAPISTA ai sensi del dm 27/7/2000 , indipendentemente da quando si è formato,  una sorta di equipollenza  infinita che accompagna  con affetto la formazione universitaria del fisioterapista!  Oltre 60 sentenze lo dicono, dal 2015 ad oggi !

Chi è insomma questo personaggio così dibattuto che risponde al nome di MASSOFISIOTERAPISTA ?

Un fantasma ?  Un morto che cammina ? Una strada alternativa  per laurearsi senza test d’ingresso?  Oppure una figura  con la sua identità,  della quale in fondo nessuno vuole e può fare a meno - anche se non lo si può dire - ma che non si sa dove collocare ? Oppure si tratta di una figura che  va  riordinata e rivista nel suo assetto e profilo, fermo restando il riconoscimento dell’equipollenza di tutti i titoli pregressi ?

Vedremo  nel dettaglio  come e perché  le regioni, alcune regioni,  abbiano continuato  a formare legittimamente questa figura,  anche dopo la chiusura degli Istituti Professionali di Stato per non vedenti,  e dopo l’abrogazione del decreto di proroga del luglio 98.

Vedremo poi  l’ultima “trovata ” del  nostro  regista immaginario : l’entrata in scena a gamba tesa dell’Agenzia delle Entrate  con la sua circolare del 4/4/2017 sulla NON detraibilità delle spese ai fini  IRPEF se rese da un masso fisioterapista con diploma dopo il 17/3/1999 e scopriremo che contiene tante contraddizioni e tanti errori tecnico-giuridici.

A presto…per il Secondo Atto : LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Categoria: Lavoro e professione