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Numero Atti: 77666

Ultima Gazzetta Ufficiale del:
15 aprile 2024

Ultima Modifica:
19 aprile 2024

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Decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

(G.U. Serie Generale , n. 305 del 30 dicembre 1992)

												TITOLO I*ORDINAMENTO* *
												
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza) 1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettivita' e' garantita, nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita' assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attivita' svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto. 2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse. 3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validita' del Piano sanitario nazionale, e' effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente. 4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Pi- ano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo. 5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita', sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n.13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000: a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; b ) l'assistenza distrettuale; c) l'assistenza ospedaliera. 7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione dell'assistenza. 8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanita'. 9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e' adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Pi- ano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5. 10. Il Piano sanitario nazionale indica: a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validita' dei Piano; c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validita' del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale; e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti locali; f) le finalita' generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il relativo programma di ricerca; g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza; i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti. 11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanita' con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita': a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale; b) descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio sanitario nazionale; C) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale; d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali; e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi. 13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonche' delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale. 14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanita' i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento. 16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano sanitario nazionale. 17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non e' consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanita', sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari ad acta. 18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione al pluralismo etico- culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f) g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. ((Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies)).

TITOLO I*ORDINAMENTO* *
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 dicembre 1992; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. (Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza) 1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettivita' e' garantita, nel rispetto della dignita' e della liberta' della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attivita' assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attivita' svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto. 2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i principi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignita' della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonche' dell'economicita' nell'impiego delle risorse. 3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validita' del Piano sanitario nazionale, e' effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilita' finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente. 4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Pi- ano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanita', entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo. 5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanita', sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonche' le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, e' tenuto a motivare. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n.13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000: a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; b ) l'assistenza distrettuale; c) l'assistenza ospedaliera. 7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che: a) non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate; c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalita' di organizzazione ed erogazione dell'assistenza. 8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanita'. 9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed e' adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Pi- ano precedente. Il Piano sanitario nazionale puo' essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5. 10. Il Piano sanitario nazionale indica: a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validita' dei Piano; c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validita' del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualita' dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale; e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socioassistenziali degli enti locali; f) le finalita' generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresi' il relativo programma di ricerca; g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonche' al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalita' sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza; i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti. 11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanita' con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. 12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanita': a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale; b) descrive le risorse impiegate e le attivita' svolte dal Servizio sanitario nazionale; C) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale; d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali; e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi. 13. Il Piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonche' delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale. 14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanita' i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 15. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento. 16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilita' delle disposizioni del Piano sanitario nazionale. 17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non e' consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanita', sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari ad acta. 18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione al pluralismo etico- culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f) g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefici fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. ((Le attivita' e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies)).

                               Art. 2. 
                       (Competenze regionali). 
  1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei
principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative  ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. 
   2. Spettano in particolare  alle  regioni  la  determinazione  dei
principi sull'organizzazione dei servizi e  sull'attivita'  destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle  unita'
sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  le  attivita'  di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione  al  controllo
di gestione e  alla  valutazione  della  qualita'  delle  prestazioni
sanitarie. 
  2-bis. La legge regionale istituisce  e  disciplina  la  Conferenza
permanente  per  la   programmazione   sanitaria   e   sociosanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o  l'inserimento  nell'organismo
rappresentativo  delle  autonomie  locali,  ove   istituito.   Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel  caso  in
cui  l'ambito  territoriale  dell'Azienda  unita'  sanitaria   locale
coincida con quella del comune; il presidente  della  Conferenza  dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei  casi
in  cui  l'ambito  territoriale  dell'unita'  sanitaria  locale   sia
rispettivamente superiore  o  inferiore  al  territorio  del  Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. 
  2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame  delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La  Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita'  stabilite  dalla
legge  regionale,  alla  verifica  della  realizzazione   del   Piano
attuativo  locale,  da  parte  delle  aziende  ospedaliere   di   cui
all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani. 
  2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono
i criteri e le modalita' anche operative per il  coordinamento  delle
strutture  sanitarie  operanti  nelle  aree  metropolitane   di   cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi. 
  2-quinquies.  La  legge  regionale  disciplina  il   rapporto   tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione  del
Piano attuativo locale e le modalita' della  partecipazione  ad  esse
degli enti locali interessati.  Nelle  aree  metropolitane  il  piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui  al  comma
2- quater, ove costituito. 
  2-sexies. La regione disciplina altresi': 
    a) l'articolazione del territorio regionale in  unita'  sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi  direttamente  gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita  e  di  lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza  ospedaliera,  salvo  quanto
previsto  dal  presente  decreto  per  quanto  attiene  alle  aziende
ospedaliere di  rilievo  nazionale  e  interregionale  e  alle  altre
strutture pubbliche e private accreditate; 
    b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis; 
    c) la definizione dei criteri per  l'articolazione  delle  unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione; 
    d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base  di
una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche  della
popolazione  residente  con  criteri  coerenti  con  quelli  indicati
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662; 
    e) le modalita' di vigilanza  e  di  controllo,  da  parte  della
regione  medesima,  sulle  unita'  sanitarie   locali,   nonche'   di
valutazione dei risultati delle stesse,  prevedendo  in  quest'ultimo
caso  forme  e  modalita'  di  partecipazione  della  Conferenza  dei
sindaci; l'organizzazione e il funzionamento delle attivita'  di  cui
all'articolo 19-bis, comma 3,  in  raccordo  e  cooperazione  con  la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; 
    f) l'organizzazione e il funzionamento  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 19-bis, comma 3,  in  raccordo  e  cooperazione  con  la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; 
    g) fermo  restando  il  generale  divieto  di  indebitamento,  la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 
      1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura  massima
di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi,  inclusi
i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale; 
      2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito,
di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento  di  spese
di  investimento  e  previa  autorizzazione  regionale,  fino  a   un
ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e  interessi,
non superiore al quindici per cento delle entrate  proprie  correnti,
ad esclusione della quota  di  fondo  sanitario  nazionale  di  parte
corrente attribuita alla regione; 
    h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e  le  aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e  i  servizi  contemplati  dai
livelli aggiuntivi di  assistenza  finanziati  dai  comuni  ai  sensi
dell'articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n.
419. 
  2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
((del decreto legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,))  le  regioni
istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non
lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18. 
  2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi  2-bis  e  2-quinquies,  il
Ministro della sanita', sentite la regione  interessata  e  l'Agenzia
per i servizi  sanitari  regionali,  fissa  un  congruo  termine  per
provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita',  sentito
il  parere  della  medesima  Agenzia  e  previa  consultazione  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, propone  al  Consiglio  dei
Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di  un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo  non  preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino  a  quando  i  competenti  organi
regionali abbiano provveduto. 

Art. 2. (Competenze regionali). 1. Spettano alle regioni e alle province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera. 2. Spettano in particolare alle regioni la determinazione dei principi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie. 2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo rappresentativo delle autonomie locali, ove istituito. Fanno, comunque, parte della Conferenza: il sindaco del comune nel caso in cui l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale coincida con quella del comune; il presidente della Conferenza dei sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi in cui l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale sia rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune; rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali. 2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e dei piani attuativi metropolitani. 2-quater. Le regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' l'eventuale costituzione di appositi organismi. 2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse degli enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma 2- quater, ove costituito. 2-sexies. La regione disciplina altresi': a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre strutture pubbliche e private accreditate; b) i principi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis; c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita' sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di popolazione; d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n.662; e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della regione medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione dei risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci; l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la Commissione nazionale di cui al medesimo articolo; g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilita' per le unita' sanitarie locali di: 1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, ad esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla regione; h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419. 2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,)) le regioni istituiscono l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di cui all'articolo 1, comma 18. 2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la regione non adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il Ministro della sanita', sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi regionali abbiano provveduto.

                               Art. 3. 
            Organizzazione delle unita' sanitarie locali 
 
  1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano  i
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo  1,  avvalendosi
anche delle aziende di cui all'articolo 4. 
  1-bis. In funzione del perseguimento dei loro  fini  istituzionali,
le  unita'  sanitarie  locali  si  costituiscono   in   aziende   con
personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la  loro
organizzazione  ed  il  funzionamento  sono  disciplinati  con   atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto  dei  principi  e  criteri
previsti da disposizioni regionali.  L'atto  aziendale  individua  le
strutture   operative    dotate    di    autonomia    gestionale    o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica. 
  1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 
  1-quater.  Sono  organi  dell'azienda  il  direttore  generale,  il
collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore  generale
adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; e' responsabile  della
gestione  complessiva  e  nomina  i  responsabili   delle   strutture
operative  dell'azienda.  Il  direttore   generale   e'   coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e
dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano  forme  e  modalita'
per la direzione e il coordinamento delle attivita' sociosanitarie  a
elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si  avvale  del
Collegio di direzione di cui all'articolo 17  per  le  attivita'  ivi
indicate. 
  1-quinquies. Il direttore amministrativo e il  direttore  sanitario
sono nominati dal direttore generale . Essi  partecipano,  unitamente
al direttore generale, che ne ha la responsabilita',  alla  direzione
dell'azienda,  assumono  diretta   responsabilita'   delle   funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione  di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita'
o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti  locali  con
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli  relativi  al
personale, e  con  specifica  contabilizzazione.  L'unita'  sanitaria
locale procede alle erogazioni  solo  dopo  l'effettiva  acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  5. Le regioni disciplinano, entro il  31  marzo  1994,  nell'ambito
della  propria   competenza   le   modalita'   organizzative   e   di
funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli
uffici dirigenziali delle unita' sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione  della  mobilita'  del
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  6.  Tutti  i  poteri  di  gestione,   nonche'   la   rappresentanza
dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al  direttore  generale.
Al  direttore  generale  compete  in  particolare,  anche  attraverso
l'istituzione dell'apposito servizio  di  controllo  interno  di  cui
all'art. 20 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,   verificare,   mediante
valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate
nonche'   l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento    dell'azione
amministrativa. I provvedimenti  di  nomina  dei  direttori  generali
delle aziende unita' sanitarie locali  e  delle  aziende  ospedaliere
sono adottati esclusivamente con  riferimento  ai  requisiti  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n.  512,  convertito
dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di  valutazioni
comparative. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  27  AGOSTO  1994,  N.  512,
CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L.  17  OTTOBRE  1994,  N.  590.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO  ABROGATO
DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. L'autonomia  di  cui  al  comma  1
diviene  effettiva  con  la  prima  immissione  nelle  funzioni   del
direttore generale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  GIUGNO  1999,  N.
229. I contenuti di tale contratto, ivi compresi  i  criteri  per  la
determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della
sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per  gli
affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale e'
tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita'  dal  parere
reso dal direttore sanitario,  dal  direttore  amministrativo  e  dal
consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di
assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni
sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su
delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore
piu' anziano per eta'. Ove l'assenza  o  l'impedimento  si  protragga
oltre sei mesi si procede alla  sostituzione.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  GIUGNO
1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  7. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  GIUGNO  1999,  N.  229.  PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999,  N.  229.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  GIUGNO
1999, N. 229. Il direttore sanitario e' un medico  che  ((,  all'atto
del   conferimento   dell'incarico,))   non   abbia    compiuto    il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno  cinque
anni qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in  enti  o
strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  di  media   o   grande
dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai  fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio  al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il
direttore amministrativo e' un laureato in  discipline  giuridiche  o
economiche che ((, all'atto  del  conferimento  dell'incarico,))  non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia  svolto
per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica
o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande  dimensione.  Il  direttore  amministrativo  dirige  i
servizi amministrativi dell'unita' sanitaria locale. PERIODO ABROGATO
DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. (Nelle aziende ospedaliere,  nelle
aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  pubblici,  costituiti  da  un  unico
presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di  cui  al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma
9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti  di  legge.  Sono  soppresse  le  figure  del  coordinatore
amministrativo,  del  coordinatore  sanitario  e  del  sovrintendente
sanitario, nonche' l'ufficio di direzione. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39. 
  10. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 AGOSTO  1994,  N.  512,  CONVERTITO
SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 1994, N. 590. 
  11. Non  possono  essere  nominati  direttori  generali,  direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali: 
    a) coloro che hanno riportato condanna, anche non  definitiva,  a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del  codice
penale; 
    b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale  per  delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
    c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento  non
definitivo ad una misura di  prevenzione,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3  agosto  1988,
n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
    d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata. 
  12. Il consiglio dei sanitari  e'  organismo  elettivo  dell'unita'
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria  ed  e'
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio  medici
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati  -  con  presenza
maggioritaria della  componente  ospedaliera  medica  se  nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero  -  nonche'  una
rappresentanza del personale infermieristico e del personale  tecnico
sanitario. Nella componente medica  e'  assicurata  la  presenza  del
medico  veterinario.  Il  consiglio  dei  sanitari  fornisce   parere
obbligatorio  al  direttore  generale  per  le   attivita'   tecnico-
sanitarie,  anche  sotto  il  profilo  organizzativo,   e   per   gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si  esprime
altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere  e'  da
intendersi favorevole ove non  formulato  entro  il  termine  fissato
dalla legge regionale. La regione provvede a definire il  numero  dei
componenti nonche' a disciplinare  le  modalita'  di  elezione  e  la
composizione ed il funzionamento del consiglio. 
  13. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO  1999,  N.  229.  PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999,  N.  229.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N.  229.  Il  direttore  generale  dell'unita'
sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento  e  li
convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene  eletto
dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza,
dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di  uno  o  piu'
componenti, il direttore generale  provvede  ad  acquisire  le  nuove
designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di
piu'  di  due  componenti  dovra'  procedersi   alla   ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda  alla
ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione  provvede
a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e
due designati dal Ministro  del  tesoro.  Il  collegio  straordinario
cessa le proprie funzioni  all'atto  dell'insediamento  del  collegio
ordinario. L'indennita'  annua  lorda  spettante  ai  componenti  del
collegio dei revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unita'  sanitaria  locale.  Al
presidente del collegio compete una  maggiorazione  pari  al  20  per
cento dell'indennita'  fissata  per  gli  altri  componenti.  PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999,  N.  229.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  GIUGNO
1999, N. 229. 
  14. Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito  territoriale
coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di  corrispondere
alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di  indirizzo
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il  bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette  alla
regione  le  relative  osservazioni,  verifica  l'andamento  generale
dell'attivita'   e   contribuisce   alla   definizione   dei    piani
programmatici trasmettendo  le  proprie  valutazioni  e  proposte  al
direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali  il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci  o  dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento  territoriale  tramite
una rappresentanza costituita nel suo seno  da  non  piu'  di  cinque
componenti  nominati  dalla  stessa  conferenza  con   modalita'   di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,  n.
355  (in  G.U.  1a   s.s.   04/08/1993,   n.   32),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale  del  sesto  comma  (prima  e  decima
proposizione) del presente articolo nella parte in cui prevede che le
competenze  ivi  stabilite  siano  esercitate,  rispettivamente,  dal
Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della  Giunta
medesima, e dalla Giunta regionale, anziche' dalla Regione. 
  Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del  sesto  e
dodicesimo comma del presente articolo, nella parte  in  cui  prevede
che i poteri sostitutivi ivi previsti siano esercitati  dal  Ministro
della sanita' anziche' dal Consiglio dei ministri, previa diffida. 

Art. 3. Organizzazione delle unita' sanitarie locali 1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4. 1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unita' sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica. 1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 1-quater. Sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; e' responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale e' coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalita' per la direzione e il coordinamento delle attivita' sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate. 1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale . Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilita', alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita' o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale procede alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilita' finanziarie. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 5. Le regioni disciplinano, entro il 31 marzo 1994, nell'ambito della propria competenza le modalita' organizzative e di funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro: a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli uffici dirigenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione della mobilita' del personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Tutti i poteri di gestione, nonche' la rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. Al direttore generale compete in particolare, anche attraverso l'istituzione dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, verificare, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di valutazioni comparative. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N. 512, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 1994, N. 590. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. L'autonomia di cui al comma 1 diviene effettiva con la prima immissione nelle funzioni del direttore generale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale e' tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita' dal parere reso dal direttore sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore piu' anziano per eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 7. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il direttore sanitario e' un medico che ((, all'atto del conferimento dell'incarico,)) non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il direttore amministrativo e' un laureato in discipline giuridiche o economiche che ((, all'atto del conferimento dell'incarico,)) non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione. Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'unita' sanitaria locale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. (Nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, costituiti da un unico presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di cui al presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma 9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i requisiti di legge. Sono soppresse le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio di direzione. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39. 10. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 AGOSTO 1994, N. 512, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 1994, N. 590. 11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali: a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale; b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a liberta' vigilata. 12. Il consiglio dei sanitari e' organismo elettivo dell'unita' sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio medici in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati - con presenza maggioritaria della componente ospedaliera medica se nell'unita' sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero - nonche' una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e' assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore generale per le attivita' tecnico- sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da intendersi favorevole ove non formulato entro il termine fissato dalla legge regionale. La regione provvede a definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento del consiglio. 13. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di uno o piu' componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu' di due componenti dovra' procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario. L'indennita' annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unita' sanitaria locale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 14. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da non piu' di cinque componenti nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale. ------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993, n. 32), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del sesto comma (prima e decima proposizione) del presente articolo nella parte in cui prevede che le competenze ivi stabilite siano esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e dalla Giunta regionale, anziche' dalla Regione. Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del sesto e dodicesimo comma del presente articolo, nella parte in cui prevede che i poteri sostitutivi ivi previsti siano esercitati dal Ministro della sanita' anziche' dal Consiglio dei ministri, previa diffida.

                             Art. 3-bis. 
(Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) 
 
  1. I provvedimenti di nomina dei direttori  generali  delle  unita'
sanitarie  locali  e  delle   aziende   ospedaliere   sono   adottati
esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3. ((47)) 
  2. La nomina del direttore  generale  deve  essere  effettuata  nel
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla  data   di   vacanza
dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica  l'articolo  2,  comma
2-octies.((47)) 
  3. La regione provvede alla nomina  dei  direttori  generali  delle
aziende e degli enti del  Servizio  sanitario  regionale,  attingendo
obbligatoriamente  all'elenco  regionale  di  idonei,   ovvero   agli
analoghi  elenchi  delle  altre  regioni,  costituiti  previo  avviso
pubblico  e  selezione  effettuata,  secondo  modalita'   e   criteri
individuati dalla regione, da parte  di  una  commissione  costituita
dalla  regione  medesima  in  prevalenza  tra  esperti  indicati   da
qualificate  istituzioni  scientifiche  indipendenti,  di   cui   uno
designato dall'Agenzia nazionale per i  servizi  sanitari  regionali,
senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Gli
elenchi sono aggiornati almeno  ogni  due  anni.  Alla  selezione  si
accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata  esperienza
dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel   campo   delle   strutture
sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia  gestionale
e  con  diretta  responsabilita'  delle  risorse  umane,  tecniche  o
finanziarie, nonche' di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla
regione.  La  regione  assicura,  anche  mediante  il  proprio   sito
internet, adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura
di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il
rettore  per  la   nomina   del   direttore   generale   di   aziende
ospedaliero-universitarie. (41)((47)) 
  4. I direttori generali nominati devono  produrre,  entro  diciotto
mesi  dalla  nomina,  il  certificato  di  frequenza  del  corso   di
formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di  organizzazione  e
gestione sanitaria. I predetti corsi  sono  organizzati  ed  attivati
dalle regioni, anche in ambito interregionale  ed  in  collaborazione
con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai
sensi dell'articolo  16-ter,  operanti  nel  campo  della  formazione
manageriale,  con  periodicita'  almeno  biennale.  I  contenuti,  la
metodologia delle attivita' didattiche,  la  durata  dei  corsi,  non
inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore  a
sei mesi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione,
sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del  Ministro
della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. I direttori generali in carica alla data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,  producono  il
certificato di cui al presente comma  entro  diciotto  mesi  da  tale
data.((47)) 
  5.  Al  fine  di  assicurare  una  omogeneita'  nella   valutazione
dell'attivita' dei direttori generali, le regioni concordano, in sede
di Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome,  criteri  e
sistemi per valutare e  verificare  tale  attivita',  sulla  base  di
obiettivi di salute e  di  funzionamento  dei  servizi  definiti  nel
quadro della programmazione regionale,  con  particolare  riferimento
all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei
servizi sanitari e al rispetto degli  equilibri  economico-finanziari
di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti
anche  dall'Agenzia  nazionale  per  i  servizi  sanitari  regionali.
All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono
ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e
di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative  risorse,
ferma  restando  la  piena   autonomia   gestionale   dei   direttori
stessi.((47)) 
  6. Trascorsi  diciotto  mesi  dalla  nomina  di  ciascun  direttore
generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti  e  il
raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere
del sindaco o della conferenza dei sindaci  di  cui  all'articolo  3,
comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre
mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica
in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del  direttore
generale, salvo quanto disposto dal comma 7.((47)) 
  7. Quando  ricorrano  gravi  motivi  o  la  gestione  presenti  una
situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o  del
principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione,
la  regione  risolve  il  contratto  dichiarando  la  decadenza   del
direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi  la
regione provvede previo parere della Conferenza di  cui  all'articolo
2, comma 2-bis, che si esprime nel  termine  di  dieci  giorni  dalla
richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione  del  contratto
puo' avere comunque corso.  Si  prescinde  dal  parere  nei  casi  di
particolare gravita' e  urgenza.  Il  sindaco  o  la  Conferenza  dei
sindaci di cui all'articolo 3,  comma  14,  ovvero,  per  le  aziende
ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2,  comma  2-bis,  nel
caso  di  manifesta  inattuazione  nella  realizzazione   del   Piano
attuativo locale,  possono  chiedere  alla  regione  di  revocare  il
direttore generale, o di non disporne la conferma, ove  il  contratto
sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di
cui al comma 6 e al presente comma riguardano  i  direttori  generali
delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma
2-bis  e'  integrata  con  il  sindaco  del  comune  capoluogo  della
provincia in cui e' situata l'azienda.((47)) 
  7-bis.  L'accertamento  da  parte   della   regione   del   mancato
conseguimento degli obiettivi di salute e  assistenziali  costituisce
per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta
la decadenza automatica dello stesso.((47)) 
  8. Il rapporto di lavoro  del  direttore  generale,  del  direttore
amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e'  regolato
da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e  non
superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in  osservanza  delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
disciplina le cause di risoluzione  del  rapporto  con  il  direttore
amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del
direttore  generale,  del  direttore  sanitario   e   del   direttore
amministrativo e' definito, in sede  di  revisione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n.  502,  anche
con  riferimento  ai  trattamenti   previsti   dalla   contrattazione
collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza  medica
e amministrativa.((47)) 
  9. La regione puo' stabilire che il conferimento  dell'incarico  di
direttore  amministrativo  sia  subordinato,  in  analogia  a  quanto
previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla  frequenza
del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico
di direttore generale o del corso di formazione  manageriale  di  cui
all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
dicembre 1997, n. 484, o di altro  corso  di  formazione  manageriale
appositamente programmato.((47)) 
  10. La  carica  di  direttore  generale  e'  incompatibile  con  la
sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.((47)) 
  11. La nomina a  direttore  generale,  amministrativo  e  sanitario
determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in  aspettativa
senza assegni e il diritto al mantenimento del  posto.  L'aspettativa
e' concessa entro sessanta giorni  dalla  richiesta.  Il  periodo  di
aspettativa e' utile ai fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
previdenza.  Le  amministrazioni  di   appartenenza   provvedono   ad
effettuare   il   versamento   dei   contributi   previdenziali    ed
assistenziali  comprensivi  delle  quote  a  carico  del  dipendente,
calcolati  sul  trattamento  economico  corrisposto  per   l'incarico
conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo  3,  comma  7,
del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181,  e  a  richiedere  il
rimborso  di  tutto  l'onere  da  esse   complessivamente   sostenuto
all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la
quale   procede   al   recupero   della   quota    a    carico    del
l'interessato.((47)) 
  12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori  dei  casi  di
cui  al  comma  11,   siano   iscritti   all'assicurazione   generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima,
la contribuzione dovuta sul  trattamento  economico  corrisposto  nei
limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7,  del  decreto
legislativo 24 aprile 1997, n.181, e' versata  dall'unita'  sanitaria
locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della
quota a carico del l'interessato.((47)) 
  13. In sede di revisione del decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 19 luglio 1995, n.  502,  si  applica  il  comma  5  del
presente articolo.((47)) 
  14. Il rapporto di lavoro  del  personale  del  Servizio  sanitario
nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.29,
e, successive modificazioni. Per la programmazione  delle  assunzioni
si applica l'articolo 39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e
successive modificazioni.((47)) 
  15. In sede di prima applicazione, le regioni possono  disporre  la
proroga dei contratti con i direttori  generali  in  carica  all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di
dodici mesi.((47)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.L. 13 settembre 2012, n.  158,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 2)
che "Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli  3-bis,  comma
3, e  15  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di  nomina
dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura  complessa,  pendenti
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Le  predette
modifiche non si applicano altresi'  agli  incarichi  gia'  conferiti
alla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla  loro
scadenza". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le  regioni  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
predispongono ovvero  aggiornano  gli  elenchi  di  cui  all'articolo
3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive modificazioni, come sostituito dal comma  1,  lettera  a),
del presente articolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che " A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale  di
cui  all'articolo  1,  sono  abrogate  le  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  di
cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e  commi  13  e  15.
Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati  dell'articolo  3-bis
devono,   conseguentemente,   intendersi   come   riferimenti    alle
disposizioni del presente decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che  "Restano  altresi'
ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 per
la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9
a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, del decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, non abrogate  dal  presente
decreto". 

Art. 3-bis. (Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma 3. ((47)) 2. La nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio. Scaduto tale termine, si applica l'articolo 2, comma 2-octies.((47)) 3. La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalita' e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonche' di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicita' e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie. (41)((47)) 4. I direttori generali nominati devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi sono organizzati ed attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale ed in collaborazione con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei corsi, non inferiore a centoventi ore programmate in un periodo non superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I direttori generali in carica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, producono il certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da tale data.((47)) 5. Al fine di assicurare una omogeneita' nella valutazione dell'attivita' dei direttori generali, le regioni concordano, in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome, criteri e sistemi per valutare e verificare tale attivita', sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all'efficienza, all'efficacia, alla sicurezza, all'ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio concordati, avvalendosi dei dati e degli elementi forniti anche dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi.((47)) 6. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7.((47)) 7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialita' della amministrazione, la regione risolve il contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e provvede alla sua sostituzione; in tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto puo' avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravita' e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare il direttore generale, o di non disporne la conferma, ove il contratto sia gia' scaduto. Quando i procedimenti di valutazione e di revoca di cui al comma 6 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis e' integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui e' situata l'azienda.((47)) 7-bis. L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la decadenza automatica dello stesso.((47)) 8. Il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario e' esclusivo ed e' regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione disciplina le cause di risoluzione del rapporto con il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Il trattamento economico del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo e' definito, in sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e amministrativa.((47)) 9. La regione puo' stabilire che il conferimento dell'incarico di direttore amministrativo sia subordinato, in analogia a quanto previsto per il direttore sanitario dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, alla frequenza del corso di formazione programmato per il conferimento dell'incarico di direttore generale o del corso di formazione manageriale di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di altro corso di formazione manageriale appositamente programmato.((47)) 10. La carica di direttore generale e' incompatibile con la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.((47)) 11. La nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unita' sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico del l'interessato.((47)) 12. Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, e' versata dall'unita' sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico del l'interessato.((47)) 13. In sede di revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica il comma 5 del presente articolo.((47)) 14. Il rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e' regolato dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e, successive modificazioni. Per la programmazione delle assunzioni si applica l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.((47)) 15. In sede di prima applicazione, le regioni possono disporre la proroga dei contratti con i direttori generali in carica all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per un periodo massimo di dodici mesi.((47)) ------------- AGGIORNAMENTO (41) Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresi' agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le regioni entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo". ------------- AGGIORNAMENTO (47) Il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che " A decorrere dalla data di istituzione dell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, commi da 3 a 7, e commi 13 e 15. Tutti i riferimenti normativi ai commi abrogati dell'articolo 3-bis devono, conseguentemente, intendersi come riferimenti alle disposizioni del presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Restano altresi' ferme, in ogni caso, le disposizioni recate dai commi 2, 7-bis, 8 per la parte compatibile con le disposizioni del presente decreto, e da 9 a 12 e 14 dell'articolo 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non abrogate dal presente decreto".

                             Art 3-ter. 
                        (Collegio sindacale) 
  1. Il collegio sindacale: 
    a)  verifica  l'amministrazione  dell'azienda  sotto  il  profilo
economico; 
    b) vigila sull'osservanza della legge; 
    c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
del bilancio alle risultanze dei libri e delle  scritture  contabili,
ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 
    d)  riferisce  almeno  trimestralmente  alla  regione,  anche  su
richiesta di quest'ultima,  sui  risultati  del  riscontro  eseguito,
denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi
irregolarita';  trasmette  periodicamente,  e  comunque  con  cadenza
almeno   semestrale,    una    propria    relazione    sull'andamento
dell'attivita'   dell'unita'   sanitaria   locale   o    dell'azienda
ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al  sindaco
del comune  capoluogo  della  provincia  dove  e'  situata  l'azienda
stessa. 
  2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente. 
  3. ((Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed  e'  composto
da tre membri, di cui  uno  designato  dal  presidente  della  giunta
regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e  uno  dal
Ministro della salute.)) I componenti  del  collegio  sindacale  sono
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero  tra  i  funzionari
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le  funzioni  di
revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. 
  4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio  dei
revisori delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui  al
presente articolo. 

Art 3-ter. (Collegio sindacale) 1. Il collegio sindacale: a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi irregolarita'; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attivita' dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove e' situata l'azienda stessa. 2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente. 3. ((Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute.)) I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. 4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio dei revisori delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui al presente articolo.

                            Art 3-quater. 
                             (Distretto) 
  1. La  legge  regionale  disciplina  l'articolazione  in  distretti
dell'unita' sanitaria locale. Il distretto e' individuato, sulla base
dei criteri di  cui  all'articolo  2,  comma  2-sexies,  lettera  c),
dall'atto aziendale di cui all'articolo 3,  comma  1-bis,  garantendo
una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che  la
regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche  del
territorio  o  della  bassa  densita'  della  popolazione  residente,
disponga diversamente. 
  2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria  relativi
alle attivita'  sanitarie  e  sociosanitarie  di  cui  all'  articolo
3-quinquies, nonche' il coordinamento  delle  proprie  attivita'  con
quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali,  inclusi  i  presidi
ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle  attivita'
territoriali.  Al  distretto  sono  attribuite  risorse  definite  in
rapporto agli obiettivi di salute della popolazione  di  riferimento.
Nell'ambito delle  risorse  assegnate,  il  distretto  e'  dotato  di
autonomia   tecnico-gestionale    ed    economico-finanziaria,    con
contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria
locale. 
  3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul  principio
della intersettorialita' degli interventi cui concorrono  le  diverse
strutture operative: 
    ((a) prevede la localizzazione dei servizi  di  cui  all'articolo
3-quinquiessulla  base  dell'analisi  dei  bisogni  di  salute  della
popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai  dati  del
Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un  sistema
informativo integrato senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica)); 
    b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui
all'articolo  3-septies  e  le   quote   rispettivamente   a   carico
dell'unita' sanitaria locale e dei comuni, nonche' la  localizzazione
dei presidi per il territorio di competenza; 
    ((c)  e'  proposto,  sulla  base  delle  risorse  assegnate,  dal
Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed  e'
approvato dal direttore generale)). 
  4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il
cui funzionamento sono  disciplinati  dalla  regione,  concorre  alla
verifica del raggiungimento dei  risultati  di  salute  definiti  dal
Programma delle attivita' territoriali. Nei comuni  la  cui  ampiezza
territoriale coincide con quella dell'unita' sanitaria  locale  o  la
supera il  Comitato  dei  sindaci  di  distretto  e'  sostituito  dal
Comitato dei presidenti di circoscrizione. 

Art 3-quater. (Distretto) 1. La legge regionale disciplina l'articolazione in distretti dell'unita' sanitaria locale. Il distretto e' individuato, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera c), dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, garantendo una popolazione minima di almeno sessantamila abitanti, salvo che la regione, in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del territorio o della bassa densita' della popolazione residente, disponga diversamente. 2. Il distretto assicura i servizi di assistenza primaria relativi alle attivita' sanitarie e sociosanitarie di cui all' articolo 3-quinquies, nonche' il coordinamento delle proprie attivita' con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi ospedalieri, inserendole organicamente nel Programma delle attivita' territoriali. Al distretto sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento. Nell'ambito delle risorse assegnate, il distretto e' dotato di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno del bilancio della unita' sanitaria locale. 3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato sul principio della intersettorialita' degli interventi cui concorrono le diverse strutture operative: ((a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquiessulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica)); b) determina le risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies e le quote rispettivamente a carico dell'unita' sanitaria locale e dei comuni, nonche' la localizzazione dei presidi per il territorio di competenza; ((c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed e' approvato dal direttore generale)). 4. Il Comitato dei sindaci di distretto, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati dalla regione, concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attivita' territoriali. Nei comuni la cui ampiezza territoriale coincide con quella dell'unita' sanitaria locale o la supera il Comitato dei sindaci di distretto e' sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione.

                          Art 3-quinquies. 
                (( (Funzioni e risorse del distretto) 
  1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto  in  modo
da garantire: 
    a)   l'assistenza   primaria,   ivi   compresa   la   continuita'
assistenziale, attraverso il necessario coordinamento  e  l'approccio
multidisciplinare, in  ambulatorio  e  a  domicilio,  tra  medici  di
medicina generale, pediatri di  libera  scelta,  servizi  di  guardia
medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; 
    b) il  coordinamento  dei  medici  di  medicina  generale  e  dei
pediatri di libera scelta  con  le  strutture  operative  a  gestione
diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonche' con i
servizi specialistici ambulatoriali e  le  strutture  ospedaliere  ed
extraospedaliere accreditate; 
    c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza  sociale,
connotate  da  specifica  ed  elevata  integrazione,  nonche'   delle
prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni. 
  2. Il distretto garantisce: 
    a) assistenza specialistica ambulatoriale; 
    b) attivita' o  servizi  per  la  prevenzione  e  la  cura  delle
tossicodipendenze; 
    c) attivita' o servizi consultoriali per la tutela  della  salute
dell'infanzia, della donna e della famiglia; 
    d) attivita' o servizi rivolti a disabili ed anziani; 
    e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata; 
    f) attivita' o servizi per le patologie da HIV e per le patologie
in fase terminale. 
  3.  Trovano  inoltre  collocazione  funzionale  nel  distretto   le
articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e  del
dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento  ai  servizi
alla persona.)) 

Art 3-quinquies. (( (Funzioni e risorse del distretto) 1. Le regioni disciplinano l'organizzazione del distretto in modo da garantire: a) l'assistenza primaria, ivi compresa la continuita' assistenziale, attraverso il necessario coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in ambulatorio e a domicilio, tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, servizi di guardia medica notturna e festiva e i presidi specialistici ambulatoriali; b) il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, organizzate in base al modello dipartimentale, nonche' con i servizi specialistici ambulatoriali e le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate; c) l'erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione, nonche' delle prestazioni sociali di rilevanza sanitaria se delegate dai comuni. 2. Il distretto garantisce: a) assistenza specialistica ambulatoriale; b) attivita' o servizi per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze; c) attivita' o servizi consultoriali per la tutela della salute dell'infanzia, della donna e della famiglia; d) attivita' o servizi rivolti a disabili ed anziani; e) attivita' o servizi di assistenza domiciliare integrata; f) attivita' o servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale. 3. Trovano inoltre collocazione funzionale nel distretto le articolazioni organizzative del dipartimento di salute mentale e del dipartimento di prevenzione, con particolare riferimento ai servizi alla persona.))

                            Art 3-sexies. 
                     (( (Direttore di distretto) 
  1.  Il  direttore  del  distretto  realizza  le  indicazioni  della
direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al  distretto,  in
modo da garantire l'accesso della popolazione  alle  strutture  e  ai
servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuita' assistenziale.
Il  direttore  del  distretto  supporta  la  direzione  generale  nei
rapporti con i sindaci del distretto. 
  2.  Il  direttore  di  distretto  si  avvale  di  un   ufficio   di
coordinamento   delle    attivita'    distrettuali,    composto    da
rappresentanti  delle  figure  professionali  operanti  nei   servizi
distrettuali.  Sono  membri   di   diritto   di   tale   ufficio   un
rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei  pediatri  di
libera scelta ed uno degli  specialisti  ambulatoriali  convenzionati
operanti nel distretto. 
  3. L'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore
generale  a  un  dirigente  dell'azienda,  che  abbia  maturato   una
specifica  esperienza  nei   servizi   territoriali   e   un'adeguata
formazione  nella   loro   organizzazione,   oppure   a   un   medico
convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma  1,  da  almeno  dieci
anni, con contestuale congelamento  di  un  corrispondente  posto  di
organico della dirigenza sanitaria. 
  4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui  agli  articoli
3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonche'  al  comma  3
del  presente  articolo,  nel  rispetto  dei  principi   fondamentali
desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non  disponga,
si applicano le predette disposizioni.)) 

Art 3-sexies. (( (Direttore di distretto) 1. Il direttore del distretto realizza le indicazioni della direzione aziendale, gestisce le risorse assegnate al distretto, in modo da garantire l'accesso della popolazione alle strutture e ai servizi, l'integrazione tra i servizi e la continuita' assistenziale. Il direttore del distretto supporta la direzione generale nei rapporti con i sindaci del distretto. 2. Il direttore di distretto si avvale di un ufficio di coordinamento delle attivita' distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta ed uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto. 3. L'incarico di direttore di distretto e' attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. 4. La legge regionale disciplina gli oggetti di cui agli articoli 3- quater, comma 3, e 3-quinquies, comma 2 e 3, nonche' al comma 3 del presente articolo, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalle medesime disposizioni; ove la regione non disponga, si applicano le predette disposizioni.))

                           Art 3-septies. 
                  (( (Integrazione sociosanitaria) 
  1. Si definiscono prestazioni  sociosanitarie  tutte  le  attivita'
atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni
di salute della  persona  che  richiedono  unitariamente  prestazioni
sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche
nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e  quelle  di
riabilitazione. 
  2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: 
    a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le  attivita'
finalizzate  alla  promozione   della   salute,   alla   prevenzione,
individuazione, rimozione e  contenimento  di  esiti  degenerativi  o
invalidanti di patologie congenite e acquisite; 
    b) prestazioni sociali a  rilevanza  sanitaria,  cioe'  tutte  le
attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare  la
persona in stato  di  bisogno,  con  problemi  di  disabilita'  o  di
emarginazione condizionanti lo stato di salute. 
  3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma
1, lettera n), della legge 30 novembre 1998,  n.  419,  da  emanarsi,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
su proposta  del  Ministro  della  sanita'  e  del  Ministro  per  la
solidarieta' sociale, individua, sulla base dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni  da  ricondurre
alle tipologie di cui al comma 2,  lettere  a)  e  b),  precisando  i
criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle  unita'
sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto  sono  individuate
le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui
al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti  i  livelli
uniformi  di  assistenza  per  le  prestazioni  sociali   a   rilievo
sanitario. 
  4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione  sanitaria
sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita'
della componente sanitaria  e  attengono  prevalentemente  alle  aree
materno-infantile,  anziani,  handicap,  patologie  psichiatriche   e
dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV
e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a
patologie cronico-degenerative. 
  5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione  sanitaria
sono assicurate  dalle  aziende  sanitarie  e  comprese  nei  livelli
essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita'  individuate
dalla vigente normativa e dai piani nazionali  e  regionali,  nonche'
dai progetti-obiettivo nazionali e regionali. 
  6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di  competenza
dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti
dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina,  sulla  base
dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento  di  cui  al
comma 3, il finanziamento per le prestazioni  sanitarie  a  rilevanza
sociale,  sulla  base  di  quote  capitarie  correlate   ai   livelli
essenziali di assistenza. 
  7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della
sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la
funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi
una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari. 
  8. Fermo restando quanto previsto dal comma  5  e  dall'articolo  3
quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i  criteri  e
le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono
l'integrazione,   su    base    distrettuale,    delle    prestazioni
sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e
gli  atti  per  garantire  la   gestione   integrata   dei   processi
assistenziali sociosanitari.)) 

Art 3-septies. (( (Integrazione sociosanitaria) 1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attivita' atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuita' tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono: a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioe' le attivita' finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite; b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioe' tutte le attivita' del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilita' o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. 3. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della sanita' e del Ministro per la solidarieta' sociale, individua, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unita' sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario. 4. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensita' della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilita' o disabilita' conseguenti a patologie cronico-degenerative. 5. Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalita' individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonche' dai progetti-obiettivo nazionali e regionali. 6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza. 7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanita', il Ministro per la solidarieta' sociale e il Ministro per la funzione pubblica, e' individuata all'interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari. 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall'articolo 3 quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalita' mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l'integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza, individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.))

                            Art 3-octies 
               (Area delle professioni sociosanitarie) 
  1. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per la solidarieta' sociale e con il  Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentito  il  Consiglio
superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  ((del  decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,)) e'  disciplinata  l'istituzione
all'interno   del    Servizio    sanitario    nazionale,    dell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le
relative discipline della dirigenza sanitaria. 
  2. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  sentito  il  Ministro  per
l'universitae la ricerca scientifica e  tecnologica  e  acquisito  il
parere del Consiglio superiore di sanita', sono integrate le  tabelle
dei  servizi  e  delle  specializzazioni  equipollenti  previste  per
l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario  nazionale,
in  relazione  all'istituzione  dell'area  sociosanitaria  a  elevata
integrazione sanitaria. 
  3. Con decreto del Ministro. della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di
parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.281,  i
profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria. 
  4. Le figure professionali di  livello  non  dirigenziale  operanti
nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
con corsi di diploma universitario, sono individuate con  regolamento
del  Ministro   della   sanita',   di   concerto   con   i   Ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  per  la
solidarieta' sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto  1988,  n.  400;  i  relativi  ordinamenti  didattici  sono
definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo  17,  comma  95,  della
legge 15  maggio  1997,  n.  127,  sulla  base  di  criteri  generali
determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati,  tenendo   conto   dell'esigenza   di   una   formazione
interdisciplinare adeguata  alle  competenze  delineate  nei  profili
professionali e  attuata  con  la  collaborazione  di  piu'  facolta'
universitarie. 
  5. Le figure  professionali  operanti  nell'area  sociosanitaria  a
elevata integrazione sanitaria, da formare  in  corsi  a  cura  delle
regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della  sanita'
di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
provincie autonome di Trento e Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con  lo  stesso  decreto
sono definiti i relativi ordinamenti didattici. 

Art 3-octies (Area delle professioni sociosanitarie) 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,)) e' disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della dirigenza sanitaria. 2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentito il Ministro per l'universitae la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria. 3. Con decreto del Ministro. della sanita', di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, i profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria. 4. Le figure professionali di livello non dirigenziale operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarieta' sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare adeguata alle competenze delineate nei profili professionali e attuata con la collaborazione di piu' facolta' universitarie. 5. Le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici.

                               Art. 4. 
              Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri 
  1. Per specifiche esigenze assistenziali, di  ricerca  scientifica,
nonche' di didattica del Servizio sanitario nazionale,  nel  rispetto
dei criteri e delle modalita' di  cui  ai  commi  1-bis  e  seguenti,
possono essere  costituiti  o  confermati  in  aziende,  disciplinate
dall'articolo  3,  gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico di diritto pubblico, con le particolarita' procedurali  e
organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11,
comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende  di
cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419,  secondo  le
specifiche disposizioni definite in sede di attuazione  della  delega
ivi  prevista;  le  aziende  ospedaliere  di  rilievo   nazionale   o
interregionale, alle quali si applicano, salvo che  sia  diversamente
previsto, le disposizioni del presente decreto relative  alle  unita'
sanitarie locali. Sino all'emanazione  delle  disposizioni  attuative
sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si
applicano  le  disposizioni  del  presente  decreto   relative   alla
dirigenza sanitaria, ai  dipartimenti,  alla  direzione  sanitaria  e
amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le  disposizioni
del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non
si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono
le facolta' di medicina e chirurgia prima della data  indicata  dalle
disposizioni attuative della delega prevista  dall'articolo  6  della
legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette
disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000. 
  1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della  rete  dei  servizi
conseguente al  riordino  del  sistema  delle  aziende  previsto  dal
presente decreto, le regioni possono proporre la  costituzione  o  la
conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri  in  possesso
di tutti i seguenti requisiti: 
    a) organizzazione dipartimentale di  tutte  le  unita'  operative
presenti nella struttura, disciplinata dall'atto di cui  all'articolo
3, comma 1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis; 
    b)  disponibilita'  di  un  sistema  di  contabilita'   economico
patrimoniale e di una contabilita' per centri di costo; 
    c)  presenza   di   almeno   tre   unita'   operative   di   alta
specialita'secondo le specificazioni di cui al decreto  del  Ministro
della sanita' 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
26 del 1 febbraio 1992, e successive modificazioni; 
    d)  dipartimento  di  emergenza  di  secondo  livello,  ai  sensi
dell'atto di indirizzo e  coordinamento  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni, secondo
le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato  e  regioni
di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza  sanitaria
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; 
    e) ruolo di ospedale di riferimento  in  programmi  integrati  di
assistenza su base regionale e interregionale,  cosi'  come  previsto
dal Piano sanitario regionale ed in  considerazione  della  mobilita'
infraregionale  e  della  frequenza  dei  trasferimenti  da   presidi
ospedalieri regionali di minore complessita'; 
    f)  attivita'  di  ricovero  in  degenza  ordinaria,  nel   corso
dell'ultimo triennio, per  pazienti  residenti  in  regioni  diverse,
superiore di almeno il dieci  per  cento  rispetto  al  valore  medio
regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna; 
    g) indice di complessita' della casistica dei  pazienti  trattati
in ricovero ordinario , nel corso dell'ultimo triennio, superiore  di
almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale; 
    h) disponibilita' di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e
sufficiente   per   consentire   lo   svolgimento   delle   attivita'
istituzionali di tutela della salute e di erogazione  di  prestazioni
sanitarie. 
  1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis  non
si  applicano  agli  ospedali  specializzati  di   cui   al   decreto
ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione
o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca  il
solo presidio ospedaliero  pubblico  presente  nella  azienda  unita'
sanitaria locale. 
  1 -quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanita'
le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di
rilievo  nazionale  o  interregionale  da   costituire   in   azienda
ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e l-ter.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  ((del  decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,)),  il  Ministro  della  sanita',
attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa  verifica
dei requisiti e, in mancanza,  sulla  base  di  proprie  valutazioni,
formula le proprie proposte  al  Consiglio  dei  ministri,  il  quale
individua gli ospedali da costituire in  azienda  ospedaliera.  Entro
sessanta giorni dalla data  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma  1,
i predetti ospedali. 
  1-quinquies.  Nel  predisporre  il  Piano  sanitario  regionale,  e
comunque dopo tre anni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,
la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al
comma  1-bis  e  a  valutare  l'equilibrio  economico  delle  aziende
ospedaliere costituite nel suo ambito territoriale. In caso di  grave
disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita  dei  requisiti
di cui al comma 1bis, la  costituzione  in  azienda  viene  revocata,
secondo le procedure previste per  la  costituzione  medesima,  e  la
regione individua l'unita' sanitaria locale subentrante nei  relativi
rapporti attivi e passivi. 
  1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende  ospedaliere,
con esclusione dei presidi di cui al  comma  6,  per  i  quali  viene
richiesta la conferma e che non soddisfano  i  requisiti  di  cui  al
comma 1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di  tre
anni dalla data di entrata in vigore  ((del  decreto  legislativo  19
giugno 1999, n. 229,)), sulla base  di  un  progetto  di  adeguamento
presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma  1-quater.
Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove
permanga la carenza dei requisiti, le regioni e  il  ministero  della
sanita' attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del comma  l-
quinquies; ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del  comma
1-quater. 
  1-septies. Le regioni definiscono  le  modalita'  dell'integrazione
dell'attivita' assistenziale delle aziende di cui al  comma  1  nella
programmazione regionale e  le  forme  della  collaborazione  con  le
unita' sanitarie  locali  in  rapporto  alle  esigenze  assistenziali
dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo
3-septies. 
  1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti
e gli istituti di cui al comma 12. 
  2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale  e
di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte  le  seguenti
caratteristiche: 
    a) PERIODO ABROGATO  DAL  D.LGS.  19  GIUGNO  1999,  N.  229.  Il
Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',
sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome,
provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica  e  tecnologica,  ad
aggiornare  periodicamente   l'elenco   delle   attivita'   di   alta
specialita' e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attivita'
medesime; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta  specializzazione  i
policlinici universitari, che devono essere inseriti nel  sistema  di
emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1992. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  7-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono
chiudere il proprio  bilancio  in  pareggio.  L'eventuale  avanzo  di
amministrazione e' utilizzato per gli investimenti in conto capitale,
per oneri di parte corrente e per eventuali forme  di  incentivazione
al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di
ingiustificati   disavanzi   di   gestione   o   la   perdita   delle
caratteristiche strutturali e di attivita'  prescritte,  fatta  salva
l'autonomia   dell'universita',   comportano    rispettivamente    il
commissariamento da parte della regione e  la  revoca  dell'autonomia
aziendale. 
  9. Gli ospedali che non siano  costituiti  in  azienda  ospedaliera
conservano la natura di presidi dell'unita' sanitaria  locale.  Nelle
unita' sanitarie locali nelle  quali  sono  presenti  piu'  ospedali,
questi possono essere  accorpati  ai  fini  funzionali.  Nei  presidi
ospedalieri dell'unita' sanitaria locale  e'  previsto  un  dirigente
medico  in  possesso  dell'idoneita'  di  cui   all'art.   17,   come
responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed  un  dirigente
amministrativo  per  l'esercizio  delle  funzioni  di   coordinamento
amministrativo. Il dirigente medico ed  il  dirigente  amministrativo
concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento  degli
obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al
presente comma  e'  attribuita  autonomia  economico-finanziaria  con
contabilita' separata all'interno del bilancio dell'unita'  sanitaria
locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende
ospedaliere, in quanto applicabili. 
  10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g)
in materia di  personale  in  esubero,  le  regioni  provvedono  alla
riorganizzazione di tutti i  presidi  ospedalieri  sulla  base  delle
disposizioni di cui all'art. 4, comma  3,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici  di
degenza  media,  l'intervallo  di  turn-over  e  la  rotazione  degli
assistiti,  ed  organizzando  gli  stessi  presidi  in  dipartimenti.
All'interno dei  presidi  ospedalieri  e  delle  aziende  di  cui  al
presente articolo sono riservati spazi adeguati,  da  reperire  entro
centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  per  l'esercizio  della  libera
professione intramuraria ed una quota  non  inferiore  al  5%  e  non
superiore al 10% dei posti-letto  per  la  istituzione  di  camere  a
pagamento. I direttori generali delle nuove unita' sanitarie locali e
delle  aziende  ospedaliere  e,  fino  al  loro   insediamento,   gli
amministratori  straordinari  pro-tempore,   nonche'   le   autorita'
responsabili delle aziende di  cui  al  comma  5,  sono  direttamente
responsabili  dell'attuazione  di  dette  disposizioni.  In  caso  di
inosservanza  la   regione   adotta   i   conseguenti   provvedimenti
sostitutivi. In caso di documentata impossibilita' di assicurare  gli
spazi necessari alla libera  professione  all'interno  delle  proprie
strutture, gli spazi  stessi  sono  reperiti,  previa  autorizzazione
della regione,  anche  mediante  appositi  contratti  tra  le  unita'
sanitarie  locali  e  case  di  cura  o  altre  strutture  sanitarie,
pubbliche o private. Per l'attivita' libero-professionale  presso  le
suddette strutture sanitarie i medici sono  tenuti  ad  utilizzare  i
modulari delle strutture sanitarie  pubbliche  da  cui  dipendono.  I
contratti  sono  limitati  al  tempo  strettamente   necessario   per
l'approntamento degli spazi per  la  libera  professione  all'interno
delle  strutture  pubbliche  e  comunque  non  possono  avere  durata
superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il  ricovero  in
camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di  una
retta giornaliera stabilita  in  relazione  al  livello  di  qualita'
alberghiera delle stesse, nonche', se trattasi di ricovero  richiesto
in regime libero-professionale, di una somma forfettaria  comprensiva
di tutti gli interventi medici e  chirurgici,  delle  prestazioni  di
diagnostica strumentale e di  laboratorio  strettamente  connesse  ai
singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di  interventi
stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore della disciplina di riorganizzazione  ospedaliera  di  cui  al
presente articolo, e  comunque  entro  un  triennio  dall'entrata  in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.  517,  cessano  di
avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12  febbraio  1968,
n. 132, e al decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo  1969,
n. 128, nonche' le disposizioni  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 marzo 1969, n. 129. 
  11. I posti letto da riservare,  ai  sensi  del  comma  10  per  la
istituzione di camere a pagamento nonche' quelli ascritti agli  spazi
riservati all'esercizio della libera  professione  intramuraria,  non
concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille  abitanti
previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre  1991,  n.
412. 
  11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilita' e  di
coerenza con le esigenze e le finalita'  assistenziali  delle  unita'
sanitarie locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  l'esercizio  delle
attivita' libero professionali in  regime  ambulatoriale  all'interno
delle strutture e dei servizi, le disposizioni di  cui  all'art.  35,
comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della
dirigenza del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  presente
decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la  ripartizione  dei
proventi derivanti dalle predette attivita' si applicano  le  vigenti
disposizioni contrattuali. 
  12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per  quanto  concerne
l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti  ed
enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40,
41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  fermo
restando  che   l'apporto   dell'attivita'   dei   suddetti   presidi
ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato  con  le
modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,  i
requisiti tecnico-organizzativi  ed  i  regolamenti  sulla  dotazione
organica e sull'organizzazione dei predetti  presidi  sono  adeguati,
per la parte compatibile, ai  princi'pi  del  presente  decreto  e  a
quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,  n.
412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'. 
  13. I rapporti tra  l'ospedale  Bambino  Gesu',  appartenente  alla
Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta  ed  il
Servizio    sanitario    nazionale,    relativamente    all'attivita'
assistenziale, sono disciplinati da appositi  accordi  da  stipularsi
rispettivamente tra la Santa Sede,  il  Sovrano  Militare  Ordine  di
Malta ed il Governo italiano. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,  n.
355  (in  G.U.  1a   s.s.   04/08/1993,   n.   32),   ha   dichiarato
l'illegittimita'    costituzionale    dell'ottavo    comma     (terza
proposizione) del presente articolo nella parte in cui prevede che le
competenze  ivi  stabilite  siano  esercitate,  rispettivamente,  dal
Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della  Giunta
medesima, e dalla Giunta regionale, anziche' dalla Regione. 
  Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  4,
terzo comma, nella parte in cui definisce come  ospedali  di  rilievo
nazionale e di alta specializzazione i  presidi  ospedalieri  in  cui
insiste la prevalenza del percorso  formativo  del  triennio  clinico
delle   facolta'   di   medicina   e   chirurgia   e,   a   richiesta
dell'universita', i presidi ospedalieri che operano in  strutture  di
pertinenza dell'universita' medesima. 

Art. 4. Aziende ospedaliere e presidi ospedalieri 1. Per specifiche esigenze assistenziali, di ricerca scientifica, nonche' di didattica del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei criteri e delle modalita' di cui ai commi 1-bis e seguenti, possono essere costituiti o confermati in aziende, disciplinate dall'articolo 3, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, con le particolarita' procedurali e organizzative previste dalle disposizioni attuative dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; le aziende di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, secondo le specifiche disposizioni definite in sede di attuazione della delega ivi prevista; le aziende ospedaliere di rilievo nazionale o interregionale, alle quali si applicano, salvo che sia diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto relative alle unita' sanitarie locali. Sino all'emanazione delle disposizioni attuative sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ad essi si applicano le disposizioni del presente decreto relative alla dirigenza sanitaria, ai dipartimenti, alla direzione sanitaria e amministrativa aziendale e al collegio di direzione. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto in esso diversamente disposto, non si applicano ai policlinici universitari e alle aziende ove insistono le facolta' di medicina e chirurgia prima della data indicata dalle disposizioni attuative della delega prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419; ove tale data non sia prevista, dette disposizioni si applicano a partire dal 1 aprile 2000. 1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione della rete dei servizi conseguente al riordino del sistema delle aziende previsto dal presente decreto, le regioni possono proporre la costituzione o la conferma in aziende ospedaliere dei presidi ospedalieri in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) organizzazione dipartimentale di tutte le unita' operative presenti nella struttura, disciplinata dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1-bis, in coerenza con l'articolo 17-bis; b) disponibilita' di un sistema di contabilita' economico patrimoniale e di una contabilita' per centri di costo; c) presenza di almeno tre unita' operative di alta specialita'secondo le specificazioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 1992, e successive modificazioni; d) dipartimento di emergenza di secondo livello, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992 e successive modificazioni, secondo le specificazioni contenute nell'Atto di intesa tra Stato e regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996; e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi integrati di assistenza su base regionale e interregionale, cosi' come previsto dal Piano sanitario regionale ed in considerazione della mobilita' infraregionale e della frequenza dei trasferimenti da presidi ospedalieri regionali di minore complessita'; f) attivita' di ricovero in degenza ordinaria, nel corso dell'ultimo triennio, per pazienti residenti in regioni diverse, superiore di almeno il dieci per cento rispetto al valore medio regionale, salvo che per le aziende ubicate in Sicilia e in Sardegna; g) indice di complessita' della casistica dei pazienti trattati in ricovero ordinario , nel corso dell'ultimo triennio, superiore di almeno il venti per cento rispetto al valore medio regionale; h) disponibilita' di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attivita' istituzionali di tutela della salute e di erogazione di prestazioni sanitarie. 1-ter. I requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis non si applicano agli ospedali specializzati di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 2 giugno 1995. In ogni caso, non si procede alla costituzione o alla conferma in azienda ospedaliera qualora questa costituisca il solo presidio ospedaliero pubblico presente nella azienda unita' sanitaria locale. 1 -quater. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettono al Ministro della sanita' le proprie indicazioni ai fini della individuazione degli ospedali di rilievo nazionale o interregionale da costituire in azienda ospedaliera avuto riguardo a quanto previsto dai commi 1-bis e l-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,)), il Ministro della sanita', attenendosi alle indicazioni pervenute dalle regioni previa verifica dei requisiti e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni, formula le proprie proposte al Consiglio dei ministri, il quale individua gli ospedali da costituire in azienda ospedaliera. Entro sessanta giorni dalla data della deliberazione del Consiglio dei ministri, le regioni costituiscono in azienda, ai sensi del comma 1, i predetti ospedali. 1-quinquies. Nel predisporre il Piano sanitario regionale, e comunque dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione procede a verificare la permanenza dei requisiti di cui al comma 1-bis e a valutare l'equilibrio economico delle aziende ospedaliere costituite nel suo ambito territoriale. In caso di grave disavanzo nel triennio considerato, oppure di perdita dei requisiti di cui al comma 1bis, la costituzione in azienda viene revocata, secondo le procedure previste per la costituzione medesima, e la regione individua l'unita' sanitaria locale subentrante nei relativi rapporti attivi e passivi. 1-sexies. I presidi attualmente costituiti in aziende ospedaliere, con esclusione dei presidi di cui al comma 6, per i quali viene richiesta la conferma e che non soddisfano i requisiti di cui al comma 1-bis, possono essere confermati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore ((del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,)), sulla base di un progetto di adeguamento presentato dalla regione, con la procedura di cui al comma 1-quater. Alla scadenza del termine previsto nel provvedimento di conferma, ove permanga la carenza dei requisiti, le regioni e il ministero della sanita' attivano la procedura di cui all'ultimo periodo del comma l- quinquies; ove i requisiti sussistano, si procede ai sensi del comma 1-quater. 1-septies. Le regioni definiscono le modalita' dell'integrazione dell'attivita' assistenziale delle aziende di cui al comma 1 nella programmazione regionale e le forme della collaborazione con le unita' sanitarie locali in rapporto alle esigenze assistenziali dell'ambito territoriale in cui operano, anche ai sensi dell'articolo 3-septies. 1-octies. Ai progetti elaborati dalle regioni e finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, hanno titolo a partecipare anche gli enti e gli istituti di cui al comma 12. 2. Possono essere individuati come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione quelli che dispongono di tutte le seguenti caratteristiche: a) PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, provvede, sulla base dell'evoluzione scientifica e tecnologica, ad aggiornare periodicamente l'elenco delle attivita' di alta specialita' e dei requisiti necessari per l'esercizio delle attivita' medesime; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 3. Sono ospedali a rilievo nazionale e di alta specializzazione i policlinici universitari, che devono essere inseriti nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 7-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 8. Le aziende ospedaliere, incluse quelle di cui al comma 5, devono chiudere il proprio bilancio in pareggio. L'eventuale avanzo di amministrazione e' utilizzato per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale da definire in sede di contrattazione. Il verificarsi di ingiustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attivita' prescritte, fatta salva l'autonomia dell'universita', comportano rispettivamente il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale. 9. Gli ospedali che non siano costituiti in azienda ospedaliera conservano la natura di presidi dell'unita' sanitaria locale. Nelle unita' sanitarie locali nelle quali sono presenti piu' ospedali, questi possono essere accorpati ai fini funzionali. Nei presidi ospedalieri dell'unita' sanitaria locale e' previsto un dirigente medico in possesso dell'idoneita' di cui all'art. 17, come responsabile delle funzioni igienico-organizzative, ed un dirigente amministrativo per l'esercizio delle funzioni di coordinamento amministrativo. Il dirigente medico ed il dirigente amministrativo concorrono, secondo le rispettive competenze, al conseguimento degli obiettivi fissati dal direttore generale. A tutti i presidi di cui al presente comma e' attribuita autonomia economico-finanziaria con contabilita' separata all'interno del bilancio dell'unita' sanitaria locale, con l'introduzione delle disposizioni previste per le aziende ospedaliere, in quanto applicabili. 10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, lettera g) in materia di personale in esubero, le regioni provvedono alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, correlando gli standard ivi previsti con gli indici di degenza media, l'intervallo di turn-over e la rotazione degli assistiti, ed organizzando gli stessi presidi in dipartimenti. All'interno dei presidi ospedalieri e delle aziende di cui al presente articolo sono riservati spazi adeguati, da reperire entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per l'esercizio della libera professione intramuraria ed una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% dei posti-letto per la istituzione di camere a pagamento. I direttori generali delle nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e, fino al loro insediamento, gli amministratori straordinari pro-tempore, nonche' le autorita' responsabili delle aziende di cui al comma 5, sono direttamente responsabili dell'attuazione di dette disposizioni. In caso di inosservanza la regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi. In caso di documentata impossibilita' di assicurare gli spazi necessari alla libera professione all'interno delle proprie strutture, gli spazi stessi sono reperiti, previa autorizzazione della regione, anche mediante appositi contratti tra le unita' sanitarie locali e case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private. Per l'attivita' libero-professionale presso le suddette strutture sanitarie i medici sono tenuti ad utilizzare i modulari delle strutture sanitarie pubbliche da cui dipendono. I contratti sono limitati al tempo strettamente necessario per l'approntamento degli spazi per la libera professione all'interno delle strutture pubbliche e comunque non possono avere durata superiore ad un anno e non possono essere rinnovati. Il ricovero in camere a pagamento comporta l'esborso da parte del ricoverato di una retta giornaliera stabilita in relazione al livello di qualita' alberghiera delle stesse, nonche', se trattasi di ricovero richiesto in regime libero-professionale, di una somma forfettaria comprensiva di tutti gli interventi medici e chirurgici, delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio strettamente connesse ai singoli interventi, differenziata in relazione al tipo di interventi stessi. In ciascuna regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della disciplina di riorganizzazione ospedaliera di cui al presente articolo, e comunque entro un triennio dall'entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, nonche' le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129. 11. I posti letto da riservare, ai sensi del comma 10 per la istituzione di camere a pagamento nonche' quelli ascritti agli spazi riservati all'esercizio della libera professione intramuraria, non concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 11-bis. Al fine di consentire in condizione di compatibilita' e di coerenza con le esigenze e le finalita' assistenziali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, l'esercizio delle attivita' libero professionali in regime ambulatoriale all'interno delle strutture e dei servizi, le disposizioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, si applicano anche al restante personale della dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del presente decreto. Per le prestazioni di consulenza e per la ripartizione dei proventi derivanti dalle predette attivita' si applicano le vigenti disposizioni contrattuali. 12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai princi'pi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'. 13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente alla Santa Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da appositi accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano. -------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (in G.U. 1a s.s. 04/08/1993, n. 32), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ottavo comma (terza proposizione) del presente articolo nella parte in cui prevede che le competenze ivi stabilite siano esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, e dalla Giunta regionale, anziche' dalla Regione. Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, nella parte in cui definisce come ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione i presidi ospedalieri in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico delle facolta' di medicina e chirurgia e, a richiesta dell'universita', i presidi ospedalieri che operano in strutture di pertinenza dell'universita' medesima.

                               Art. 5 
                     (Patrimonio e contabilita') 
  1. Nel rispetto della normativa regionale  vigente,  il  patrimonio
delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere   e'
costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad  esse  appartenenti,
ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o  da
altri  enti  pubblici,  in  virtu'  di  leggi  o   di   provvedimenti
amministrativi,  nonche'  da  tutti   i   beni   comunque   acquisiti
nell'esercizio della  propria  attivita'  o  a  seguito  di  atti  di
liberalita'. 
  2. Le unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende  ospedaliere  hanno
disponibilita' del patrimonio  secondo  il  regime  della  proprieta'
privata, ferme restando le  disposizioni  di  cui  all'articolo  830,
secondo comma , del codice civile. Gli atti di trasferimento a  terzi
di  diritti  reali   su   immobili   sono   assoggettati   a   previa
autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le  unita'
sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro
fini  istituzionali  costituiscono  patrimonio  indisponibile   degli
stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo  828,  secondo  comma,
del codice civile. 
  3. Le leggi ed i provvedimenti di  cui  al  comma  1  costituiscono
titolo per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo
a imposte e tasse. 
  4. Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie  locali  e
delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto  beni  immobili  con
specifica  destinazione  a  finalita'  rientranti   nell'ambito   del
servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte
di donazione, ipotecarie e catastali. 
  5. Qualora non vi abbiano gia'  provveduto,  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore ((del decreto legislativo  19  giugno
1999, n. 229,)) le regioni emanano norme per  la  gestione  economico
finanziaria e patrimoniale delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle
aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al  codice  civile,
cosi come integrato e modificato con  decreto  legislativo  9  aprile
1991, n. 127, e prevedendo: 
  a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; 
  b) l'adozione del  bilancio  economico  pluriennale  di  previsione
nonche'  del   bilancio   preventivo   economico   annuale   relativo
all'esercizio successivo; 
  c)  la  destinazione  dell'eventuale  avanzo  e  le  modalita'   di
copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; 
  d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri  di  costo  e
responsabilita' che  consenta  analisi  comparative  dei  costi,  dei
rendimenti e dei risultati; 
  e)  l'obbligo  delle  unita'  sanitarie  locali  e  delle   aziende
ospedaliere di  rendere  pubblici,  annualmente,  i  risultati  delle
proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per  centri
di costo e responsabilita'. 
  f) il piano di  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  anche
attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 
  6.  Per  conferire  struttura  uniforme  alle  voci   dei   bilanci
pluriennali ed  annuali  e  dei  conti  consuntivi  annuali,  nonche'
omogeneita'  ai  valori  inseriti  in  tali  voci  e  per  consentire
all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni  comparative
dei costi, dei rendimenti e dei risultati,  e'  predisposto  apposito
schema, con decreto  interministeriale  emanato  di  concerto  fra  i
Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome. 
  7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono  tenute
agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e all'articolo 64 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
29. La disciplina contabile di cui al presente articolo  decorre  dal
1'gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa. 

Art. 5 (Patrimonio e contabilita') 1. Nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtu' di leggi o di provvedimenti amministrativi, nonche' da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti di liberalita'. 2. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere hanno disponibilita' del patrimonio secondo il regime della proprieta' privata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 830, secondo comma , del codice civile. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che le unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. 3. Le leggi ed i provvedimenti di cui al comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale e' esente da ogni onere relativo a imposte e tasse. 4. Gli atti di donazione a favore delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che abbiano ad oggetto beni immobili con specifica destinazione a finalita' rientranti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono esenti dal pagamento delle imposte di donazione, ipotecarie e catastali. 5. Qualora non vi abbiano gia' provveduto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore ((del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,)) le regioni emanano norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, informate ai principi di cui al codice civile, cosi come integrato e modificato con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e prevedendo: a) la tenuta del libro delle deliberazioni del direttore generale; b) l'adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonche' del bilancio preventivo economico annuale relativo all'esercizio successivo; c) la destinazione dell'eventuale avanzo e le modalita' di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio; d) la tenuta di una contabilita' analitica per centri di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati; e) l'obbligo delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilita'. f) il piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 6. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della sanita', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 7. Le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La disciplina contabile di cui al presente articolo decorre dal 1'gennaio 1995 e la contabilita' finanziaria e' soppressa.

                             Art. 5-bis 
      (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico) 
  1. Nell'ambito dei programmi regionali per la  realizzazione  degli
interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67,
il Ministero  della  sanita'  puo'  stipulare,  di  concerto  con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e  nei  limiti
delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e
nei bilanci regionali, accordi di programma  con  le  regioni  e  con
altri soggetti pubblici interessati aventi  ad  oggetto  la  relativa
copertura  finanziaria  nell'arco   pluriennale   degli   interventi,
l'accelerazione delle procedure e  la  realizzazione  di  opere,  con
particolare riguardo  alla  qualificazione  e  messa  a  norma  delle
strutture sanitarie. 
  2. Gli accordi di  programma  previsti  dal  comma  1  disciplinano
altresi' le funzioni di monitoraggio  e  di  vigilanza  demandate  al
Ministero  della  sanita',  i  rapporti  finanziari  fra  i  soggetti
partecipanti   all'accordo,   le   modalita'   di   erogazione    dei
finanziamenti statali, le  modalita'  di  partecipazione  finanziaria
delle regioni e degli altri soggetti  pubblici  interessati,  nonche'
gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione. 
  3.  In  caso  di  mancata   attivazione   del   programma   oggetto
dell'accordo entro i termini  previsti  dal  medesimo  programma,  la
copertura finanziaria assicurata dal Ministero  della  sanita'  viene
riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,  in  favore
di  altre  regioni  o  enti  pubblici  interessati  al  programma  di
investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa  e  di  immediato
utilizzo delle risorse da parte dei medesimi. 
                                                               ((45)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 6, comma  7)
che sono validi gli accordi di cui al presente articolo non stipulati
in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e  fino  alle
date in cui la stipula in modalita' elettronica diventa  obbligatoria
ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del  citato  decreto-legge
n. 179 del 2012. 

Art. 5-bis (Ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico) 1. Nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.67, il Ministero della sanita' puo' stipulare, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi ad oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie. 2. Gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinano altresi' le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al Ministero della sanita', i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalita' di erogazione dei finanziamenti statali, le modalita' di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonche' gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione. 3. In caso di mancata attivazione del programma oggetto dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanita' viene riprogrammata e riassegnata, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacita' di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi. ((45)) ------------ AGGIORNAMENTO (45) Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha disposto (con l'art. 6, comma 7) che sono validi gli accordi di cui al presente articolo non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalita' elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.

                               Art. 6. 
      Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita' 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517)). 
  2. Per soddisfare le specifiche  esigenze  del  Servizio  sanitario
nazionale,  connesse   alla   formazione   degli   specializzandi   e
all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio  sanitario  nazionale,
le universita' e le regioni Stipulano specifici protocolli di  intesa
per disciplinare  le  modalita'  della  reciproca  collaborazione.  I
rapporti in  attuazione  delle  predette  intese  sono  regolati  con
appositi accordi tra  le  universita',  le  aziende  ospedaliere,  le
unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico  e  gli  istituiti  zooprofilattici  sperimentali.  Ferma
restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8  agosto  1991,
n.   257,   sulla   formazione   specialistica,   nelle   scuole   di
specializzazione attivate presso le predette strutture  sanitarie  in
possesso dei requisiti di idoneita' di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto  legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi   di
insegnamento previsti  dall'ordinamento  didattico  universitario  e'
affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali  si  svolge  la
formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa  di  cui  al
comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da
formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2  del  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze
conseguenti alle disposizioni  sull'accesso  alla  dirigenza  di  cui
all'art. 15 del presente  decreto.  Il  diploma  di  specializzazione
conseguito presso le  predette  scuole  e'  rilasciato  a  firma  del
direttore della scuola e  del  rettore  dell'universita'  competente.
Sulla base delle esigenze di formazione  e  di  prestazioni  rilevate
dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per  l'istituzione
dei corsi di specializzazione possono essere previste per  i  presidi
ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano  in
possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del  decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 
  3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e
della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso  altre
strutture del Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni  private
accreditate.  I  requisiti  di  idoneita'  e  l'accreditamento  delle
strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa  con  il  Ministro
della sanita'.  Il  Ministro  della  sanita'  individua  con  proprio
decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili.  Il
relativo ordinamento didattico e'  definito,  ai  sensi  dell'art.  9
della legge 19 novembre  1990,  n.  341,  con  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di
concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni
e  le  universita'  attivano  appositi  protocolli  di   intesa   per
l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della  legge  19  novembre
1990, n. 341. La  titolarita'  dei  corsi  di  insegnamento  previsti
dall'ordinamento didattico  universitario  e'  affidata  di  norma  a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle  strutture  presso  le
quali si svolge la  formazione  stessa,  in  possesso  dei  requisiti
previsti.  I  rapporti  in  attuazione  delle  predette  intese  sono
regolati  con  appositi  accordi  tra  le  universita',  le   aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni  pubbliche  e
private accreditate e gli istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico.  I  diplomi  conseguiti  sono  rilasciati  a  firma  del
responsabile del corso e  del  rettore  dell'universita'  competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta  ed  in  una  prova
pratica, abilita all'esercizio professionale.  Nelle  commissioni  di
esame  e'  assicurata  la  presenza  di  rappresentanti  dei  collegi
professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo  e  previsti
dal precedente ordinamento che non siano stati  riordinati  ai  sensi
del citato art.  9  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341,  sono
soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994,  garantendo,
comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto,  per  l'accesso  alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni
caso richiesto  il  possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria
superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed  ai
corsi disciplinati dal  precedente  ordinamento  e  per  il  predetto
periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato
il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti  che  non
dovessero essere coperti dai soggetti  in  possesso  del  diploma  di
scuola secondaria superiore di secondo grado. 
  4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa  di  cui  al
presente articolo, entro centoventi giorni dalla  costituzione  delle
nuove unita' sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere,  previa
diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio  dei
Ministri su proposta dei Ministri delle sanita' e dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica. 
  5. Nelle strutture  delle  facolta'  di  medicina  e  chirurgia  il
personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in  servizio  alla
data del 31 ottobre  1992,  dell'area  tecnico-scientifica  e  socio-
sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In  tal  senso  e'
modificato  il  contenuto  delle   attribuzioni   dei   profili   del
collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario  in  possesso
del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.  E'
fatto divieto alle universita' di assumere  nei  profili  indicati  i
laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. 

Art. 6. Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Universita' 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517)). 2. Per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale, connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale, le universita' e le regioni Stipulano specifici protocolli di intesa per disciplinare le modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituiti zooprofilattici sperimentali. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione specialistica, nelle scuole di specializzazione attivate presso le predette strutture sanitarie in possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 257/1991, la titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformita' ai protocolli d'intesa di cui al comma 1. Ai fini della programmazione del numero degli specialisti da formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, tenendo anche conto delle esigenze conseguenti alle disposizioni sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente decreto. Il diploma di specializzazione conseguito presso le predette scuole e' rilasciato a firma del direttore della scuola e del rettore dell'universita' competente. Sulla base delle esigenze di formazione e di prestazioni rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita' per l'istituzione dei corsi di specializzazione possono essere previste per i presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali, le cui strutture siano in possesso dei requisiti di idoneita' previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257. 3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le universita' attivano appositi protocolli di intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese sono regolati con appositi accordi tra le universita', le aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza di rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I corsi di studio relativi alle figure professionali individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado. 4. In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa di cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla costituzione delle nuove unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, previa diffida, gli accordi sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri delle sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 5. Nelle strutture delle facolta' di medicina e chirurgia il personale laureato medico ed odontoiatra di ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area tecnico-scientifica e socio- sanitaria, svolge anche le funzioni assistenziali. In tal senso e' modificato il contenuto delle attribuzioni dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere nei profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria.

                             Art. 6-bis. 
(Protocolli d'intesa tra le regioni, le universita'  e  le  strutture
                  del Servizio sanitario nazionale) 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517)). 
  2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1  si  applicano
le linee guida di  cui  al  decreto  dei  Ministri  della  sanita'  e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31  luglio
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del  5  agosto  1997.
((14)) 
  3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1  le  strutture
sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in
conformita' al decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca
scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i  diplomi
universitari, in conformita' al decreto del Ministro dell'universita'
e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  24  settembre   1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1997. ((14)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 ha disposto (con l'art. 1, comma
5) che il termine previsto dai commi 2 e 3 del presente  articolo  e'
differito alla data di entrata in vigore  dell'atto  di  indirizzo  e
coordinamento previsto dal comma 2 dell'art. 1 del suddetto decreto. 

Art. 6-bis. (Protocolli d'intesa tra le regioni, le universita' e le strutture del Servizio sanitario nazionale) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 DICEMBRE 1999, N. 517)). 2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano le linee guida di cui al decreto dei Ministri della sanita' e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997. ((14)) 3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 le strutture sono individuate, per quanto concerne la formazione specialistica, in conformita' al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 17 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1997 e, per quanto concerne i diplomi universitari, in conformita' al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.234 del 7 ottobre 1997. ((14)) -------------- AGGIORNAMENTO (14) Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che il termine previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo e' differito alla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2 dell'art. 1 del suddetto decreto.

                             Art. 6-ter. 
               (( (Fabbisogno di personale sanitario) 
  1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il  Ministro  della  sanita',
sentiti la Conferenza permanente per i  rapporti  fra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  la
Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri
e degli altri Ordini e Collegi professionali  interessati,  determina
con uno o piu'  decreti  il  fabbisogno  per  il  Servizio  sanitario
nazionale,  anche  suddiviso  per  regioni,  in  ordine   ai   medici
chirurghi, veterinari,  odontoiatri,  farmacisti,  biologi,  chimici,
fisici, psicologi, nonche' al  personale  sanitario  infermieristico,
tecnico e della riabilitazione ai soli fini della  programmazione  da
parte del Ministero dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle  scuole
di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.  Con
la stessa procedura e' determinato,  altresi',  il  fabbisogno  degli
ottici, degli odontotecnici e  del  restante  personale  sanitario  e
socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del  Servizio
sanitario nazionale. 
  2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: 
    a) obiettivi e livelli  essenziali  di  assistenza  indicati  dal
Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; 
    b) modelli organizzativi dei servizi; 
    c) offerta di lavoro; 
    d) domanda di lavoro,  considerando  il  personale  in  corso  di
formazione  e  il  personale  gia'  formato,   non   ancora   immesso
nell'attivita' lavorativa. 
  3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali
sono tenuti a fornire  al  Ministero  della  sanita'  i  dati  e  gli
elementi  di  valutazione  necessari  per   la   determinazione   dei
fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso  di
inadempimento entro  il  termine  prescritto  il  Ministero  provvede
all'acquisizione dei dati attraverso commissari  ad  acta  ponendo  a
carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.)) 

Art. 6-ter. (( (Fabbisogno di personale sanitario) 1. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro della sanita', sentiti la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati, determina con uno o piu' decreti il fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per regioni, in ordine ai medici chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi, nonche' al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario. Con la stessa procedura e' determinato, altresi', il fabbisogno degli ottici, degli odontotecnici e del restante personale sanitario e socio-sanitario che opera nei servizi e nelle strutture del Servizio sanitario nazionale. 2. A tali fini i decreti di cui al comma 1 tengono conto di: a) obiettivi e livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano sanitario nazionale e da quelli regionali; b) modelli organizzativi dei servizi; c) offerta di lavoro; d) domanda di lavoro, considerando il personale in corso di formazione e il personale gia' formato, non ancora immesso nell'attivita' lavorativa. 3. Gli enti pubblici e privati e gli ordini e collegi professionali sono tenuti a fornire al Ministero della sanita' i dati e gli elementi di valutazione necessari per la determinazione dei fabbisogni riferiti alle diverse categorie professionali; in caso di inadempimento entro il termine prescritto il Ministero provvede all'acquisizione dei dati attraverso commissari ad acta ponendo a carico degli enti inadempienti gli oneri a tal fine sostenuti.))

                               Art. 7. 
                   (Dipartimenti di prevenzione). 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229)). 
  2.  Le  attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  necessarie  per
assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli
organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della  sanita'
che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore
di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia
per i servizi  sanitari  regionali,  dell'Agenzia  nazionale  per  la
protezione dell'ambiente e  degli  istituti  di  ricerca  del  CNR  e
dell'ENEA. 
  3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione,  acquisiscono
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
sul lavoro ogni informazione  utile  ai  fini  della  conoscenza  dei
rischi per la tutela della salute e per la sicurezza  degli  ambienti
di  lavoro.  L'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul  lavoro  garantisce  la  trasmissione  delle  anzidette
informazioni anche attraverso strumenti telematici. 

Art. 7. (Dipartimenti di prevenzione). 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229)). 2. Le attivita' di indirizzo e coordinamento necessarie per assicurare la uniforme attuazione delle normative comunitarie e degli organismi internazionali sono assicurate dal Ministero della sanita' che si avvale, per gli aspetti di competenza, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, degli istituti zooprofilattici sperimentali, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e degli istituti di ricerca del CNR e dell'ENEA. 3. I dipartimenti di prevenzione, tramite la regione, acquisiscono dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.

                             Art. 7-bis. 
                  (( (Dipartimento di prevenzione) 
  1. Le regioni disciplinano  l'istituzione  e  l'organizzazione  del
dipartimento della prevenzione secondo  i  principi  contenuti  nelle
disposizioni del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater.
Il dipartimento di prevenzione  e'  struttura  operativa  dell'unita'
sanitaria locale che garantisce la tutela  della  salute  collettiva,
perseguendo obiettivi di promozione della salute,  prevenzione  delle
malattie e delle  disabilita',  miglioramento  della  qualita'  della
vita. 
  2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni  volte
a individuare e rimuovere le cause di nocivita' e malattia di origine
ambientale, umana e animale, mediante  iniziative  coordinate  con  i
distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale  e  delle
aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di di-
verse  discipline.  Partecipa  alla  formulazione  del  programma  di
attivita'  della  unita'  sanitaria   locale,   formulando   proposte
d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla
loro copertura finanziaria.)) 

Art. 7-bis. (( (Dipartimento di prevenzione) 1. Le regioni disciplinano l'istituzione e l'organizzazione del dipartimento della prevenzione secondo i principi contenuti nelle disposizioni del presente articolo e degli articoli 7-ter e 7-quater. Il dipartimento di prevenzione e' struttura operativa dell'unita' sanitaria locale che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilita', miglioramento della qualita' della vita. 2. A tal fine il dipartimento di prevenzione promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocivita' e malattia di origine ambientale, umana e animale, mediante iniziative coordinate con i distretti, con i dipartimenti dell'azienda sanitaria locale e delle aziende ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di operatori di di- verse discipline. Partecipa alla formulazione del programma di attivita' della unita' sanitaria locale, formulando proposte d'intervento nelle materie di competenza e indicazioni in ordine alla loro copertura finanziaria.))

                             Art. 7-ter 
             (Funzioni del dipartimento di prevenzione) 
  1. In base alla definizione dei livelli essenziali  di  assistenza,
il dipartimento di prevenzione garantisce  le  seguenti  funzioni  di
prevenzione  collettiva  e  sanita'  pubblica,   anche   a   supporto
dell'autorita' sanitaria locale: 
    a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie; 
    b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli  ambienti
di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli  inquinanti
ambientali; 
    c)  tutela  della  collettivita'  e  dei   singoli   dai   rischi
infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; 
    d)  sanita'  pubblica  veterinaria,  che  comprende  sorveglianza
epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle  malattie
infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene  delle
produzioni zootecniche; tutela igienico sanitaria degli  alimenti  di
origine animale; 
    e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti; 
    f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale. 
    ((f-bis tutela della salute nelle attivita' sportive.)) 
  2.  Il  dipartimento  di  prevenzione  contribuisce  inoltre   alle
attivita' di promozione della salute e di prevenzione delle  malattie
cronico- degenerative in  collaborazione  con  gli  altri  servizi  e
dipartimenti aziendali. 

Art. 7-ter (Funzioni del dipartimento di prevenzione) 1. In base alla definizione dei livelli essenziali di assistenza, il dipartimento di prevenzione garantisce le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanita' pubblica, anche a supporto dell'autorita' sanitaria locale: a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie; b) tutela della collettivita' dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; c) tutela della collettivita' e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; d) sanita' pubblica veterinaria, che comprende sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; tutela igienico sanitaria degli alimenti di origine animale; e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti; f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale. ((f-bis tutela della salute nelle attivita' sportive.)) 2. Il dipartimento di prevenzione contribuisce inoltre alle attivita' di promozione della salute e di prevenzione delle malattie cronico- degenerative in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali.

                           Art. 7-quater. 
          (Organizzazione del dipartimento di prevenzione) 
 
  1. Il dipartimento  di  prevenzione  opera  nell'ambito  del  Piano
attuativo locale,  ha  autonomia  organizzativa  e  contabile  ed  e'
organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il direttore del
dipartimento e' scelto dal direttore  generale  tra  i  direttori  di
struttura complessa  del  dipartimento  con  almeno  cinque  anni  di
anzianita' di  funzione  e  risponde  alla  direzione  aziendale  del
perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e
della gestione, in relazione alle risorse assegnate. 
  2.   Le   regioni   disciplinano   l'articolazione    delle    aree
dipartimentali di sanita' pubblica, della tutela della  salute  negli
ambienti di lavoro e della sanita' pubblica  veterinaria,  prevedendo
strutture organizzative specificamente dedicate a: 
    a) igiene e sanita' pubblica; 
    b) igiene degli alimenti e della nutrizione; 
    c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
    d) sanita' animale; 
    e) igiene della produzione, trasformazione,  commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine  animale  e  loro
derivati; 
    f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 
  3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unita'
operative,  in   rapporto   all'omogeneita'   della   disciplina   di
riferimento ed alle funzioni attribuite, nonche' alle caratteristiche
e alle dimensioni del bacino di utenza. 
  4.  Le  strutture  organizzative  dell'area  di  sanita'   pubblica
veterinaria  e  sicurezza  alimentare   operano   quali   centri   di
responsabilita',   dotati   di   autonomia    tecnico-funzionale    e
organizzativa   nell'ambito   della   struttura   dipartimentale,   e
rispondono  del  perseguimento  degli  obiettivi   dipartimentali   e
aziendali,   dell'attuazione   delle   disposizioni    normative    e
regolamentari regionali, nazionali e  internazionali,  nonche'  della
gestione delle risorse economiche attribuite. 
  ((4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle  strutture
organizzative  di  cui  al  comma  2  rappresenta   il   livello   di
organizzazione che le regioni assicurano  per  garantire  l'esercizio
delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonche'
l'osservanza degli  obblighi  previsti  dall'ordinamento  dell'Unione
europea. 
  4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di  cui
alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano  dotate  di  personale
adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalita' di cui  al
comma  4-bis,  nonche'   l'adempimento   degli   obblighi   derivanti
dall'ordinamento  dell'Unione  europea  in   materia   di   controlli
ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 
  4-quater. Le  strutture  organizzative  di  cui  al  comma  2  sono
possibilmente individuate quali strutture complesse)). 
  5. Nella  regolamentazione  del  dipartimento  di  prevenzione,  le
regioni possono prevedere,  secondo  le  articolazioni  organizzative
adottate,  la  disciplina  delle  funzioni  di  medicina   legale   e
necroscopica ovvero di altre funzioni  di  prevenzione  comprese  nei
livelli essenziali di assistenza. 

Art. 7-quater. (Organizzazione del dipartimento di prevenzione) 1. Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed e' organizzato in centri di costo e di responsabilita'. Il direttore del dipartimento e' scelto dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento con almeno cinque anni di anzianita' di funzione e risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate. 2. Le regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanita' pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanita' pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative specificamente dedicate a: a) igiene e sanita' pubblica; b) igiene degli alimenti e della nutrizione; c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; d) sanita' animale; e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. 3. Le strutture organizzative si distinguono in servizi o in unita' operative, in rapporto all'omogeneita' della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonche' alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza. 4. Le strutture organizzative dell'area di sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare operano quali centri di responsabilita', dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, nazionali e internazionali, nonche' della gestione delle risorse economiche attribuite. ((4-bis. L'articolazione delle aree dipartimentali nelle strutture organizzative di cui al comma 2 rappresenta il livello di organizzazione che le regioni assicurano per garantire l'esercizio delle funzioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, nonche' l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea. 4-ter. Le regioni assicurano che le strutture organizzative di cui alle lettere b), d), e) e f) del comma 2 siano dotate di personale adeguato, per numero e qualifica, a garantire le finalita' di cui al comma 4-bis, nonche' l'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea in materia di controlli ufficiali, previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. 4-quater. Le strutture organizzative di cui al comma 2 sono possibilmente individuate quali strutture complesse)). 5. Nella regolamentazione del dipartimento di prevenzione, le regioni possono prevedere, secondo le articolazioni organizzative adottate, la disciplina delle funzioni di medicina legale e necroscopica ovvero di altre funzioni di prevenzione comprese nei livelli essenziali di assistenza.

                          Art. 7-quinquies. 
     (( (Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente) 
  1. Il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito
delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e
la integrazione  degli  interventi  per  la  tutela  della  salute  e
dell'ambiente che individua  i  settori  di  azione  congiunta  ed  i
relativi programmi operativi. 
  2. Le regioni individuano le modalita' e i livelli di  integrazione
fra  politiche  sanitarie  e  politiche  ambientali,  prevedendo   la
stipulazione di accordi di programma  e  convenzioni  tra  le  unita'
sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali  per
la protezione dell'ambiente  per  la  tutela  della  popolazione  dal
rischio  ambientale,  con  particolare  riguardo  alle  attivita'  di
sorveglianza epidemiologica e  di  comunicazione  del  rischio.  Tali
accordi devono  comunque  garantire  l'erogazione  delle  prestazioni
richieste  dalle  unita'  sanitarie  locali  per  lo  svolgimento  di
funzioni e di compiti istituzionali senza  oneri  aggiuntivi  per  il
Servizio sanitario nazionale. 
  3. Le regioni e le unita' sanitarie locali,  per  le  attivita'  di
laboratorio gia' svolte dai presidi multizonali di  prevenzione  come
compito di istituto, in base a norme  vigenti,  nei  confronti  delle
unita' sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per  la
protezione dell'ambiente.)) 

Art. 7-quinquies. (( (Coordinamento con le Agenzie regionali per l'ambiente) 1. Il Ministro della sanita' ed il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipulano, nell'ambito delle rispettive competenze, un accordo quadro per il coordinamento e la integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente che individua i settori di azione congiunta ed i relativi programmi operativi. 2. Le regioni individuano le modalita' e i livelli di integrazione fra politiche sanitarie e politiche ambientali, prevedendo la stipulazione di accordi di programma e convenzioni tra le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attivita' di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio. Tali accordi devono comunque garantire l'erogazione delle prestazioni richieste dalle unita' sanitarie locali per lo svolgimento di funzioni e di compiti istituzionali senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario nazionale. 3. Le regioni e le unita' sanitarie locali, per le attivita' di laboratorio gia' svolte dai presidi multizonali di prevenzione come compito di istituto, in base a norme vigenti, nei confronti delle unita' sanitarie locali, si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.))

                           Art. 7-sexies. 
(( (Istituti zooprofilattici sperimentali  e  Uffici  veterinari  del
                      Ministero della sanita') 
  1. I servizi veterinari si  avvalgono  delle  prestazioni  e  della
collaborazione  tecnico-scientifica  degli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali. La programmazione regionale individua le  modalita'  di
raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle  unita'  sanitarie
locali  e  gli   Istituti   zooprofilattici   sperimentali   per   il
coordinamento  delle  attivita'  di  sanita'  pubblica   veterinaria,
nonche' le modalita' integrative rispetto all'attivita' dei Posti  di
ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari  di  con-
fine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli  obblighi
comunitari.)) 

Art. 7-sexies. (( (Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del Ministero della sanita') 1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalita' di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il coordinamento delle attivita' di sanita' pubblica veterinaria, nonche' le modalita' integrative rispetto all'attivita' dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di con- fine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.))

                           Art. 7-septies. 
             (( (Funzioni di profilassi internazionale) 
  1. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31  marzo
1998,   n.   112,   relativamente   alle   funzioni   di   profilassi
internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e  del
lavoro di cui al decreto ministeriale 22  febbraio  1984,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del  17  marzo  1984,  ed  al  decreto
ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
142 del 18 giugno 1985, ad  esclusione  delle  suddette  funzioni  di
profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte
dagli Uffici  di  sanita'  marittima  e  aerea  del  Ministero  della
sanita', sono svolte dai dipartimenti  di  prevenzione  delle  unita'
sanitarie locali territorialmente competenti.)) 

Art. 7-septies. (( (Funzioni di profilassi internazionale) 1. Nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alle funzioni di profilassi internazionale, le attribuzioni di igiene pubblica, ambientale e del lavoro di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, ed al decreto ministeriale 2 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1985, ad esclusione delle suddette funzioni di profilassi internazionali su merci, persone e flussi migratori svolte dagli Uffici di sanita' marittima e aerea del Ministero della sanita', sono svolte dai dipartimenti di prevenzione delle unita' sanitarie locali territorialmente competenti.))

                           Art. 7-octies. 
(( (Coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione  nei  luoghi  di
                               lavoro) 
  1.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo  1997,  n.  59,  sono  definiti,
sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter,
gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi  di  lavoro,  con
particolare attenzione al coordinamento fra le  competenze  ispettive
delle unita' sanitarie locali, cui spetta la vigilanza  sull'ambiente
di lavoro, e  quelle  degli  ispettorati  del  lavoro  e  dell'INAIL,
nonche' delle altre strutture di  vigilanza,  fermo  restando  quanto
previsto in materia dal decreto legislativo  19  settembre  1994,  n.
626, e in particolare gli articoli 25 e 27. 
  2. Il dipartimento di prevenzione  assicura,  nella  programmazione
della propria attivita' destinata alla tutela della  salute  e  della
sicurezza negli ambienti di lavoro, il  raccordo  con  gli  organismi
paritetici previsti  dall'articolo  20  del  decreto  legislativo  19
settembre 1994, n. 626, o, qualora  non  ancora  costituiti,  con  le
parti sociali.)) 

Art. 7-octies. (( (Coordinamento delle attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro) 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 7-bis e 7-ter, gli indirizzi per un programma di azione nazionale per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al coordinamento fra le competenze ispettive delle unita' sanitarie locali, cui spetta la vigilanza sull'ambiente di lavoro, e quelle degli ispettorati del lavoro e dell'INAIL, nonche' delle altre strutture di vigilanza, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e in particolare gli articoli 25 e 27. 2. Il dipartimento di prevenzione assicura, nella programmazione della propria attivita' destinata alla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, il raccordo con gli organismi paritetici previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, o, qualora non ancora costituiti, con le parti sociali.))

												TITOLO II*PRESTAZIONI* *
												
Art. 8. Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi: 0a) prevedere che le attivita' e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite. massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita'; b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonche' un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis); b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali e' prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico e dello psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter); b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi; c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attivita' in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita' in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attivita' libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189; f-bis) prevedere la possibilita' per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attivita' assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalita' e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale; g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attivita' del distretto e alla verifica del loro raggiungimento; h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma; h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali; h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse; ((. Il requisito della specializzazione non e' richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)); i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati a societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto; l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalita' e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione. m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione. m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche. m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalita' e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinche' sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonche' specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. 1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attivita' della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n.502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con attivita' dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse forme di mobilita' interaziendale. 2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e' disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita' stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo restando che l'adesione delle farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale nei limiti previsti dai livelli di assistenza; b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla lettera a) l'unita' sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali; b-bis) provvedere a disciplinare: 1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita' del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L'azienda unita' sanitaria locale individua la farmacia competente all'erogazione del sevizio per i pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste condizione di promiscuita' tra piu' sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia piu' vicina, per la via pedonale, all'abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non partecipare all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata, per i pazienti residenti o domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria locale individua la farmacia competente sulla base del criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al servizio puo' prevedere: 1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; 1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi di formazione; 3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; 4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi regionali definiscono le condizioni e le modalita' di partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la partecipazione alle campagne di prevenzione puo' prevedere l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; 5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; 6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali e in base a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera; 8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui alla presente lettera; c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche' l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b). c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attivita' da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionale disciplinano le modalita' e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresi', le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste. 2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione: a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalita' sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalita' sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria. 2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma. 3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b); c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia; e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio; f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili; g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle prestazioni erogate; h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilita' operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita' interaziendale, nonche' i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n.449. 8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale e' prodotto dall'interessato, durante il periodo di validita' della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. ------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo.

TITOLO II*PRESTAZIONI* *
Art. 8. Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali 1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e' basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi: 0a) prevedere che le attivita' e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle disponibilita' finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite. massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e' tacitamente rinnovata; b) regolamentare la possibilita' di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche' la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilita'; b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attivita' assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonche' un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualita' assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonche' forme organizzative multiprofessionali, denominate unita' complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarita' delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis); b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita' con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali e' prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico e dello psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; b-sexies) prevedere le modalita' attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attivita' delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter); b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilita' ed alla continuita' delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi; c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attivita' in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita' in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attivita' libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f); e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189; f) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189; f-bis) prevedere la possibilita' per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attivita' assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalita' e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale; g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attivita' del distretto e alla verifica del loro raggiungimento; h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'articolo 30 del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma e' comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma; h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali; h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse; ((. Il requisito della specializzazione non e' richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)); i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati a societa', anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto; l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalita' e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale; m) prevedere le modalita' con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione. m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione. m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonche' la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche. m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalita' e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinche' sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonche' specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. 1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni possono individuare aree di attivita' della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attivita', i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneita' secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n.502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con attivita' dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilita' operativa, incluse forme di mobilita' interaziendale. 2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e' disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi: a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unita' sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialita' medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalita' stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo restando che l'adesione delle farmacie pubbliche e' subordinata all'osservanza dei criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilita' dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale nei limiti previsti dai livelli di assistenza; b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla lettera a) l'unita' sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono essere riconosciuti interessi superiore a quelli legali; b-bis) provvedere a disciplinare: 1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attivita' del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L'azienda unita' sanitaria locale individua la farmacia competente all'erogazione del sevizio per i pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste condizione di promiscuita' tra piu' sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia piu' vicina, per la via pedonale, all'abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non partecipare all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata, per i pazienti residenti o domiciliati nella relativa sede, l'azienda unita' sanitaria locale individua la farmacia competente sulla base del criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al servizio puo' prevedere: 1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 1.2) la preparazione, nonche' la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; 1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro dei lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi di formazione; 3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalita' di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano; 4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi regionali definiscono le condizioni e le modalita' di partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la partecipazione alle campagne di prevenzione puo' prevedere l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici; 5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; 6) le modalita' con cui nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; le modalita' per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali e in base a modalita', regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attivita' di cui alla presente lettera; 8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attivita' di cui alla presente lettera; c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche' l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b). c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attivita' da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionale disciplinano le modalita' e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresi', le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste. 2-bis. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione: a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalita' sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sia nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; a tali medici e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma e' valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalita' sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria. 2-ter. Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalita' idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dei limiti di eta' previsti dal comma 1 dell'articolo 15-nonies dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma. 3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale; b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b); c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico; d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia; e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita' elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio; f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili; g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle prestazioni erogate; h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilita' operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita' interaziendale, nonche' i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n.449. 8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale e' prodotto dall'interessato, durante il periodo di validita' della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale. 9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. ------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo.

                             Art. 8-bis. 
     (( (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) 
  1. Le  regioni  assicurano  i  livelli  essenziali  e  uniformi  di
assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente
gestiti  dalle  aziende  unita'  sanitarie  locali,   delle   aziende
ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, nonche' di  soggetti  accreditati  ai
sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8-quinquies. 
  2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e  dei
professionisti nell'ambito dei soggetti  accreditati  con  cui  siano
stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e'
subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata
sul modulario del Servizio sanitario nazionale. 
  3.  La  realizzazione  di  strutture  sanitarie  e  l'esercizio  di
attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita'  sanitarie  a
carico      del      Servizio      sanitario      nazionale      sono
subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di  cui
all'articolo  8-ter,   dell'accreditamento   istituzionale   di   cui
all'articolo  8-quater,  nonche'  alla  stipulazione  degli   accordi
contrattuali   di   cui   all'articolo   8-quinquies.   La   presente
disposizione  vale  anche   per   le   strutture   e   le   attivita'
sociosanitarie.)) 

Art. 8-bis. (( (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) 1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonche' di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. 2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi e' subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale. 3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie, l'esercizio di attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attivita' sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8-ter, dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater, nonche' alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attivita' sociosanitarie.))

                             Art. 8-ter 
(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture  e  all'esercizio  di
                attivita' sanitarie e sociosanitarie) 
  1.  La  realizzazione  di  strutture  e  l'esercizio  di  attivita'
sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad  autorizzazione.  Tali
autorizzazioni si applicano  alla  costruzione  di  nuove  strutture,
all'adattamento di strutture  gia'  esistenti  e  alla  loro  diversa
utilizzazione,  all'ampliamento  o  alla  trasformazione  nonche'  al
trasferimento in  altra  sede  di  strutture  gia'  autorizzate,  con
riferimento alle seguenti tipologie: 
    a) strutture  che  erogano  prestazioni  in  regime  di  ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; 
    b) strutture che erogano prestazioni di assistenza  specialistica
in  regime  ambulatoriale,  ivi  comprese  quelle  riabilitative,  di
diagnostica strumentale e di laboratorio; 
    c) strutture sanitarie e sociosanitarie che  erogano  prestazioni
in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 
  2.  L'autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'  sanitarie   e',
altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici  e  di  altre
professioni sanitarie, ove  attrezzati  per  erogare  prestazioni  di
chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita'  o  che  comportino  un  rischio  per  la
sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per
le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad  attivita'  diagnostiche,
svolte anche a favore di soggetti terzi ((,  e  per  l'erogazione  di
cure domiciliari)). 
  3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie  il
Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 493 e  successive  modificazioni,  la  verifica  di
compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica  e'
effettuata   in   rapporto   al   fabbisogno   complessivo   e   alla
localizzazione  territoriale  delle  strutture  presenti  in   ambito
regionale, anche al fine  di  meglio  garantire  l'accessibilita'  ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento  prioritario  di  nuove
strutture. 
  4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da  parte
di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti  con  atto
di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge  15
marzo 1997, n. 59,  sulla  base  dei  principi  e  criteri  direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In  sede  di
modificazione del medesimo  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  si
individuano gli studi odontoiatrici, medici e  di  altre  professioni
sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi. 
  5. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano: 
    a) le modalita' e  i  termini  per  la  richiesta  e  l'eventuale
rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della
autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente; 
    b) gli ambiti territoriali  in  cui  si  riscontrano  carenze  di
strutture o di capacita' produttiva, definendo idonee  procedure  per
selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati. 

Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie) 1. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; c) strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessita' o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi ((, e per l'erogazione di cure domiciliari)). 3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture. 4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da parte di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano: a) le modalita' e i termini per la richiesta e l'eventuale rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria, prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente; b) gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacita' produttiva, definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.

                            Art. 8-quater 
                   (Accreditamento istituzionale) 
  1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione  alle
strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai  professionisti  che
ne  facciano  richiesta,  nonche'  alle  organizzazioni  pubbliche  e
private   autorizzate   per   l'erogazione   di   cure   domiciliari,
subordinatamente alla loro  rispondenza  ai  requisiti  ulteriori  di
qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto  agli  indirizzi  di
programmazione regionale  e  alla  verifica  positiva  dell'attivita'
svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di  individuare  i  criteri
per la verifica  della  funzionalita'  rispetto  alla  programmazione
nazionale  e  regionale,  la  regione  definisce  il  fabbisogno   di
assistenza  secondo  le  funzioni  sanitarie  individuate  dal  Piano
sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli  integrativi  locali  e  le
esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui  all'articolo  9.
La   regione   provvede   al    rilascio    dell'accreditamento    ai
professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed  equiparate
che soddisfano le condizioni di cui al  primo  periodo  del  presente
comma, alle strutture private non lucrative di  cui  all'articolo  1,
comma 18, e alle strutture private lucrative. 
  2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo  per
le  aziende  e  gli  enti  del   servizio   sanitario   nazionale   a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori
degli accordi  contrattuali  di  cui  all'articolo  8-  quinquies.  I
requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento  e
vincolo per la definizione delle prestazioni previste  nei  programmi
di  attivita'  delle  strutture  accreditate,  cosi'  come   definiti
dall'articolo 8- quinquies. 
  3.  Con  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  emanato,  ai  sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo  19
giugno 1999,  n.  229,  sentiti  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali,  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  e,  limitatamente
all'accreditamento  dei  professionisti,  la  Federazione   nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per: 
    a) la definizione dei requisiti ulteriori per  l'esercizio  delle
attivita' sanitarie per conto del  Servizio  sanitario  nazionale  da
parte delle strutture sanitarie  e  dei  professionisti,  nonche'  la
verifica periodica di tali attivita'; 
    b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno
, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di  efficienza
che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser
conseguita  da  parte  delle  singole  strutture  sanitarie,  e  alla
funzionalita'   della   programmazione    regionale,    inclusa    la
determinazione dei limiti entro i  quali  sia  possibile  accreditare
quantita'  di  prestazioni  in   eccesso   rispetto   al   fabbisogno
programmato, in modo da assicurare un'efficace  competizione  tra  le
strutture accreditate; 
    c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture
che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame
dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni  contestate
dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei  requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa. 
  4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto  dei
seguenti criteri e principi direttivi: 
    a) garantire l'eguaglianza fra tutte le  strutture  relativamente
ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio  dell'accreditamento
e per la sua verifica periodica; 
    b) garantire il rispetto  delle  condizioni  di  incompatibilita'
previste dalla vigente  normativa  nel  rapporto  di  lavoro  con  il
personale comunque impegnato in tutte le strutture; 
    c) assicurare che tutte  le  strutture  accreditate  garantiscano
dotazioni  strumentali  e  tecnologiche  appropriate  per  quantita',
qualita'  e  funzionalita'  in   relazione   alla   tipologia   delle
prestazioni  erogabili  ed  alle   necessita'   assistenziali   degli
utilizzatori dei servizi; 
    d)  garantire  che  tutte  le  strutture  accreditate  assicurino
adeguate  condizioni  di  organizzazione   interna,   con   specifico
riferimento  alla  dotazione  quantitativa  e   alla   qualificazione
professionale del personale effettivamente impiegato; 
    e) prevedere la partecipazione della  struttura  a  programmi  di
accreditamento professionale tra pari; 
    f) prevedere la partecipazione degli  operatori  a  programmi  di
valutazione  sistematica  e  continuativa  dell'appropriatezza  delle
prestazioni erogate e della loro qualita', interni alla  struttura  e
interaziendali; 
    g) prevedere l'accettazione  del  sistema  di  controlli  esterni
sulla appropriatezza e  sulla  qualita'  delle  prestazioni  erogate,
definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies; 
    h) prevedere  forme  di  partecipazione  dei  cittadini  e  degli
utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita' svolta  e  alla
formulazione di  proposte  rispetto  all'accessibilita'  dei  servizi
offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta
dei  servizi  per  la  comunicazione  con  i  cittadini,  inclusa  la
diffusione degli esiti dei  programmi  di  valutazione  di  cui  alle
lettere e) ed f); 
    i)  disciplinare   l'esternalizzazione   dei   servizi   sanitari
direttamente  connessi  all'assistenza  al   paziente,   prevedendola
esclusivamente  verso  soggetti  accreditati  in   applicazione   dei
medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli  adottati
per i servizi interni alla struttura,  secondo  quanto  previsto  dal
medesimo atto di indirizzo e coordinamento; 
    l)  indicare  i  requisiti  specifici  per  l'accreditamento   di
funzioni di particolare rilevanza,  in  relazione  alla  complessita'
organizzativa e funzionale della struttura, alla  competenza  e  alla
esperienza  del  personale  richieste,  alle  dotazioni  tecnologiche
necessarie o in relazione all'attuazione degli, obiettivi  prioritari
definiti dalla programmazione nazionale; 
    m) definire criteri per la selezione  degli  indicatori  relativi
all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali  dalle  strutture  e
dalle  funzioni  accreditate,  in  base  alle  evidenze  scientifiche
disponibili; 
    n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti  attuativi
regionali e per  l'adeguamento  organizzativo  delle  strutture  gia'
autorizzate; 
    o) indicare i requisiti per  l'accreditamento  istituzionale  dei
professionisti,  anche  in  relazione   alla   specifica   esperienza
professionale maturata e ai crediti formativi  acquisiti  nell'ambito
del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter; 
    p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita'
operative e le altre strutture complesse delle aziende  di  cui  agli
articoli 3 e  4,  in  base  alla  consistenza  delle  risorse  umane,
tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e  alla
complessita' dell'organizzazione interna; 
    q) prevedere l'estensione delle norme di cui  al  presente  comma
alle attivita' e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili. 
  5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  dell'atto
di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  comma  3,  le   regioni
definiscono,  in  conformita'  ai  criteri  generali   uniformi   ivi
previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche'  il  procedimento
per   la   loro   verifica,   prevedendo,   per    quanto    riguarda
l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione
degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. 
  6.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore
dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le  regioni
avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente
accreditate ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  6,  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti. 
  ((7. Nel caso di richiesta di  accreditamento  da  parte  di  nuove
strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti,
l'accreditamento puo' essere concesso in  base  alla  qualita'  e  ai
volumi dei servizi da  erogare,  nonche'  sulla  base  dei  risultati
dell'attivita' eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle  prestazioni  sanitarie  e  degli  esiti
delle  attivita'  di  controllo,  vigilanza  e  monitoraggio  per  la
valutazione delle attivita' erogate in termini di qualita', sicurezza
ed appropriatezza, le cui modalita' sono  definite  con  decreto  del
Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in  sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)). 
  8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al  fabbisogno
determinato in base ai criteri di cui al  comma  3,  lettera  b),  le
regioni  e  le  unita'  sanitarie  locali  attraverso   gli   accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a  porre  a
carico del  Servizio  sanitario  nazionale  un  volume  di  attivita'
comunque non  superiore  a  quello  previsto  dagli  indirizzi  della
programmazione nazionale. In caso di superamento di tale  limite,  ed
in assenza di uno specifico  e  adeguato  intervento  integrativo  ai
sensi  dell'articolo  13,  si  procede,  con  le  modalita'  di   cui
all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge  23  dicembre  1998,
n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva  in
eccesso, in misura  proporzionale  al  concorso  a  tale  superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed  equiparate,  dalle  strutture
private non lucrative e dalle strutture private lucrative. 

Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale) 1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative. 2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come definiti dall'articolo 8- quinquies. 3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per: a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica periodica di tali attivita'; b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno , tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate; c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa. 4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica; b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture; c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei servizi; d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato; e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari; f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualita', interni alla struttura e interaziendali; g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies; h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f); i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento; l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessita' organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale; m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili; n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture gia' autorizzate; o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter; p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita' operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessita' dell'organizzazione interna; q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attivita' e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti. ((7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita' eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)). 8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative.

                          Art. 8-quinquies 
                       (Accordi contrattuali) 
  1. Le regioni, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,  n.  229,  definiscono
l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano  i
soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
    a) individuazione delle responsabilita' riservate alla regione  e
di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali  nella  definizione
degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; 
    b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle
strutture interessate,  con  l'indicazione  delle  funzioni  e  delle
attivita' da potenziare e da depotenziare,  secondo  le  linee  della
programmazione regionale e nel rispetto delle priorita' indicate  dal
Piano sanitario nazionale; 
    c) determinazione del piano delle attivita'  relative  alle  alte
specialita' ed alla rete dei servizi di emergenza; 
    d)  criteri  per  la  determinazione  della  remunerazione  delle
strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni  eccedenti
il  programma  preventivo  concordato,  tenuto   conto   del   volume
complessivo di attivita' e del  concorso  allo  stesso  da  parte  di
ciascuna struttura. 
  ((1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati,  ai
fini della stipula degli  accordi  contrattuali,  mediante  procedure
trasparenti, eque e  non  discriminatorie,  previa  pubblicazione  da
parte delle regioni di un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
selezione,  che  valorizzino  prioritariamente  la   qualita'   delle
specifiche prestazioni sanitarie da erogare.  La  selezione  di  tali
soggetti deve essere effettuata periodicamente,  tenuto  conto  della
programmazione sanitaria regionale e sulla base  di  verifiche  delle
eventuali   esigenze   di    razionalizzazione    della    rete    in
convenzionamento  e,  per  i  soggetti  gia'  titolari   di   accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta;  a  tali  fini  si  tiene  conto
altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera  continuativa  e
tempestiva  del  fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE)  ai   sensi
dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del  medesimo
articolo 12,  nonche'  degli  esiti  delle  attivita'  di  controllo,
vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita'  erogate,
le cui modalita' sono definite con il  decreto  di  cui  all'articolo
8-quater, comma 7)). 
  2. In attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  1  ((e  con  le
modalita' di cui al comma 1-bis)), la regione e le  unita'  sanitarie
locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei
costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed  equiparate,
comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano  contratti
con quelle private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate  per  l'erogazione  di
cure domiciliari, anche mediante intese con  le  loro  organizzazioni
rappresentative a livello regionale, che indicano: ((62)) 
    a) gli obiettivi di salute e  i  programmi  di  integrazione  dei
servizi; 
    b) il volume massimo di prestazioni  che  le  strutture  presenti
nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria  locale,  si
impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e  per  modalita'  di
assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni  o  gruppi  di
prestazioni per i quali stabilire la  preventiva  autorizzazione,  da
parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso
le strutture o i professionisti accreditati; 
    c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare  riguardo
ad accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi  di
attesa e continuita' assistenziale; 
    d)  il  corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle   attivita'
concordate, globalmente  risultante  dalla  applicazione  dei  valori
tariffari  e  della  remunerazione  extra-tariffaria  delle  funzioni
incluse nell'accordo, da  verificare  a  consuntivo  sulla  base  dei
risultati raggiunti e delle attivita' effettivamente  svolte  secondo
le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
    e) il  debito  informativo  delle  strutture  erogatrici  per  il
monitoraggio degli accordi  pattuiti  e  le  procedure  che  dovranno
essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e  della
qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese,  secondo
quanto previsto dall'articolo 8-octies. 
    e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il  rispetto
del limite di remunerazione delle strutture correlato  ai  volumi  di
prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che  in
caso di incremento a seguito di modificazioni,  comunque  intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza  ospedaliera,  delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche'  delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni  remunerate,  di  cui  alla  lettera   b),   si   intende
rideterminato nella misura  necessaria  al  mantenimento  dei  limiti
indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi
integrativi,  nel  rispetto  dell'equilibrio  economico   finanziario
programmato. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  2-quater. Le regioni stipulano accordi con le  fondazioni  istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con  gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono
definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del  decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le  regioni  stipulano  altresi'
accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41  e
43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita'  assistenziale,  attuata
in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata
a prestazione in base ai tetti di spesa ed  ai  volumi  di  attivita'
predeterminati  annualmente  dalla   programmazione   regionale   nel
rispetto dei vincoli di bilancio,  nonche'  sulla  base  di  funzioni
riconosciute dalle regioni,  tenendo  conto  nella  remunerazione  di
eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  e
successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti  accordi  e  ai
predetti contratti si applicano le disposizioni di cui  al  comma  2,
lettere a), b), c), e) ed e-bis. 
  2-quinquies. In caso di mancata stipula degli  accordi  di  cui  al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater delle strutture e dei  professionisti  eroganti  prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso. 
 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  La L. 5 agosto 2022, n. 118 ha disposto (con l'art.  15,  comma  1,
lettera b)) che "al comma 2, alinea, dopo le parole:  «dal  comma  1»
sono inserite le seguenti: «e con le modalita' di cui al comma 1-bis»
e le  parole:  «,  anche  attraverso  valutazioni  comparative  della
qualita' dei costi,» sono soppresse". 

Art. 8-quinquies (Accordi contrattuali) 1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) individuazione delle responsabilita' riservate alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano sanitario nazionale; c) determinazione del piano delle attivita' relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di emergenza; d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. ((1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita' delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7)). 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 ((e con le modalita' di cui al comma 1-bis)), la regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonche' con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano: ((62)) a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies. e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato. 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis. 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso. ----------- AGGIORNAMENTO (62) La L. 5 agosto 2022, n. 118 ha disposto (con l'art. 15, comma 1, lettera b)) che "al comma 2, alinea, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «e con le modalita' di cui al comma 1-bis» e le parole: «, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' dei costi,» sono soppresse".

                           Art. 8-sexies. 
                           (Remunerazione) 
  1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e  ambulatoriale
a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo  un
ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali  di
cui all'articolo 8-quinquies e  determinato  in  base  alle  funzioni
assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per  conto  della
rete dei servizi di riferimento. Ai  fini  della  determinazione  del
finanziamento  globale   delle   singole   strutture,   le   funzioni
assistenziali di cui al comma 2 sono  remunerate  in  base  al  costo
standard  di  produzione  del  programma  di  assistenza,  mentre  le
attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predef-
inite per prestazione. 
  ((1-bis. Il valore complessivo della remunerazione  delle  funzioni
non puo' in ogni  caso  superare  il  30  per  cento  del  limite  di
remunerazione assegnato.)) 
  2. Le regioni definiscono  le  funzioni  assistenziali  nell'ambito
delle  attivita'  che  rispondono   alle   seguenti   caratteristiche
generali: 
    a) programmi a forte integrazione fra  assistenza  ospedaliera  e
territoriale, sanitaria e sociale, con particolare  riferimento  alla
assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti; 
    b) programmi di assistenza ad elevato grado di  personalizzazione
della prestazione o del servizio reso alla persona; 
    c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a  programmi
di prevenzione; 
    d) programmi di assistenza a malattie rare; 
    e) attivita' con rilevanti  costi  di  attesa,  ivi  compreso  il
sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonche'  il
funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di  indirizzo
e coordinamento approvato con decreto dei Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo
1992; 
    f) programmi sperimentali di assistenza; 
    g) programmi di trapianto  di  organo,  di  midollo  osseo  e  di
tessuto, ivi compresi il mantenimento e  monitoraggio  del  donatore,
l'espianto degli organi da cadavere, le attivita'  di  trasporto,  il
coordinamento  e  l'organizzazione  della  rete  di  prelievi  e   di
trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori. 
  3.  I  criteri  generali  per   la   definizione   delle   funzioni
assistenziali  e  per  la  determinazione  della  loro  remunerazione
massima sono  stabiliti  con  apposito  decreto  del  Ministro  della
sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome, sulla base di  standard  organizzativi  e  di
costi unitari predefiniti  dei  fattori  produttivi,  tenendo  conto,
quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta. 
  4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle
di cui al comma 2 e'  determinata  in  base  a  tariffe  predefinite,
limitatamente  agli  episodi  di  assistenza  ospedaliera  per  acuti
erogata in regime di degenza ordinaria e  di  day  hospital,  e  alle
prestazioni  di   assistenza   specialistica   ambulatoriale,   fatta
eccezione per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al  comma
3. 
  5. Il Ministro della  sanita',  sentita  l'Agenzia  per  i  servizi
sanitari regionali, d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120,  comma  1,  lettera  g),  del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  con  apposito  decreto
individua i sistemi di classificazione che  definiscono  l'unita'  di
prestazione o di  servizio  da  remunerare  e  determina  le  tariffe
massime da corrispondere alle strutture  accreditate,  tenuto  conto,
nel rispetto dei principi di efficienza e  di  economicita'  nell'uso
delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard  delle
prestazioni calcolati  in  riferimento  a  strutture  preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e  qualita'
dell'assistenza come risultanti dai  dati  in  possesso  del  Sistema
informativo sanitario;  b)  costi  standard  delle  prestazioni  gia'
disponibili presso le regioni e le province  autonome;  c)  tariffari
regionali e differenti  modalita'  di  remunerazione  delle  funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e  nelle  province  autonome.  Lo
stesso decreto  stabilisce  i  criteri  generali,  nel  rispetto  del
principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio
derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e  regionale,
in base ai quali le regioni adottano il proprio  sistema  tariffario,
articolando tali tariffe per classi  di  strutture  secondo  le  loro
caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in  sede  di
accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di  cui  al
presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della
congruita' delle risorse a carico del Servizio  sanitario  nazionale.
Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori  alle
tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.  A  decorrere
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'
abrogato il decreto  del  Ministro  della  sanita'  15  aprile  1994,
recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione  delle
tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,  riabilitativa
ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107  del  10
maggio 1994. 
  6.  Con  la  procedura  di  cui  al  comma   5,   sono   effettuati
periodicamente la revisione  del  sistema  di  classificazione  delle
prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe,  tenendo  conto
della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza  e
delle relative previsioni di spesa,  dell'innovazione  tecnologica  e
organizzativa,  nonche'  dell'andamento  del  costo  dei   principali
fattori produttivi. 
  7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita'  di
erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche preved-
endo il ricorso all'assistenza in forma indiretta. 
  8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  sentita  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per  la
compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse
da quelle di residenza.  Nell'ambito  di  tali  criteri,  le  regioni
possono  stabilire   specifiche   intese   e   concordare   politiche
tariffarie, anche  al  fine  di  favorire  il  pieno  utilizzo  delle
strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonche'  l'impiego
efficiente  delle  strutture  che  esercitano  funzioni   a   valenza
interregionale e nazionale. 

Art. 8-sexies. (Remunerazione) 1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predef- inite per prestazione. ((1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non puo' in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.)) 2. Le regioni definiscono le funzioni assistenziali nell'ambito delle attivita' che rispondono alle seguenti caratteristiche generali: a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti; b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona; c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione; d) programmi di assistenza a malattie rare; e) attivita' con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonche' il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992; f) programmi sperimentali di assistenza; g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attivita' di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori. 3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta. 4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 e' determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al comma 3. 5. Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicita' nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni gia' disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalita' di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruita' delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il decreto del Ministro della sanita' 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. 6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonche' dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi. 7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita' di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche preved- endo il ricorso all'assistenza in forma indiretta. 8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per la compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell'ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonche' l'impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale.

                           Art. 8-septies 
              (Prestazioni erogate in forma indiretta) 
  1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma  indiretta
sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in  misura  non
superiore  al  cinquanta  per  cento  delle  corrispondenti   tariffe
regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  19
giugno 1999, n. 229, e' abolita l'assistenza in forma  indiretta  per
le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in  regime
di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza
sanitaria all'estero. ((20)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con  l'art.  92,  comma
16) che "Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma  1,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni,  per  la   erogabilita'   di   prestazioni
sanitarie in regime di  assistenza  indiretta,  e'  prorogato  al  31
dicembre  2001  con  l'esclusione  delle  prestazioni   assistenziali
erogate in regime di attivita' libero-professionale extramuraria." 

Art. 8-septies (Prestazioni erogate in forma indiretta) 1. I rimborsi relativi alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definiti dalle regioni e dalle province autonome in misura non superiore al cinquanta per cento delle corrispondenti tariffe regionali determinate ai sensi dell'articolo 8-sexies. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' abolita l'assistenza in forma indiretta per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e in regime di degenza. Resta ferma la normativa vigente in materia di assistenza sanitaria all'estero. ((20)) -------------- AGGIORNAMENTO (20) La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 92, comma 16) che "Il termine di cui all'articolo 8-septies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per la erogabilita' di prestazioni sanitarie in regime di assistenza indiretta, e' prorogato al 31 dicembre 2001 con l'esclusione delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attivita' libero-professionale extramuraria."

                            Art. 8-octies 
                             (Controlli) 
  1. La regione e le aziende  unita'  sanitarie  locali  attivano  un
sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul  rispetto
degli accordi contrattuali da parte di tutti i  soggetti  interessati
nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla appropriatezza  delle
prestazioni rese. 
  2.  Per  quanto  riguarda  le  strutture  pubbliche  del   Servizio
sanitario nazionale, la definizione degli  accordi  entro  i  termini
stabiliti dalla regione e il  rispetto  dei  programmi  di  attivita'
previsti per ciascuna struttura rappresentano  elemento  di  verifica
per la conferma degli incarichi al direttore generale,  ai  direttori
di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili
di struttura complessa, nonche' per la corresponsione degli incentivi
di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente  dalle
aziende interessate. 
  3.  Con  atto  di  indirizzo  e   coordinamento,   emanato   entro,
centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita l'Agenzia per  i  servizi
sanitari regionali, d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  sono  stabiliti,  sulla  base  dei   criteri   di   cui
all'articolo 8-quinquies, i principi in  base  ai  quali  la  regione
assicura la funzione di  controllo  esterno  sulla  appropriatezza  e
sulla qualita' della assistenza prestata dalle strutture interessate.
Le regioni, in attuazione dell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento,
entro sessanta giorni determinano: 
    a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo  esterno
e per la risoluzione delle  eventuali  contestazioni,  stabilendo  le
relative penalizzazioni; 
    b) il debito informativo delle strutture accreditate  interessate
agli accordi e le modalita' per la  verifica  della  adeguatezza  del
loro sistema informativo; 
    c) l'organizzazione  per  la  verifica  del  comportamento  delle
singole strutture; 
    d) i programmi per promuovere  la  formazione  e  l'aggiornamento
degli operatori addetti alla gestione della documentazione clinica  e
alle attivita' di controllo. 
  4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3  individua
altresi' i criteri per la verifica di: 
    a)  validita'  della  documentazione  amministrativa   attestante
l'avvenuta erogazione delle prestazioni e  la  sua  rispondenza  alle
attivita' effettivamente svolte; 
    b) necessita' clinica e appropriatezza delle  prestazioni  e  dei
ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti
indirizzati o trasferiti ad altre strutture; 
    c) appropriatezza delle forme e  delle  modalita'  di  erogazione
della assistenza; 
    d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli
utilizzatori dei servizi. 
  ((4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato  adempimento
degli obblighi di alimentazione del fascicolo  sanitario  elettronico
(FSE),  nei  termini  indicati  dall'articolo  12,   comma   1,   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle  modalita'
e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo
articolo 12, costituisce grave inadempimento degli  obblighi  assunti
mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies)). 

Art. 8-octies (Controlli) 1. La regione e le aziende unita' sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonche' sulla qualita' della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese. 2. Per quanto riguarda le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, la definizione degli accordi entro i termini stabiliti dalla regione e il rispetto dei programmi di attivita' previsti per ciascuna struttura rappresentano elemento di verifica per la conferma degli incarichi al direttore generale, ai direttori di dipartimento e del contratto previsto per i dirigenti responsabili di struttura complessa, nonche' per la corresponsione degli incentivi di risultato al personale con funzioni dirigenziali dipendente dalle aziende interessate. 3. Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato entro, centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8-quinquies, i principi in base ai quali la regione assicura la funzione di controllo esterno sulla appropriatezza e sulla qualita' della assistenza prestata dalle strutture interessate. Le regioni, in attuazione dell'atto di indirizzo e coordinamento, entro sessanta giorni determinano: a) le regole per l'esercizio della funzione di controllo esterno e per la risoluzione delle eventuali contestazioni, stabilendo le relative penalizzazioni; b) il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi e le modalita' per la verifica della adeguatezza del loro sistema informativo; c) l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture; d) i programmi per promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori addetti alla gestione della documentazione clinica e alle attivita' di controllo. 4. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3 individua altresi' i criteri per la verifica di: a) validita' della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attivita' effettivamente svolte; b) necessita' clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; c) appropriatezza delle forme e delle modalita' di erogazione della assistenza; d) risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi. ((4-bis. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE), nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nel rispetto delle modalita' e delle misure tecniche individuate ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies)).

                               Art. 9. 
        (Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale) 
  1.  Al  fine  di  favorire  l'erogazione  di  forme  di  assistenza
sanitaria integrative  rispetto  a  quelle  assicurate  dal  Servizio
sanitario nazionale e, con queste  comunque  direttamente  integrate,
possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati  a  potenziare
l'erogazione di trattamenti e prestazioni non  comprese  nei  livelli
uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1,  definiti
dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. 
  2. La denominazione dei fondi di cui  al,  presente  articolo  deve
contenere l'indicazione "fondo  integrativo  del  Servizio  sanitario
nazionale".  Tale  denominazione  non  puo'  essere  utilizzata   con
riferimento a fondi istituiti per finalita' diverse. 
  3. Tutti i soggetti  pubblici  e  privati  che  istituiscono  fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad  adottare
politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei  fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: 
    a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali; 
    b) accordi tra lavoratori autonomi o fra  liberi  professionisti,
promossi dai loro sindacati  o  da  associazioni  di  rilievo  almeno
provinciale; 
    c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; 
    d) deliberazioni assunte, nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui  all'articolo  1,
comma 16, operanti  nei  settori  dell'assistenza  socio-sanitaria  o
dell'assistenza sanitaria; 
    e) deliberazioni assunte, nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso riconosciute; 
    f)  atti  assunti  da  altri  soggetti  pubblici  e  privati,   a
condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di  non
adottare strategie e comportamenti  di  selezione  dei  rischi  o  di
discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti. 
  4. L'ambito di applicazione  dei  fondi  integrativi  del  Servizio
sanitario nazionale e' rappresentato da: 
    a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed
uniformi di assistenza e con questi comunque  integrate,  erogate  da
professionisti e da strutture accreditati; 
    b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale  comprese
nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la  sola  quota
posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per  l'accesso  alle
prestazioni erogate in regime di libera  professione  intramuraria  e
per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta  dell'assistito
di cui all'articolo 1 ,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662; 
    c) prestazioni sociosanitarie erogate  in  strutture  accreditate
residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la  quota
posta a carico dell'assistito. 
  5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese: 
    a)  le  prestazioni  di  medicina  non  convenzionale,  ancorche'
erogate da strutture non accreditate; 
    b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non  a  carico
del Servizio sanitario nazionale; 
    c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non
a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione
dei  programmi  di  tutela  della  salute   odontoiatrica   nell'eta'
evolutiva e dell'assistenza, odontoiatrica e protesica a  determinate
categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'. 
    ((c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria  che
non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; 
    c-ter) le prestazioni di long term care (LTC)  che  non  siano  a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
    c-quater) le prestazioni sociali finalizzate  al  soddisfacimento
dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del  Servizio
sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328)). 
  6. Con decreto del Ministro  della  sanita',  previo  parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997 n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale  ai  sensi
del comma 10, sono individuate le prestazioni relative  alle  lettere
a), b) e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella  lettera  c)
del comma 4, le quali, in via di prima applicazione,  possono  essere
poste  a  carico  dei  fondi  integrativi  del   Servizio   sanitario
nazionale. 
  7. I  fondi  integrativi  del  Servizio  sanitario  nazionale  sono
autogestiti.  Essi  possono  essere  affidati  in  gestione  mediante
convenzione, da stipulare con istituzioni  pubbliche  e  private  che
operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  della
sanita', da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome  e  gli
enti locali, in forma singola o associata, possono  partecipare  alla
gestione dei fondi di cui al presente articolo. 
  8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, e' emanato,
su proposta del Ministro della sanita', ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento
contenente  le  disposizioni  relative  all'ordinamento   dei   fondi
integrativi  del  Servizio  sanitario  nazionale.  Detto  regolamento
disciplina: 
    a) le modalita' di costituzione e di scioglimento; 
    b)  la  composizione  degli  organi  di  amministrazione   e   di
controllo; 
    c) le forme e le modalita' di contribuzione; 
    d) i soggetti destinatari dell'assistenza; 
    e)  il  trattamento  e   le   garanzie   riservate   al   singolo
sottoscrittore e al suo nucleo familiare; 
    f)  le  cause  di  decadenza  della   qualificazione   di   fondo
integrativo del Servizio sanitario nazionale. 
  9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi  del  Servizio
sanitario nazionale e' disciplinata  dall'articolo  122  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanita',
senza oneri a carico dello  Stato,  sono  istituiti:  l'anagrafe  dei
fondi  integrativi  del  servizio  sanitario  nazionale,  alla  quale
debbono iscriversi sia  i  fondi  vigilati  dallo  Stato  che  quelli
sottoposti  a   vigilanza   regionale;   l'osservatorio   dei   fondi
integrativi del Servizio  sanitario  nazionale,  ((con  finalita'  di
studio e  ricerca  sul  complesso  delle  attivita'  delle  forme  di
assistenza complementare e sulle relative modalita' di funzionamento,
la cui organizzazione e il cui funzionamento  sono  disciplinati  con
apposito decreto del Ministro della salute)). 
  ((9-bis. Al Ministero della salute e' inoltre assegnata la funzione
di monitoraggio delle attivita'  svolte  dai  fondi  integrativi  del
Servizio sanitario nazionale nonche' dagli enti, dalle casse e  dalle
societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini  assistenziali,
di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
A tal fine  ciascun  soggetto  interessato  invia  periodicamente  al
Ministero della salute i dati aggregati relativi  al  numero  e  alle
tipologie dei  propri  iscritti,  al  numero  e  alle  tipologie  dei
beneficiari delle prestazioni nonche' ai volumi e alle  tipologie  di
prestazioni complessivamente  erogate,  distinte  tra  prestazioni  a
carattere  sanitario,  prestazioni   a   carattere   socio-sanitario,
prestazioni a carattere  sociale  ed  altre  tipologie,  nelle  forme
indicate con apposito decreto del Ministro della salute)). 
  10. Le disposizioni del presente articolo acquistano  efficacia  al
momento dell'entrata  in  vigore  della  disciplina  del  trattamento
fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10,  comma  1,
della legge 13 maggio 1999, n.133. 

Art. 9. (Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale) 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. 2. La denominazione dei fondi di cui al, presente articolo deve contenere l'indicazione "fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale". Tale denominazione non puo' essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalita' diverse. 3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali; b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno provinciale; c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti locali; d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'articolo 1, comma 16, operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria; e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso riconosciute; f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari gruppi di soggetti. 4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da: a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da professionisti e da strutture accreditati; b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1 ,comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662; c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito. 5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese: a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorche' erogate da strutture non accreditate; b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale; c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza, odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'. ((c-bis) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; c-ter) le prestazioni di long term care (LTC) che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale; c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328)). 6. Con decreto del Ministro della sanita', previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere a), b) e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. 7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo. 8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, e' emanato, su proposta del Ministro della sanita', ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina: a) le modalita' di costituzione e di scioglimento; b) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo; c) le forme e le modalita' di contribuzione; d) i soggetti destinatari dell'assistenza; e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo familiare; f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale. 9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e' disciplinata dall'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanita', senza oneri a carico dello Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ((con finalita' di studio e ricerca sul complesso delle attivita' delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalita' di funzionamento, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute)). ((9-bis. Al Ministero della salute e' inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attivita' svolte dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale nonche' dagli enti, dalle casse e dalle societa' di mutuo soccorso aventi esclusivamente fini assistenziali, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni nonche' ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute)). 10. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia al momento dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.133.

                             Art. 9-bis. 
                    (Sperimentazioni gestionali) 
  1. ((Le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
autorizzano)) programmi di sperimentazione aventi  ad  oggetto  nuovi
modelli  gestionali  che  prevedano  forme  di   collaborazione   tra
strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati,  anche
attraverso la costituzione di societa' miste a  capitale  pubblico  e
privato. 
  2. Il programma di sperimentazione ((e' adottato  dalla  regione  o
dalla provincia  autonoma  interessata)),  motivando  le  ragioni  di
convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della
qualita' dell'assistenza e di coerenza con le  previsioni  del  Piano
sanitario  regionale  ed  evidenziando  altresi'  gli   elementi   di
garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: 
    a) privilegiare nell'area del settore privato  il  coinvolgimento
delle organizzazioni non lucrative di  utilita'  sociale  individuate
dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
    b) fissare limiti percentuali alla  partecipazione  di  organismi
privati in misura non superiore al quarantanove per cento; 
    c)  prevedere  forme  idonee  di  limitazione  alla  facolta'  di
cessione della propria  quota  sociale  nei  confronti  dei  soggetti
privati che partecipano alle sperimentazioni; 
    d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale
con privati che partecipano alla sperimentazione  in  caso  di  gravi
inadempienze agli obblighi contrattuali o  di  accertate  esposizioni
debitorie nei confronti di terzi; 
    e) definire partitamente i compiti, le funzioni  e  i  rispettivi
obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano  alla
sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere  in  particolare
il ricorso  a  forme  contrattuali,  di  appalto  o  subappalto,  nei
confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione,  per
la fornitura di opere e servizi direttamente connesse  all'assistenza
alla persona ; 
    f) individuare forme e modalita'  di  pronta  attuazione  per  la
risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli
organi societari in caso  di  mancato  raggiungimento  del  risultato
della avviata sperimentazione. 
  3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   avvalendosi
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i
risultati conseguiti sia sul piano  economico  sia  su  quello  della
qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto
con soggetti privati per la gestione di  compiti  diretti  di  tutela
della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla
base dei risultati conseguiti, il Governo e  le  regioni  adottano  i
provvedimenti' conseguenti. 
  4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al  presente
articolo, e'  fatto  divieto  alle  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale di costituire  societa'  di  capitali  aventi  per  oggetto
sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute. 

Art. 9-bis. (Sperimentazioni gestionali) 1. ((Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano)) programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di societa' miste a capitale pubblico e privato. 2. Il programma di sperimentazione ((e' adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata)), motivando le ragioni di convenienza economica del progetto gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza e di coerenza con le previsioni del Piano sanitario regionale ed evidenziando altresi' gli elementi di garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri: a) privilegiare nell'area del settore privato il coinvolgimento delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale individuate dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; b) fissare limiti percentuali alla partecipazione di organismi privati in misura non superiore al quarantanove per cento; c) prevedere forme idonee di limitazione alla facolta' di cessione della propria quota sociale nei confronti dei soggetti privati che partecipano alle sperimentazioni; d) disciplinare le forme di risoluzione del rapporto contrattuale con privati che partecipano alla sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali o di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi; e) definire partitamente i compiti, le funzioni e i rispettivi obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati che partecipano alla sperimentazione gestionale, avendo cura di escludere in particolare il ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, nei confronti di terzi estranei alla convenzione di sperimentazione, per la fornitura di opere e servizi direttamente connesse all'assistenza alla persona ; f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione per la risoluzione della convenzione di sperimentazione e scioglimento degli organi societari in caso di mancato raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione. 3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica annualmente i risultati conseguiti sia sul piano economico sia su quello della qualita' dei servizi, ivi comprese le forme di collaborazione in atto con soggetti privati per la gestione di compiti diretti di tutela della salute. Al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il Governo e le regioni adottano i provvedimenti' conseguenti. 4. Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui al presente articolo, e' fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire societa' di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute.

                              Art. 10. 
                        Controllo di qualita' 
  1.  Allo  scopo  di  garantire  la  qualita'  dell'assistenza   nei
confronti  della  generalita'  dei  cittadini,  e'  adottato  in  via
ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualita' e della
quantita' delle prestazioni, nonche' del loro costo, al cui  sviluppo
devono risultare funzionali  i  modelli  organizzativi  ed  i  flussi
informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti
il rapporto di lavoro del personale dipendente,  nonche'  i  rapporti
tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio  sanitario
nazionale. 
  2. Le regioni,  nell'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  di  cui
all'art. 8, comma 4, e  avvalendosi  dei  propri  servizi  ispettivi,
verificano il rispetto delle disposizioni  in  materia  di  requisiti
minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con  particolare
riguardo  alla  introduzione   ed   utilizzazione   di   sistemi   di
sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualita'
dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanita' interviene
nell'esercizio del potere di alta vigilanza. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti,
sono  stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di  utilizzo   degli
indicatori di efficienza e di qualita'. Il Ministro della sanita', in
sede di presentazione  della  Relazione  sullo  stato  sanitario  del
Paese, riferisce in merito alle verifiche dei  risultati  conseguiti,
avvalendosi del predetto sistema di indicatori. 
  ((4. Il Ministro della  sanita'  accerta  lo  stato  di  attuazione
presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche
e delle commissioni professionali di  verifica.  La  rilevazione  dei
dati contenuti nelle prescrizioni mediche e' attuata dalle regioni  e
dalle province autonome con gli strumenti ritenuti  piu'  idonei.  Il
Ministro  della  sanita'  acquisisce  il  parere   della   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale  attivazione
dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta
giorni, il Ministro provvede direttamente.)) 

Art. 10. Controllo di qualita' 1. Allo scopo di garantire la qualita' dell'assistenza nei confronti della generalita' dei cittadini, e' adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualita' e della quantita' delle prestazioni, nonche' del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonche' i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale. 2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualita' dei servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanita' interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza. 3. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i contenuti e le modalita' di utilizzo degli indicatori di efficienza e di qualita'. Il Ministro della sanita', in sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori. ((4. Il Ministro della sanita' accerta lo stato di attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle prescrizioni mediche e' attuata dalle regioni e dalle province autonome con gli strumenti ritenuti piu' idonei. Il Ministro della sanita' acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi. Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede direttamente.))

												TITOLO III*FINANZIAMENTO*
												
Art. 11. Versamento contributi assistenziali 1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze gia' previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni. 2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione. 4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a quello della loro riscossione. 5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalita' previste dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione. 7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993. 8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione. 9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale. 10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle regioni e' effettuato con riferimento agli interi primi cinque mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresi' le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione e' inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive. 12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954. 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993. 14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9. 15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446)). 16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unita' sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992. 17. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446)). 18. E' abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. 19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446)). 20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennita' percetti per il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, e' regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanita', il Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati.

TITOLO III*FINANZIAMENTO*
Art. 11. Versamento contributi assistenziali 1. I datori di lavoro tenuti, in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a versare all'I.N.P.S. i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, provvedono, alle scadenze gia' previste, al versamento con separata documentazione degli stessi distintamente dagli altri contributi ed al netto dei soli importi spettanti a titolo di fiscalizzazione del contributo per le predette prestazioni. 2. In sede di prima applicazione, nei primi cinque mesi del 1993, i soggetti di cui al comma precedente continuano a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale con le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I datori di lavoro agricoli versano allo SCAU, con separata documentazione, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi alle scadenze previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo SCAU riversa all'I.N.P.S. i predetti contributi entro quindici giorni dalla riscossione. Per i lavoratori marittimi, fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i rispettivi datori di lavoro versano, con separata documentazione, alle scadenze previste per i soggetti di cui al comma 1, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, distintamente dagli altri contributi, alle Casse marittime che provvedono a riversarli all'I.N.P.S. entro quindici giorni dalla riscossione. 4. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale entro il bimestre successivo a quello della loro riscossione. 5. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti sui redditi diversi da lavoro dipendente sono versati con le modalita' previste dal decreto di attuazione dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. 6. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale sui redditi da pensione e da rendita vitalizia corrisposti da amministrazioni, enti, istituti, casse, gestioni o fondi di previdenza, per effetto di legge, regolamento e contratto o accordo collettivo di lavoro, sono versati, a cura dei predetti soggetti, entro la fine del bimestre successivo a quello di erogazione delle rate di pensione. 7. Nella documentazione relativa al versamento dei contributi di cui ai commi 1 e 3, i datori di lavoro sono tenuti anche ad indicare, distinti per regione in base al domicilio fiscale posseduto dal lavoratore dipendente, al 1 gennaio di ciascun anno, il numero dei soggetti, le basi imponibili contributive e l'ammontare dei contributi. In sede di prima applicazione le predette indicazioni relative ai primi cinque mesi del 1993 possono essere fornite con la documentazione relativa al versamento dei contributi effettuato nel mese di giugno 1993. 8. Per il 1993 i soggetti di cui al comma 6 provvedono agli adempimenti di cui al precedente comma con riferimento al luogo di pagamento della pensione. 9. I contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e le altre somme ad essi connesse, sono attribuiti alle regioni in relazione al domicilio fiscale posseduto al 1 gennaio di ciascun anno dall'iscritto al Servizio sanitario nazionale. 10. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti di cui al comma 6, provvedono a versare i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale su appositi conti infruttiferi aperti presso la tesoreria centrale dello Stato, intestati alle regioni. I contributi di cui al comma 5 sono fatti affluire sui predetti conti. I contributi di cui ai commi 1 e 3 sono accreditati dall'I.N.P.S. ai predetti conti. In sede di prima applicazione il versamento o l'accreditamento dei predetti contributi sui conti correnti infruttiferi delle regioni e' effettuato con riferimento agli interi primi cinque mesi del 1993. In relazione al disposto di cui al comma 2, l'I.N.P.S. provvede, entro il 30 agosto 1993, alla ripartizione fra le regioni dei contributi riscossi nei primi cinque mesi del 1993. Ai predetti conti affluiscono altresi' le quote del Fondo sanitario nazionale. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. 11. I soggetti di cui al precedente comma inviano trimestralmente alle regioni interessate il rendiconto dei contributi sanitari riscossi o trattenuti e versati sui c/c di tesoreria alle stesse intestati; in sede di prima applicazione e' inviato alle regioni il rendiconto del primo semestre 1993; entro trenta giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, ovvero per le amministrazioni centrali dello Stato entro trenta giorni dalla data di presentazione al Parlamento del rendiconto generale, i soggetti di cui al precedente comma inviano alle regioni il rendiconto annuale delle riscossioni o trattenute e dei versamenti corredato dalle informazioni relative al numero dei soggetti e alle correlate basi imponibili contributive. 12. Al fine del versamento dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale non si applicano il comma 2 dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'articolo 17 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e l'articolo 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954. 13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993. 14. Per l'anno 1993 il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alla contestuale riduzione delle somme iscritte sul capitolo 3342 dello stato di previsione dell'entrata e sul capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per importi pari ai contributi accreditati alle regioni dai soggetti di cui al precedente comma 9. 15. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446)). 16. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, le anticipazioni mensili che possono essere corrisposte alle unita' sanitarie locali per i primi nove mesi dell'anno 1993 sono riferite ad un terzo della quota relativa all'ultimo trimestre dell'anno 1992. 17. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446)). 18. E' abrogato l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. 19. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446)). 20. La partecipazione alla spesa sanitaria dei cittadini italiani, compresi i familiari, i quali risiedono in Italia e sono, in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia, esentati da imposte dirette o contributi sociali di malattia sui salari, emolumenti ed indennita' percetti per il servizio prestato in Italia presso missioni diplomatiche o uffici consolari, sedi o rappresentanze di organismi o di uffici internazionali, o Stati esteri, e' regolata mediante convenzioni tra il Ministero della sanita', il Ministero del tesoro, e gli organi competenti delle predette missioni, sedi o rappresentanze e Stati.

                              Art. 12. 
                      Fondo sanitario nazionale 
  1. Il Fondo sanitario  nazionale  di  parte  corrente  e  in  conto
capitale e' alimentato  interamente  da  stanziamenti  a  carico  del
bilancio dello Stato ed il suo  importo  e'  annualmente  determinato
dalla legge  finanziaria  tenendo  conto,  limitatamente  alla  parte
corrente,  dell'importo  complessivo  presunto  dei   contributi   di
malattia attribuiti direttamente alle regioni. 
  2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale  complessivo
di cui al  comma  precedente,  prelevata  dalla  quota  iscritta  nel
bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le
parti  di  rispettiva  competenza,  e'  trasferita  nei  capitoli  da
istituire nello stato di previsione del Ministero  della  sanita'  ed
utilizzata per il finanziamento di: 
    a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 
      1) Istituto superiore  di  sanita'  per  le  tematiche  di  sua
competenza; 
      2) Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza  del
lavoro per le tematiche di sua competenza; 
      3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il
cui carattere  scientifico  sia  riconosciuto  a  norma  delle  leggi
vigenti; 
      4) istituti zooprofilattici sperimentali per  le  problematiche
relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; 
    b) iniziative previste da leggi nazionali o dal  Piano  sanitario
nazionale riguardanti  programmi  speciali  di  interesse  e  rilievo
interregionale o nazionale per ricerche o  sperimentazioni  attinenti
gli aspetti gestionali, la  valutazione  dei  servizi,  le  tematiche
della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le  tecnologie  e
biotecnologie  sanitarie  e  le  attivita'  del  Registro   nazionale
italiano dei donatori di midollo osseo; 
    c)  rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed  alle   aziende
ospedaliere,  tramite  le  regioni,  delle  spese   per   prestazioni
sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure
in Italia previa autorizzazione del Ministro della  sanita'  d'intesa
con il Ministro degli affari esteri. 
  A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al  presente  comma
e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3,  lettera  d),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ((38)) 
  3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della  quota  individuata
ai sensi del  comma  precedente,  e'  ripartito  con  riferimento  al
triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in  coerenza
con le  previsioni  del  disegno  di  legge  finanziaria  per  l'anno
successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome; la quota capitaria di finanziamento da  assicurare
alle  regioni  viene  determinata  sulla  base  di  un   sistema   di
coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai  livelli  uniformi   di
prestazioni sanitarie in tutto il territorio  nazionale,  determinati
ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: 
    a) popolazione residente; 
    b)  mobilita'  sanitaria  per  tipologia   di   prestazioni,   da
compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche
per singolo caso  fornite  dalle  unita'  sanitarie  locali  e  dalle
aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; 
    c)  consistenza  e  stato  di   conservazione   delle   strutture
immobiliari,   degli   impianti   tecnologici   e   delle   dotazioni
strumentali. 
  4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di
finanziamento  destinate  al  riequilibrio  a  favore  delle  regioni
particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori  qualitativi  e
quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare  riguardo  alla
capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 
  5.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente   assicura
altresi', nel corso del primo triennio di applicazione  del  presente
decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano
servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a  tutti
i cittadini rapportati agli standard di riferimento. 
  6. Le quote  del  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente,
assegnate alle regioni a  statuto  ordinario,  confluiscono  in  sede
regionale nel Fondo comune di  cui  all'articolo  8  della  legge  16
maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini
della determinazione del tetto massimo di indebitamento.  Tali  quote
sono utilizzate esclusivamente per  finanziare  attivita'  sanitarie.
Per le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  provincie  autonome  le
rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 87)
che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma  2,  del
decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502,  e'  ridotta  di  20
milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111." 

Art. 12. Fondo sanitario nazionale 1. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente e in conto capitale e' alimentato interamente da stanziamenti a carico del bilancio dello Stato ed il suo importo e' annualmente determinato dalla legge finanziaria tenendo conto, limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente alle regioni. 2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanita' ed utilizzata per il finanziamento di: a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta da: 1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di sua competenza; 2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza; 3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti; 4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanita' pubblica veterinaria; b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie e le attivita' del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo; c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri. A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ((38)) 3. Il Fondo sanitario nazionale, al netto della quota individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con riferimento al triennio successivo entro il 15 ottobre di ciascun anno, in coerenza con le previsioni del disegno di legge finanziaria per l'anno successivo, dal CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; la quota capitaria di finanziamento da assicurare alle regioni viene determinata sulla base di un sistema di coefficienti parametrici, in relazione ai livelli uniformi di prestazioni sanitarie in tutto il territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con riferimento ai seguenti elementi: a) popolazione residente; b) mobilita' sanitaria per tipologia di prestazioni, da compensare, in sede di riparto, sulla base di contabilita' analitiche per singolo caso fornite dalle unita' sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere attraverso le regioni e le province autonome; c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali. 4. Il Fondo sanitario nazionale in conto capitale assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza sanitaria, con particolare riguardo alla capacita' di soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche. 5. Il Fondo sanitario nazionale di parte corrente assicura altresi', nel corso del primo triennio di applicazione del presente decreto, quote di finanziamento destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni eccedenti quelli da garantire comunque a tutti i cittadini rapportati agli standard di riferimento. 6. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale nel Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della determinazione del tetto massimo di indebitamento. Tali quote sono utilizzate esclusivamente per finanziare attivita' sanitarie. Per le regioni a statuto speciale e le provincie autonome le rispettive quote confluiscono in un apposito capitolo di bilancio. ------------- AGGIORNAMENTO (38) La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 87) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' ridotta di 20 milioni di euro, per l'anno 2012, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111."

                            Art. 12-bis. 
                         (Ricerca sanitaria) 
  1. La  ricerca  sanitaria  risponde  al  fabbisogno  conoscitivo  e
operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di sa-
lute, individuato con un apposito programma di ricerca  previsto  dal
Piano sanitario nazionale. 
  2. Il Piano sanitario nazionale  definisce,  con  riferimento  alle
esigenze del Servizio  sanitario  nazionale  e  tenendo  conto  degli
obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di  cui  al
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i  settori
principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale,  alla  cui
coerente  realizzazione   contribuisce   la   comunita'   scientifica
nazionale. 
  3. Il Ministero della Sanita', sentita la Commissione nazionale per
la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2,  comma  7,  del  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma  di  ricerca
sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della
ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari.
Il programma e' adottato dal Ministro della sanita', d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi  dalla  data
di entrata in vigore del  Piano  sanitario  nazionale,  ha  validita'
triennale ed e' finanziato dalla quota di cui all'articolo 12,  comma
2. 
  4. Il programma di ricerca sanitaria: 
    a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento  dello
stato di salute della popolazione; 
    b) favorisce la sperimentazione di  modalita'  di  funzionamento,
gestione e organizzazione dei servizi sanitari  nonche'  di  pratiche
cliniche e assistenziali e individua gli strumenti  di  verifica  del
loro  impatto  sullo  stato  di  salute  della  popolazione  e  degli
utilizzatori dei servizi; 
    c)  individua  gli  strumenti  di   valutazione   dell'efficacia,
dell'appropriatezza e della congruita' economica  delle  procedure  e
degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni
avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento  agli
interventi e alle procedure prive  di  una  adeguata  valutazione  di
efficacia; 
    d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte  a  migliorare
la integrazione multiprofessionale e  la  continuita'  assistenziale,
con  particolare  riferimento  alle  prestazioni  sociosanitarie   ad
elevata integrazione sanitaria; 
    e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta  a  migliorare
la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori  dei  servizi
sanitari, a promuovere l'informazione corretta  e  sistematica  degli
utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi; 
    f) favorisce la ricerca e  la  sperimentazione  degli  interventi
appropriati per la implementazione delle linee guida e  dei  relativi
percorsi   diagnostico-terapeutici,   per   l'autovalutazione   della
attivita' degli operatori,  la  verifica  ed  il  monitoraggio  e  il
monitoraggio dei risultati conseguiti. 
  5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attivita' di
ricerca corrente e di ricerca finalizzata.  La  ricerca  corrente  e'
attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi  di  ricerca
di cui al comma seguente nell'ambito degli  indirizzi  del  programma
nazionale,  approvati  dal  Ministro  della   sanita'.   La   ricerca
finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del
Piano  sanitario  nazionale.  I   progetti   di   ricerca   biomedica
finalizzata sono approvati dal Ministro della  sanita',  di  concerto
con il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento. 
  6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle
regioni, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto  superiore
per la prevenzione e la sicurezza  sul  lavoro,  dall'Agenzia  per  i
servizi  sanitari  regionali,  ((dall'Istituto   nazionale   per   la
promozione della salute delle popolazioni migranti  ed  il  contrasto
delle malattie della poverta',)) dagli Istituti di ricovero e cura  a
carattere scientifico  pubblici  e  privati  nonche'  dagli  Istituti
zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono
concorrere,  sulla.  base   di   specifici   accordi,   contratti   o
convenzioni, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche  e
gli altri  enti  di  ricerca  pubblici  e  privati,  nonche'  imprese
pubbliche e private. 
  7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanita', anche
su iniziativa  degli  organismi  di  ricerca  nazionali,  propone  al
Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica  e
agli altri ministeri interessati  le  aree  di  ricerca  biomedica  e
sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le  modalita'
di finanziamento e i  criteri  di  valutazione  dei  risultati  delle
ricerche. 
  8. Il Ministero della sanita',  nell'esercizio  della  funzione  di
vigilanza sull'attuazione del programma nazionale,  si  avvale  della
collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la
ricerca sanitaria  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  degli  organismi   tecnico-
scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle  regioni,  sulla
base di metodologie di accreditamento qualitativo. 
  9. Anche ai fini di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  disciplinano
l'organizzazione e il  funzionamento  dei  Comitati  etici  istituiti
presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi dei  decreti  ministeriali
15 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18  agosto  1997,
n. 191, e 18 marzo  1998,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  28
maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei  requisiti
minimi di cui ai  predetti  decreti  e  istituendo  un  registro  dei
Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali. 
  10. Presso il Ministero della  sanita'  e'  istituito  il  Comitato
etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche.  Il
Comitato: 
    a)  segnala,  su  richiesta  della  Commissione  per  la  ricerca
sanitaria ovvero di altri organi  o  strutture  del  Ministero  della
sanita' o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il
profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria; 
    b) comunica a organi o strutture del Ministero della  sanita'  le
priorita' di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria; 
    c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di  sperimentazioni
cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative  a
medicinali  o  a  dispositivi  medici,  su  specifica  richiesta  del
Ministro della sanita'; 
    d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed  etica
concernente la materia della ricerca  di  cui  al  comma  1  e  della
sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi  medici  che
gli venga sottoposta dal Ministro della sanita'. 
  11. Le  regioni  formulano  proposte  per  le  predisposizione  del
programma di ricerca sanitaria di cui al presente  articolo,  possono
assumere la responsabilita' della realizzazione di  singoli  progetti
finalizzati, e assicurano  il  monitoraggio  sulla  applicazione  dei
conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale. 

Art. 12-bis. (Ricerca sanitaria) 1. La ricerca sanitaria risponde al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio sanitario nazionale e ai suoi obiettivi di sa- lute, individuato con un apposito programma di ricerca previsto dal Piano sanitario nazionale. 2. Il Piano sanitario nazionale definisce, con riferimento alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e tenendo conto degli obiettivi definiti nel Programma nazionale per la ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali della ricerca del Servizio sanitario nazionale, alla cui coerente realizzazione contribuisce la comunita' scientifica nazionale. 3. Il Ministero della Sanita', sentita la Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, elabora il programma di ricerca sanitaria e propone iniziative da inserire nella programmazione della ricerca scientifica nazionale, di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e nei programmi di ricerca internazionali e comunitari. Il programma e' adottato dal Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, ha validita' triennale ed e' finanziato dalla quota di cui all'articolo 12, comma 2. 4. Il programma di ricerca sanitaria: a) individua gli obiettivi prioritari per il miglioramento dello stato di salute della popolazione; b) favorisce la sperimentazione di modalita' di funzionamento, gestione e organizzazione dei servizi sanitari nonche' di pratiche cliniche e assistenziali e individua gli strumenti di verifica del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi; c) individua gli strumenti di valutazione dell'efficacia, dell'appropriatezza e della congruita' economica delle procedure e degli interventi, anche in considerazione di analoghe sperimentazioni avviate da agenzie internazionali e con particolare riferimento agli interventi e alle procedure prive di una adeguata valutazione di efficacia; d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte a migliorare la integrazione multiprofessionale e la continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria; e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare la comunicazione con i cittadini e con gli utilizzatori dei servizi sanitari, a promuovere l'informazione corretta e sistematica degli utenti e la loro partecipazione al miglioramento dei servizi; f) favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per l'autovalutazione della attivita' degli operatori, la verifica ed il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati conseguiti. 5. Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La ricerca corrente e' attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca di cui al comma seguente nell'ambito degli indirizzi del programma nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca finalizzata attua gli obiettivi prioritari, biomedici e sanitari, del Piano sanitario nazionale. I progetti di ricerca biomedica finalizzata sono approvati dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, allo scopo di favorire il loro coordinamento. 6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore di sanita', dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, ((dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta',)) dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici sperimentali. Alla realizzazione dei progetti possono concorrere, sulla. base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonche' imprese pubbliche e private. 7. Per l'attuazione del programma il Ministero della sanita', anche su iniziativa degli organismi di ricerca nazionali, propone al Ministero per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica e agli altri ministeri interessati le aree di ricerca biomedica e sanitaria di interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di finanziamento e i criteri di valutazione dei risultati delle ricerche. 8. Il Ministero della sanita', nell'esercizio della funzione di vigilanza sull'attuazione del programma nazionale, si avvale della collaborazione tecnico-scientifica della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, degli organismi tecnico- scientifici del Servizio sanitario nazionale e delle regioni, sulla base di metodologie di accreditamento qualitativo. 9. Anche ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici istituiti presso ciascuna azienda sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191, e 18 marzo 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un registro dei Comitati etici operanti nei propri ambiti territoriali. 10. Presso il Ministero della sanita' e' istituito il Comitato etico nazionale per la ricerca e per le sperimentazioni cliniche. Il Comitato: a) segnala, su richiesta della Commissione per la ricerca sanitaria ovvero di altri organi o strutture del Ministero della sanita' o di altre pubbliche amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria; b) comunica a organi o strutture del Ministero della sanita' le priorita' di interesse dei progetti di ricerca biomedica e sanitaria; c) coordina le valutazioni etico-scientifiche di sperimentazioni cliniche multicentriche di rilevante interesse nazionale, relative a medicinali o a dispositivi medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita'; d) esprime parere su ogni questione tecnico-scientifica ed etica concernente la materia della ricerca di cui al comma 1 e della sperimentazione clinica dei medicinali e dei dispositivi medici che gli venga sottoposta dal Ministro della sanita'. 11. Le regioni formulano proposte per le predisposizione del programma di ricerca sanitaria di cui al presente articolo, possono assumere la responsabilita' della realizzazione di singoli progetti finalizzati, e assicurano il monitoraggio sulla applicazione dei conseguenti risultati nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

                              Art. 13. 
                     Autofinanziamento regionale 
  1. Le  regioni  fanno  fronte  con  risorse  proprie  agli  effetti
finanziari  conseguenti  all'erogazione  di  livelli  di   assistenza
sanitaria  superiori  a  quelli  uniformi  di  cui  all'articolo   1,
all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti  come
base per la determinazione del parametro capitario  di  finanziamento
di cui al medesimo articolo 1, nonche' agli  eventuali  disavanzi  di
gestione delle unita' sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere
con conseguente esonero  di  interventi  finanziari  da  parte  dello
Stato. ((2)) 
  2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le  regioni
hanno  facolta',  ad  integrazione   delle   misure   gia'   previste
dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la
riduzione dei limiti massimi di spesa per  gli  esenti  previsti  dai
livelli di assistenza, l'aumento  della  quota  fissa  sulle  singole
prescrizioni farmaceutiche e sulle  ricette  relative  a  prestazioni
sanitarie, fatto salvo l'esonero totale  per  i  farmaci  salva-vita,
nonche' variazioni in aumento dei contributi e dei tributi  regionali
secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i)  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421. 
  3. Le regioni, nell'ambito della propria  disciplina  organizzativa
dei servizi e della  valutazione  parametrica  dell'evoluzione  della
domanda delle specifiche  prestazioni,  possono  prevedere  forme  di
partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre  a
carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi  titolo
esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,  n.
355 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32), ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte  in
cui, nello stabilire l'esonero immediato  e  totale  dello  Stato  da
interventi finanziari volti a far fronte  ai  disavanzi  di  gestione
delle unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere,  non
prevede  una  adeguata  disciplina  diretta  a  rendere  graduale  il
passaggio e la messa a regime del sistema di  finanziamento  previsto
nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992". 

Art. 13. Autofinanziamento regionale 1. Le regioni fanno fronte con risorse proprie agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi di cui all'articolo 1, all'adozione di modelli organizzativi diversi da quelli assunti come base per la determinazione del parametro capitario di finanziamento di cui al medesimo articolo 1, nonche' agli eventuali disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato. ((2)) 2. Per provvedere agli oneri di cui al comma precedente le regioni hanno facolta', ad integrazione delle misure gia' previste dall'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di prevedere la riduzione dei limiti massimi di spesa per gli esenti previsti dai livelli di assistenza, l'aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salva-vita, nonche' variazioni in aumento dei contributi e dei tributi regionali secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 3. Le regioni, nell'ambito della propria disciplina organizzativa dei servizi e della valutazione parametrica dell'evoluzione della domanda delle specifiche prestazioni, possono prevedere forme di partecipazione alla spesa per eventuali altre prestazioni da porre a carico dei cittadini, con esclusione dei soggetti a qualsiasi titolo esenti, nel rispetto dei principi del presente decreto. -------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355 (in G.U. 1a s.s. 4/8/1993, n. 32), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte in cui, nello stabilire l'esonero immediato e totale dello Stato da interventi finanziari volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, non prevede una adeguata disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e la messa a regime del sistema di finanziamento previsto nello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992".

												TITOLO IV*PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI*DEI CITTADINI*
												
Art. 14. Diritti dei cittadini 1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita' definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalita' di utilizzo degli indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonche' dell'andamento delle attivita' di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, puo' avvalersi anche della collaborazione delle universita', del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonche' delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. 2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. ((Per le finalita' del presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attivita' relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale,)) Le regioni determinano altresi' le modalita' della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere. 3. Il Ministro della sanita', in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualita'. 4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalita' di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalita' di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualita' di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione. 5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualita' dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilita' delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale. 6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanita' cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialita', con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonche' delle tariffe praticate per le prestazioni piu' rilevanti. La prima pubblicazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1993. 7. E' favorita la presenza e l'attivita', all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalita' della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative. 8. Le regioni, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.

TITOLO IV*PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI DIRITTI*DEI CITTADINI*
Art. 14. Diritti dei cittadini 1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita' definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome i contenuti e le modalita' di utilizzo degli indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonche' dell'andamento delle attivita' di prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari sociali, puo' avvalersi anche della collaborazione delle universita', del Consiglio nazionale delle ricerche, delle organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori del Servizio sanitario nazionale nonche' delle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. 2. Le regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la verifica, anche sotto il profilo sociologico, dello stato di attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale, per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni con i cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei servizi. Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi dell'impostazione della programmazione e verifica dei risultati conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali materie. ((Per le finalita' del presente articolo, le regioni prevedono forme di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attivita' relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale,)) Le regioni determinano altresi' le modalita' della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli stessi presso le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere. 3. Il Ministro della sanita', in sede di presentazione della relazione sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli indicatori di qualita'. 4. Al fine di favorire l'orientamento dei cittadini nel Servizio sanitario nazionale, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono ad attivare un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalita' di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre modalita' di raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti. Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale ed il direttore generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno, apposita conferenza dei servizi quale strumento per verificare l'andamento dei servizi anche in relazione all'attuazione degli indicatori di qualita' di cui al primo comma, e per individuare ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora il direttore generale non provveda, la conferenza viene convocata dalla regione. 5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio, a richiesta degli assistiti, adottano le misure necessarie per rimuovere i disservizi che incidono sulla qualita' dell'assistenza. Al fine di garantire la tutela del cittadino avverso gli atti o comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilita' delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni, opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro cui intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato, dei suoi parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei diritti accreditati presso la regione competente, al direttore generale dell'unita' sanitaria locale o dell'azienda che decide in via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni, sentito il direttore sanitario. La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione di impugnative in via giurisdizionale. 6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanita' cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private che erogano prestazioni di alta specialita', con l'indicazione delle apparecchiature di alta tecnologia in dotazione nonche' delle tariffe praticate per le prestazioni piu' rilevanti. La prima pubblicazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1993. 7. E' favorita la presenza e l'attivita', all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalita' della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge n. 266/91 e dalle leggi regionali attuative. 8. Le regioni, le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.

												TITOLO V*PERSONALE* *
												
Art. 15. (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie) 1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e' collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita' del risultato. 2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto. 3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, e' responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito. 4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attivita' finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonche' possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici. 5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonche' a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle rela- tive decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalita' pre- ventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. 7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483 ivi compresa la possibilita' di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189. ((7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base dei seguenti principi: a) la selezione e' effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato piu' di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, e' nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la meta' dei direttori di struttura complessa non e' di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parita' di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianita' di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e' effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto; b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parita' di punteggio prevale il candidato piu' giovane di eta'. L'azienda sanitaria interessata puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui e' stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati; c) la nomina dei responsabili di unita' operativa complessa a direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare; d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati)). 7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5. 7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, e' attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies. 8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati, dal possesso dell'attestato di formazione manageriale. 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,. (41) ------------- AGGIORNAMENTO (41) Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresi' agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza".

TITOLO V*PERSONALE* *
Art. 15. (Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie) 1. Fermo restando il principio dell'invarianza della spesa, la dirigenza sanitaria e' collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilita' professionali e gestionali. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformita' ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonche' per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilita' del risultato. 2. La dirigenza sanitaria e' disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto. 3. L'attivita' dei dirigenti sanitari e' caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico- professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati. L'autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilita', si esercita nel rispetto della collaborazione multiprofessionale, nell'ambito di indirizzi operativi e programmi di attivita' promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale ed aziendale, finalizzati all'efficace utilizzo delle risorse e all'erogazione di prestazioni appropriate e di qualita'. Il dirigente, in relazione all'attivita' svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, e' responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito. 4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilita' nella gestione delle attivita'. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attivita' finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacita' professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attivita' con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonche' possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici. 5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalita' definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonche' a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attivita' professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalita' definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantita' e la qualita' delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 6. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa sono attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di direzione e organizzazione della struttura, da attuarsi, nell'ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, anche mediante direttive a tutto il personale operante nella stessa, e l'adozione delle rela- tive decisioni necessarie per il corretto espletamento del servizio e per realizzare l'appropriatezza degli interventi con finalita' pre- ventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura loro affidata. Il dirigente e' responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. I risultati della gestione sono sottoposti a verifica annuale tramite il nucleo di valutazione. 7. Alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483 ivi compresa la possibilita' di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 SETTEMBRE 2012, N. 158, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 NOVEMBRE 2012, N. 189. ((7-bis. Le regioni, nei limiti delle risorse finanziarie ordinarie e nei limiti del numero delle strutture complesse previste dall'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, previo avviso cui l'azienda e' tenuta a dare adeguata pubblicita', sulla base dei seguenti principi: a) la selezione e' effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno due responsabili di strutture complesse in regioni diverse da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto. I direttori di struttura complessa sono individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Qualora fosse sorteggiato piu' di un direttore di struttura complessa della medesima regione ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto, e' nominato componente della commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti della commissione direttori di struttura complessa in regioni diverse da quella ove ha sede la predetta azienda. Se all'esito del sorteggio di cui al secondo o al terzo periodo la meta' dei direttori di struttura complessa non e' di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parita' di genere nella composizione della commissione, fermo restando il criterio territoriale di cui al terzo periodo. Assume le funzioni di presidente della commissione il componente con maggiore anzianita' di servizio tra i tre direttori sorteggiati. In caso di parita' nelle deliberazioni della commissione prevale il voto del presidente. In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa e' effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto; b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attivita' svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale dell'azienda sanitaria procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parita' di punteggio prevale il candidato piu' giovane di eta'. L'azienda sanitaria interessata puo' preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui e' stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati; c) la nomina dei responsabili di unita' operativa complessa a direzione universitaria e' effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore, sentito il dipartimento universitario competente ovvero, laddove costituita, la competente struttura di raccordo interdipartimentale, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare; d) il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione sono pubblicati nel sito internet dell'azienda prima della nomina. I curricula dei candidati e l'atto motivato di nomina sono pubblicati nei siti internet istituzionali dell'ateneo e dell'azienda ospedaliero-universitaria interessati)). 7-ter. L'incarico di direttore di struttura complessa e' soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5. 7-quater. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa, e' attribuito dal direttore generale, su proposta del direttore della struttura complessa di afferenza, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di un dipartimento, e' attribuito dal direttore generale, sentiti i direttori delle strutture complesse di afferenza al dipartimento, su proposta del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilita' di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale. 7-quinquies. Per il conferimento dell'incarico di struttura complessa non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-septies. 8. L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso. I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati, dal possesso dell'attestato di formazione manageriale. 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalita' di salvaguardia del trattamento economico fisso dei dirigenti in godimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,. (41) ------------- AGGIORNAMENTO (41) Il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le modifiche introdotte dal comma 1 agli articoli 3-bis, comma 3, e 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non si applicano ai procedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' dei direttori di struttura complessa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette modifiche non si applicano altresi' agli incarichi gia' conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla loro scadenza".

                            Art. 15-bis. 
         (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura) 
  1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis,  disciplina
l'attribuzione al direttore amministrativo, al  direttore  sanitario,
nonche' ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e  ai
dirigenti responsabili di struttura, dei,  compiti  comprese,  per  i
dirigenti  di  strutture  complesse,  le  decisioni   che   impegnano
l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel
piano programmatico e finanziario aziendale. 
  2. La direzione delle strutture  e  degli  uffici  e'  affidata  ai
dirigenti, secondo i criteri e le modalita'  stabiliti  nell'atto  di
cui al comma 1, nel  rispetto,  per  la  dirigenza  sanitaria,  delle
disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti e'
esclusivo, fatto salvo quanto previsto  in  via  transitoria  per  la
dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies. 
  3. A far data dal 31 dicembre 2002 Sono  soppressi  i  rapporti  di
lavoro a tempo definito per la dirigenza  sanitaria.  In  conseguenza
della  maggiore  disponibilita'  di  ore  di   servizio   sono   resi
indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza  per  il
corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di  lavoro
disciplinano le modalita' di regolarizzazione dei rapporti soppressi.
((28)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla L.
26 maggio 2004, n. 138, ha disposto (con l'art. 2-septies,  comma  2)
che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo  15-bis  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e'
differito  alla  data  della  stipulazione  del  relativo   contratto
collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto." 

Art. 15-bis. (Funzioni dei dirigenti responsabili di struttura) 1. L'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, disciplina l'attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonche' ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura, dei, compiti comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l'azienda, verso l'esterno, l'attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale. 2. La direzione delle strutture e degli uffici e' affidata ai dirigenti, secondo i criteri e le modalita' stabiliti nell'atto di cui al comma 1, nel rispetto, per la dirigenza sanitaria, delle disposizioni di cui all'articolo 15-ter. Il rapporto dei dirigenti e' esclusivo, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la dirigenza sanitaria dall'articolo 15-sexies. 3. A far data dal 31 dicembre 2002 Sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria. In conseguenza della maggiore disponibilita' di ore di servizio sono resi indisponibili in organico un numero di posti della dirigenza per il corrispondente monte ore. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano le modalita' di regolarizzazione dei rapporti soppressi. ((28)) -------------- AGGIORNAMENTO (28) Il D.L. 29 marzo 2004, n. 81, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2004, n. 138, ha disposto (con l'art. 2-septies, comma 2) che "Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' differito alla data della stipulazione del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

                             Art. 15-ter 
   (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura) 
 
  1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono  attribuiti,
a tempo determinato, dal direttore  generale,  secondo  le  modalita'
definite nella contrattazione collettiva  nazionale,  compatibilmente
con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e  nei  limiti  del
numero  degli  incarichi  e  delle  strutture   stabiliti   nell'atto
aziendale di cui all'articolo 3, comma  1-bis,  tenendo  conto  delle
valutazioni triennali del collegio tecnico di  cui  all'articolo  15,
comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre  anni  e  non
superiore a sette , con facolta' di rinnovo. Ai predetti incarichi si
applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993
e  successive  modificazioni.  Sono  definiti  contrattualmente,  nel
rispetto dei parametri indicati dal  contratto  collettivo  nazionale
per ciascun incarico, l'oggetto,  gli  obiettivi  da  conseguire,  la
durata  dell'incarico,  salvo  i   casi   di   revoca,   nonche'   il
corrispondente trattamento economico. 
  ((2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque  a
sette anni, con facolta' di rinnovo  per  lo  stesso  periodo  o  per
periodo piu' breve)). 
  3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono  revocati,  secondo  le
procedure  previste  dalle  disposizioni  vigenti  e  dai   contratti
collettivi nazionali  di  lavoro,  in  caso  di:  inosservanza  delle
direttive impartite dalla direzione generale o  dalla  direzione  del
dipartimento;  mancato  raggiungimento  degli  obiettivi   assegnati;
responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri  casi  previsti
dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il  direttore
generale  puo'  recedere  dal  rapporto   di   lavoro,   secondo   le
disposizioni del codice civile e dei contratti  collettivi  nazionali
di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di
direzione di struttura complessa e' destinato ad altra  funzione  con
il trattamento  economico  relativo  alla  funzione  di  destinazione
previsto   dal   contratto   collettivo    nazionale    di    lavoro;
contestualmente viene reso indisponibile un  posto  di  organico  del
relativo profilo. 
  4. I dirigenti ai quali non sia  stata  affidata  la  direzione  di
strutture svolgono funzioni di natura professionale,  anche  di  alta
specializzazione, di consulenza, studio e  ricerca  nonche'  funzioni
ispettive, di verifica e di controllo. 
  5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa e'  sostituito,
in caso di sua  assenza  o  impedimento,  da  altro  dirigente  della
struttura o  del  dipartimento  individuato  dal  responsabile  della
struttura stessa; alle predette mansioni  superiori  non  si  applica
l'articolo 2103, primo comma, del codice civile. 

Art. 15-ter (Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura) 1. Gli incarichi di cui all'articolo 15, comma 4, sono attribuiti, a tempo determinato, dal direttore generale, secondo le modalita' definite nella contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis, tenendo conto delle valutazioni triennali del collegio tecnico di cui all'articolo 15, comma 5. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette , con facolta' di rinnovo. Ai predetti incarichi si applica l'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.29 del 1993 e successive modificazioni. Sono definiti contrattualmente, nel rispetto dei parametri indicati dal contratto collettivo nazionale per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca, nonche' il corrispondente trattamento economico. ((2. Gli incarichi di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni, con facolta' di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve)). 3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, in caso di: inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilita' grave e reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravita', il direttore generale puo' recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato alla scadenza dell'incarico di direzione di struttura complessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento economico relativo alla funzione di destinazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico del relativo profilo. 4. I dirigenti ai quali non sia stata affidata la direzione di strutture svolgono funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonche' funzioni ispettive, di verifica e di controllo. 5. Il dirigente preposto ad una struttura complessa e' sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della struttura stessa; alle predette mansioni superiori non si applica l'articolo 2103, primo comma, del codice civile.

                           Art. 15-quater. 
(Esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  del   ruolo
                             sanitario) 
  1.  I  dirigenti  sanitari,  con  rapporto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato  stipulato
il contratto di lavoro  o  un  nuovo  contratto  di  lavoro  in  data
successiva al 31 dicembre 1998, nonche'  quelli  che,  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 19  giugno  1999,  n.  229,
abbiano optato per l'esercizio  dell'attivita'  libero  professionale
intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 
  2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in  servizio  alla
data  del  31  dicembre  1998,  che  hanno  optato  per   l'esercizio
dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda,
al rapporto di lavoro esclusivo. 
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti  i  dirigenti  in  servizio
alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al  direttore
generale l'opzione in ordine al rapporto  esclusivo.  In  assenza  di
comunicazione si presume  che  il  dipendente  abbia  optato  per  il
rapporto esclusivo. (15) 
  ((4. I soggetti di cui ai  commi  1,  2  e  3  possono  optare,  su
richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per  il
rapporto di lavoro  non  esclusivo,  con  effetto  dal  1  °  gennaio
dell'anno successivo. Le regioni hanno la facolta' di  stabilire  una
cadenza temporale piu' breve. Il rapporto di  lavoro  esclusivo  puo'
essere ripristinato secondo le modalita' di cui al  comma  2.  Coloro
che mantengono l'esclusivita' del rapporto  non  perdono  i  benefici
economici  di  cui  al  comma  5,  trattandosi   di   indennita'   di
esclusivita'  e  non  di  indennita'  di  irreversibilita'.  La   non
esclusivita' del rapporto di lavoro  non  preclude  la  direzione  di
strutture semplici e complesse)). 
  5. I contratti collettivi di  lavoro  stabiliscono  il  trattamento
economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto
di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12,  della  legge
23 dicembre 1996, n.662, nei  limiti  delle  risorse  destinate  alla
contrattazione collettiva. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che "Il termine di cui all'articolo 15-quater, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  e'
fissato al 14 marzo 2000." 

Art. 15-quater. (Esclusivita' del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario) 1. I dirigenti sanitari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, con i quali sia stato stipulato il contratto di lavoro o un nuovo contratto di lavoro in data successiva al 31 dicembre 1998, nonche' quelli che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, abbiano optato per l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria sono assoggettati al rapporto di lavoro esclusivo. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998, che hanno optato per l'esercizio dell'attivita' libero professionale extramuraria, passano, a domanda, al rapporto di lavoro esclusivo. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, tutti i dirigenti in servizio alla data del 31 dicembre 1998 sono tenuti a comunicare al direttore generale l'opzione in ordine al rapporto esclusivo. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per il rapporto esclusivo. (15) ((4. I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1 ° gennaio dell'anno successivo. Le regioni hanno la facolta' di stabilire una cadenza temporale piu' breve. Il rapporto di lavoro esclusivo puo' essere ripristinato secondo le modalita' di cui al comma 2. Coloro che mantengono l'esclusivita' del rapporto non perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi di indennita' di esclusivita' e non di indennita' di irreversibilita'. La non esclusivita' del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse)). 5. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione collettiva. -------------- AGGIORNAMENTO (15) Il D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 15-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e' fissato al 14 marzo 2000."

                          Art. 15-quinquies 
(Caratteristiche del  rapporto  di  lavoro  esclusivo  dei  dirigenti
                              sanitari) 
  1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari  comporta
la   totale   disponibilita'   nello   svolgimento   delle   funzioni
dirigenziali attribuite  dall'azienda,  nell'ambito  della  posizione
ricoperta  e  della  competenza  professionale  posseduta   e   della
disciplina  di  appartenenza,  con  impegno  orario  contrattualmente
definito. 
  2.  Il  rapporto   di   lavoro   esclusivo   comporta   l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie: 
    a) il diritto all'esercizio  di  attivita'  libero  professionale
individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito  delle
strutture aziendali individuate dal direttore generale  d'intesa  con
il  collegio  di  direzione;  salvo  quanto  disposto  dal  comma  11
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
    b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di  attivita'  a
pagamento svolta in equipe, al di  fuori  dell'impegno  di  servizio,
all'interno delle strutture aziendali; 
    c) la possibilita' di partecipazione ai  proventi  di  attivita',
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture  di  altra
azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  di  altra  struttura
sanitaria non accreditata, previa  convenzione  dell'azienda  con  le
predette aziende e strutture; 
    d) la possibilita' di partecipazione  ai  proventi  di  attivita'
professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando  le
predette attivita' siano svolte al di fuori dell'impegno di  servizio
e consentano la riduzione dei  tempi  di  attesa,  secondo  programmi
predisposti dall'azienda  stessa,  sentite  le  equipes  dei  servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita'  di  cui  al
presente comma e i criteri per l'attribuzione dei  relativi  proventi
ai dirigenti sanitari interessati nonche' al personale che presta  la
propria collaborazione  sono  stabiliti  dal  direttore  generale  in
conformita' alle previsioni dei  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito puo'  chiedere
all'azienda  medesima  che  la   prestazione   sanitaria   sia   resa
direttamente  dal  dirigente  scelto  dall'assistito  ed  erogata  al
domicilio dell'assistito  medesimo,  in  relazione  alle  particolari
prestazioni  sanitarie  richieste  o  al  carattere   occasionale   o
straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario  gia'
esistente fra il medico e l'assistito con  riferimento  all'attivita'
libero professionale intramuraria gia' svolta  individualmente  o  in
equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro. 
  3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita'
istituzionale e corrispondente attivita' libero  professionale  e  al
fine anche di concorrere alla riduzione progressiva  delle  liste  di
attesa, l'attivita' libero professionale  non  puo'  comportare,  per
ciascun dipendente, un  volume  di  prestazioni  superiore  a  quella
assicurato per i compiti istituzionali.  La  disciplina  contrattuale
nazionale   definisce   il   corretto   equilibrio   fra    attivita'
istituzionale e  attivita'  libero  professionale  nel  rispetto  dei
seguenti principi: l'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto a
quella libero professionale, che viene esercitata nella  salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei  volumi  orari  di
attivita'  necessari  per  i  compiti  istituzionali;  devono  essere
comunque   rispettati   i   piani   di   attivita'   previsti   dalla
programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati  i
relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con  le
equipe; l'attivita' libero professionale e' soggetta  a  verifica  da
parte  di  appositi  organismi  e  sono  individuate   penalizzazioni
consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma  o
di quelle contrattuali. 
  4. Nello svolgimento dell'attivita'  di  cui  al  comma  2  non  e'
consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. 
  5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice  o  complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del
presente decreto, si intende  l'articolazione  organizzativa  per  la
quale e' prevista, dall'atto aziendale di' cui all'articolo 3,  comma
1-bis, responsabilita' di  gestione  di  risorse  umane,  tecniche  o
finanziarie. 
  6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse
i dipartimenti e le unita' operative individuate secondo i criteri di
cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto  dall'articolo  8-
quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano
strutture complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale. 
  7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali
alla data del 31  dicembre  1998,  che  non  abbiano  optato  per  il
rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa,  conservano
l'incarico di  direzione  di  struttura  complessa  alla  quale  sono
preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre  1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare  gia'  previsto
per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il
dirigente e' confermato nell'incarico, con  rapporto  esclusivo,  per
ulteriori sette anni. In caso di  verifica  non  positiva  o  di  non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo,  al  dirigente  e'
conferito un incarico  professionale  non  comportante  direzione  di
struttura in conformita' con le previsioni del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro;  contestualmente  viene  reso  indisponibile  un
posto di organico di dirigente. 
  8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza
per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale. 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  al
personale di cui all'articolo 102 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 luglio 1980  ,  n.382,  con  le  specificazioni  e  gli
adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e
funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419,
dalle disposizioni di attuazione della delega stessa. 
  10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in  regime
di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della  legge
23 dicembre 1998, n. 448,  e'  consentita,  in  caso  di  carenza  di
strutture e spazi idonei alle necessita'  connesse  allo  svolgimento
delle  attivita'  libero-professionali   in   regime   ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attivita' e ((fino alla data, certificata
dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da  parte
dell'azienda sanitaria di appartenenza degli  interventi  strutturali
necessari     ad      assicurare      l'esercizio      dell'attivita'
libero-professionale intramuraria  e  comunque  entro  il  31  luglio
2007)), l'utilizzazione  del  proprio  studio  professionale  con  le
modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27  marzo  2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  121,  del  26
maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria  la  possibilita'
di vietare l'uso dello studio nel  caso  di  possibile  conflitto  di
interessi. Le regioni possono disciplinare in modo  piu'  restrittivo
la materia in relazione alle esigenze locali. 

Art. 15-quinquies (Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari) 1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilita' nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito. 2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta l'esercizio dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie: a) il diritto all'esercizio di attivita' libero professionale individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' a pagamento svolta in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture aziendali; c) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita', richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture; d) la possibilita' di partecipazione ai proventi di attivita' professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando le predette attivita' siano svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, sentite le equipes dei servizi interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari interessati nonche' al personale che presta la propria collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in conformita' alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito puo' chiedere all'azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario gia' esistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivita' libero professionale intramuraria gia' svolta individualmente o in equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro. 3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita' istituzionale e corrispondente attivita' libero professionale e al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l'attivita' libero professionale non puo' comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quella assicurato per i compiti istituzionali. La disciplina contrattuale nazionale definisce il corretto equilibrio fra attivita' istituzionale e attivita' libero professionale nel rispetto dei seguenti principi: l'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attivita' necessari per i compiti istituzionali; devono essere comunque rispettati i piani di attivita' previsti dalla programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati i relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con le equipe; l'attivita' libero professionale e' soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali. 4. Nello svolgimento dell'attivita' di cui al comma 2 non e' consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. 5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice o complessa, implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del presente decreto, si intende l'articolazione organizzativa per la quale e' prevista, dall'atto aziendale di' cui all'articolo 3, comma 1-bis, responsabilita' di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. 6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unita' operative individuate secondo i criteri di cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8- quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale. 7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali alla data del 31 dicembre 1998, che non abbiano optato per il rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa, conservano l'incarico di direzione di struttura complessa alla quale sono preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre 1999, conservando fino a tale data il trattamento tabellare gia' previsto per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il dirigente e' confermato nell'incarico, con rapporto esclusivo, per ulteriori sette anni. In caso di verifica non positiva o di non accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo, al dirigente e' conferito un incarico professionale non comportante direzione di struttura in conformita' con le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro; contestualmente viene reso indisponibile un posto di organico di dirigente. 8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di aggiornamento tecnico-scientifico e professionale. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1980 , n.382, con le specificazioni e gli adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419, dalle disposizioni di attuazione della delega stessa. 10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in regime di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessita' connesse allo svolgimento delle attivita' libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attivita' e ((fino alla data, certificata dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007)), l'utilizzazione del proprio studio professionale con le modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilita' di vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi. Le regioni possono disciplinare in modo piu' restrittivo la materia in relazione alle esigenze locali.

                           Art. 15-sexies. 
(( (Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che
        svolgono attivita' libero-professionale extramuraria 
  1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio  al  31
dicembre 1998 i quali, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  10,  della
legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  abbiano  comunicato  al  direttore
generale  l'opzione  per   l'esercizio   della   libera   professione
extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta  la
totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di  servizio,  per  la
realizzazione  dei  risultati  programmati  e  lo  svolgimento  delle
attivita' professionali di  competenza.  Le  aziende  stabiliscono  i
volumi e le tipologie delle  attivita'  e  delle  prestazioni  che  i
singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonche' le  sedi  opera-
tive in cui le stesse devono essere effettuate.)) 

Art. 15-sexies. (( (Caratteristiche del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attivita' libero-professionale extramuraria 1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari in servizio al 31 dicembre 1998 i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abbiano comunicato al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria e che non intendano revocare detta opzione, comporta la totale disponibilita' nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attivita' professionali di competenza. Le aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attivita' e delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad assicurare, nonche' le sedi opera- tive in cui le stesse devono essere effettuate.))

                           Art. 15-septies 
                   (Contratti a tempo determinato) 
 
  1.  I  direttori   generali   possono   conferire   incarichi   per
l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza  e  di  interesse
strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con
rapporto di lavoro esclusivo, ((rispettivamente entro  i  limiti  del
due per cento della dotazione organica della  dirigenza  sanitaria  e
del due per cento della dotazione organica  complessiva  degli  altri
ruoli  della  dirigenza,  fermo  restando  che,   ove   le   predette
percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il
valore  arrotondato  per  difetto))  a  laureati  di  particolare   e
comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto  attivita'
in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private
con esperienza  acquisita  per  almeno  un  quinquennio  in  funzioni
dirigenziali  apicali  o  che  abbiano  conseguito  una   particolare
specializzazione professionale, culturale  e  scientifica  desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano  del
trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non  inferiore  a
due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo. 
  2. Le aziende unita' sanitarie e  le  aziende  ospedaliere  possono
stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti  a
tempo determinato,  in  numero  ((non  superiore  rispettivamente  al
cinque per cento della dotazione organica della dirigenza  sanitaria,
ad esclusione della dirigenza medica, nonche'  al  cinque  per  cento
della dotazione organica della  dirigenza  professionale,  tecnica  e
amministrativa, fermo  restando  che,  ove  le  predette  percentuali
determinino valori non interi, si applica  in  ogni  caso  il  valore
arrotondato per difetto)), per l'attribuzione di incarichi di  natura
dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti
di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza  e
che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici  requisiti
coerenti  con   le   esigenze   che   determinano   il   conferimento
dell'incarico. 
  3. Il trattamento economico e' determinato sulla base  dei  criteri
stabiliti nei  contratti  collettivi  della  dirigenza  del  Servizio
sanitario nazionale. 
  4. Per il periodo di durata del contratto  di  cui  al  comma  1  i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa
senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 
  5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla  base
di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere
contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i
corrispondenti oneri finanziari. 
  5-bis.  Per  soddisfare  le  esigenze   connesse   all'espletamento
dell'attivita'  libero  professionale  deve  essere   utilizzato   il
personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo  in  caso
di  oggettiva  e  accertata  impossibilita'  di  far  fronte  con  il
personale dipendente alle  esigenze  connesse  all'attivazione  delle
strutture e degli spazi  per  l'attivita'  libero  professionale,  le
aziende sanitarie possono acquisire  personale,  non  dirigente,  del
ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite
contratti di diritto privato a tempo determinato anche  con  societa'
cooperative  di  servizi.  Per  specifici  progetti  finalizzati   ad
assicurare l'attivita' libero  professionale,  le  aziende  sanitarie
possono, altresi',  assumere  il  personale  medico  necessario,  con
contratti di  diritto  privato  a  tempo  determinato  o  a  rapporto
professionale. Gli oneri relativi al personale  di  cui  al  presente
comma sono a totale carico della  gestione  di  cui  all'articolo  3,
comma 6, della legge 23 dicembre  1994,  n.  724.  La  validita'  dei
contratti  e'  subordinata,  a  pena   di   nullita',   all'effettiva
sussistenza delle risorse al  momento  della  loro  stipulazione.  Il
direttore generale provvede ad effettuare  riscontri  trimestrali  al
fine di evitare che la contabilita' separata presenti  disavanzi.  Il
personale assunto con rapporto  a  tempo  determinato  o  a  rapporto
professionale e' assoggettato al rapporto esclusivo,  salvo  espressa
deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto  di  lavoro  non
abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a  tale  scadenza.
La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di  nuovo
rapporto di lavoro con altra azienda. 

Art. 15-septies (Contratti a tempo determinato) 1. I direttori generali possono conferire incarichi per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, ((rispettivamente entro i limiti del due per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e del due per cento della dotazione organica complessiva degli altri ruoli della dirigenza, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto)) a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facolta' di rinnovo. 2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero ((non superiore rispettivamente al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonche' al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, fermo restando che, ove le predette percentuali determinino valori non interi, si applica in ogni caso il valore arrotondato per difetto)), per l'attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell'incarico. 3. Il trattamento economico e' determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 4. Per il periodo di durata del contratto di cui al comma 1 i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. 5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di organico della dirigenza per i corrispondenti oneri finanziari. 5-bis. Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attivita' libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilita' di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con societa' cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attivita' libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresi', assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata, a pena di nullita', all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale e' assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo' essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda.

                           Art. 15-octies. 
       (( (Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati) 
  1.  Per  l'attuazione  di  progetti  finalizzati,  non  sostitutivi
dell'attivita' ordinaria, le aziende unita'  sanitarie  locali  e  le
aziende  ospedaliere  possono,  nei  limiti  delle  risorse  di   cui
all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662,  a
tal fine disponibili, assumere con contratti  di  diritto  privato  a
tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di  laurea  ovvero
di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di  secondo
grado  o  di  titolo  di  abilitazione  professionale,   nonche'   di
abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.)) 

Art. 15-octies. (( (Contratti per l'attuazione di progetti finalizzati) 1. Per l'attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell'attivita' ordinaria, le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonche' di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista.))

                           Art. 15-nonies. 
(Limite massimo di eta' per il personale della dirigenza medica e per
              la cessazione dei rapporti convenzionali) 
 
  1. Il limite massimo di eta'  per  il  collocamento  a  riposo  dei
dirigenti  medici  e  del  ruolo  sanitario  del  Servizio  sanitario
nazionale, ivi compresi i responsabili  di  struttura  complessa,  e'
stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',  ovvero,
su istanza dell'interessato, al maturare  del  quarantesimo  anno  di
servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza  non
puo' superare il  settantesimo  anno  di  eta'  e  la  permanenza  in
servizio non puo' dar luogo ad un aumento del numero  dei  dirigenti.
E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il  diritto
a rimanere in servizio per coloro i  quali  hanno  gia'  ottenuto  il
beneficio. (39) (42) (55) ((57)) 
  2. Il personale medico universitario di cui  all'articolo  102  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa
dallo svolgimento delle  ordinarie  attivita'  assistenziali  di  cui
all'articolo 6, comma 1,  nonche'  dalla  direzione  delle  strutture
assistenziali, al  raggiungimento  del  limite  massimo  di  eta'  di
sessantasette  anni.  Il  personale  gia'  in  servizio  cessa  dalle
predette attivita' e direzione al compimento  dell'eta'  di  settanta
anni se alla data del 31 dicembre  1999  avra'  compiuto  sessantasei
anni e all'eta' di sessantotto  anni  se  alla  predetta  data  avra'
compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra  le  regioni  e  le
universita' e gli accordi attuativi dei medesimi,  stipulati  tra  le
universita' e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione del suddetto
personale  universitario  per  specifiche   attivita'   assistenziali
strettamente correlate all'attivita' didattica e di ricerca. (22) 
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano  anche
nei  confronti  del  personale  a  rapporto  convenzionale   di   cui
all'articolo  8.  In  sede  di  rinnovo  delle  relative  convenzioni
nazionali sono stabiliti tempi e modalita' di attuazione. 
  4.  Restano  confermati  gli  obblighi  contributivi   dovuti   per
l'attivita' svolta, in qualsiasi forma,  dai  medici  e  dagli  altri
professionisti di cui all'articolo 8. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 2001,  n.  71  (in
G.U.  1a  s.s.  21/3/2001,  n.12),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 15-nonies, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421), aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19  giugno  1999,
n. 229, nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico
universitario di cui all'art. 102 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle  ordinarie
attivita' assistenziali,  nonche'  dalla  direzione  delle  strutture
assistenziali, al raggiungimento  dei  limiti  massimi  di  eta'  ivi
indicati, in  assenza  della  stipula  dei  protocolli  d'intesa  tra
universita' e regioni previsti  dalla  stessa  norma  ai  fini  della
disciplina delle modalita'  e  dei  limiti  per  l'utilizzazione  del
suddetto   personale   universitario   per    specifiche    attivita'
assistenziali strettamente  connesse  all'attivita'  didattica  e  di
ricerca". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma  3)
che "Le disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo  15-nonies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici
e del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale  in  servizio
alla data del 31 gennaio 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 6 marzo 2013 n.
33  (in   G.U.   1a   s.s.   13/3/2013,   n.   11),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  del   combinato   disposto   degli
articoli 15-nonies, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma  1,
primo periodo, del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503
(Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei  lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della  legge  23  ottobre
1992, n. 421) - nel testo di essi quale vigente fino  all'entrata  in
vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183  (Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di  lavoro)  -  nella  parte  in  cui  non  consente  al
personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di
eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero  degli
anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su
richiesta, in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma
2) che "Al fine di garantire l'erogazione dei livelli  essenziali  di
assistenza e di fronteggiare la carenza di medici  specialisti,  fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici  del
Servizio  sanitario   nazionale   possono   presentare   domanda   di
autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite
del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque  non  oltre  il
settantesimo anno di eta'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L.  14  agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre  2020,
n. 126, ha disposto (con l'art. 5-bis,  comma  2)  che  "Al  fine  di
assicurare un efficace assolvimento dei  compiti  primari  di  tutela
della  salute  affidati  al  Ministero  della  salute,  di  garantire
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e  di  fronteggiare
la carenza di medici specialisti e di specialisti  biologi,  chimici,
farmacisti, fisici, odontoiatri e  psicologi,  fino  al  31  dicembre
2022, in deroga  al  comma  1  dell'articolo  15-nonies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici  e  sanitari
del  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'  i  dirigenti   di   cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3,  possono
presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio
anche oltre il limite del quarantesimo anno  di  servizio  effettivo,
comunque non oltre il settantesimo anno di eta'". 

Art. 15-nonies. (Limite massimo di eta' per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali) 1. Il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, e' stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non puo' superare il settantesimo anno di eta' e la permanenza in servizio non puo' dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno gia' ottenuto il beneficio. (39) (42) (55) ((57)) 2. Il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa dallo svolgimento delle ordinarie attivita' assistenziali di cui all'articolo 6, comma 1, nonche' dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di eta' di sessantasette anni. Il personale gia' in servizio cessa dalle predette attivita' e direzione al compimento dell'eta' di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avra' compiuto sessantasei anni e all'eta' di sessantotto anni se alla predetta data avra' compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le universita' e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le universita' e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1, disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attivita' assistenziali strettamente correlate all'attivita' didattica e di ricerca. (22) 3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche nei confronti del personale a rapporto convenzionale di cui all'articolo 8. In sede di rinnovo delle relative convenzioni nazionali sono stabiliti tempi e modalita' di attuazione. 4. Restano confermati gli obblighi contributivi dovuti per l'attivita' svolta, in qualsiasi forma, dai medici e dagli altri professionisti di cui all'articolo 8. ------------- AGGIORNAMENTO (22) La Corte Costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 2001, n. 71 (in G.U. 1a s.s. 21/3/2001, n.12), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico universitario di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie attivita' assistenziali, nonche' dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di eta' ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli d'intesa tra universita' e regioni previsti dalla stessa norma ai fini della disciplina delle modalita' e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attivita' assistenziali strettamente connesse all'attivita' didattica e di ricerca". ------------- AGGIORNAMENTO (39) La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010". ------------- AGGIORNAMENTO (42) La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 6 marzo 2013 n. 33 (in G.U. 1a s.s. 13/3/2013, n. 11), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 15-nonies, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) - nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro) - nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianita' minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'". ------------- AGGIORNAMENTO (55) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2) che "Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'". ------------- AGGIORNAMENTO (57) Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma 2) che "Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'".

                           Art. 15-decies. 
                   (( (Obbligo di appropriatezza) 
  1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e  cura
del Servizio sanitario nazionale,  pubbliche  o  accreditate,  quando
prescrivono o consigliano medicinali  o  accertamenti  diagnostici  a
pazienti  all'atto  della  dimissione  o  in  occasione   di   visite
ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e  le  prestazioni
erogabili con onere a carico del  Servizio  sanitario  nazionale.  Il
predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti  che  abbiano
comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici
a carico del Servizio sanitario nazionale. 
  2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al  comma  1
il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale
per la prescrizione di  medicinali  non  rimborsabili  dal  Servizio,
nonche' le disposizioni che  vietano  al  medico  di  prescrivere,  a
carico  del  Servizio  medesimo,  medicinali   senza   osservare   le
condizioni  e  le  limitazioni  previste  dai   provvedimenti   della
Commissione unica del farmaco, e prevedono  conseguenze  in  caso  di
infrazione. 
  3. Le Attivita' delle  Aziende  unita'  sanitarie  locali  previste
dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449,  sono
svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.)) 

Art. 15-decies. (( (Obbligo di appropriatezza) 1. I medici ospedalieri e delle altre strutture di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, quando prescrivono o consigliano medicinali o accertamenti diagnostici a pazienti all'atto della dimissione o in occasione di visite ambulatoriali, sono tenuti a specificare i farmaci e le prestazioni erogabili con onere a carico del Servizio sanitario nazionale. Il predetto obbligo si estende anche ai medici specialisti che abbiano comunque titolo per prescrivere medicinali e accertamenti diagnostici a carico del Servizio sanitario nazionale. 2. In ogni caso, si applicano anche ai sanitari di cui al comma 1 il divieto di impiego del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione di medicinali non rimborsabili dal Servizio, nonche' le disposizioni che vietano al medico di prescrivere, a carico del Servizio medesimo, medicinali senza osservare le condizioni e le limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, e prevedono conseguenze in caso di infrazione. 3. Le Attivita' delle Aziende unita' sanitarie locali previste dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, sono svolte anche nei confronti dei sanitari di cui al comma 1.))

                          Art. 15-undecies. 
             (Applicabilita' al personale di altri enti) 
  1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonche' gli
istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni
del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei
predetti  enti  e  istituti  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e
verso le strutture pubbliche. ((48)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 18, comma  2-bis)
che "L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, si interpreta nel senso che i servizi  prestati  e  i  titoli
acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti,  il
quale, a seguito  dell'adeguamento  dei  rispettivi  ordinamenti  del
personale alle disposizioni del  medesimo  decreto  legislativo,  sia
stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati  ai
servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture  pubbliche
del  Servizio  sanitario  nazionale,  anche  per  quel  concerne   la
possibilita' di ottenere la mobilita' dai medesimi enti  ed  istituti
verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario  nazionale  e  da
queste verso gli enti e gli istituti stessi". 

Art. 15-undecies. (Applicabilita' al personale di altri enti) 1. Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche. ((48)) ------------ AGGIORNAMENTO (48) Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 18, comma 2-bis) che "L'articolo 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si interpreta nel senso che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale degli enti e degli istituti ivi previsti, il quale, a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, anche per quel concerne la possibilita' di ottenere la mobilita' dai medesimi enti ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi".

                          Art. 15-duodecies 
       (( (Strutture per l'attivita' liberoprofessionale). )) 
  ((1. Le  regioni  provvedono,  entro  il  31  dicembre  2000,  alla
definizione di un programma di realizzazione di  strutture  sanitarie
per l'attivita' libero-professionale intramuraria. 
  2.  Il  Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni,  determina,  nel  limite  complessivo  di  lire  1.800
miliardi,  l'ammontare  dei  fondi  di  cui  all'articolo  20   della
richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per
gli interventi di cui al comma 1. 
  3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23  dicembre
1998, n.  448,  in  caso  di  ritardo  ingiustificato  rispetto  agli
adempimenti fissati dalle regioni per la  realizzazione  delle  nuove
strutture e la acquisizione delle  nuove  attrezzature  e  di  quanto
necessario al loro funzionamento,  la  regione  vi  provvede  tramite
commissari ad acta)). 

Art. 15-duodecies (( (Strutture per l'attivita' liberoprofessionale). )) ((1. Le regioni provvedono, entro il 31 dicembre 2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarie per l'attivita' libero-professionale intramuraria. 2. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite complessivo di lire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'articolo 20 della richiamata legge n. 67 del 1988, utilizzabili in ciascuna regione per gli interventi di cui al comma 1. 3. Fermo restando l'articolo 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispetto agli adempimenti fissati dalle regioni per la realizzazione delle nuove strutture e la acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessario al loro funzionamento, la regione vi provvede tramite commissari ad acta)).

                         Art. 15-terdecies. 
                        (( (Denominazioni) )) 
  ((1.  I  dirigenti  del  ruolo   sanitario   assumono,   ferme   le
disposizioni  di  cui  all'articolo  15  e   seguenti   del   decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive  modificazioni,  nonche'  le
disposizioni  dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,   le
seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale  di
appartenenza, all'attivita' svolta e alla struttura di appartenenza: 
    a) responsabile di struttura complessa: Direttore; 
    b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile)). 

Art. 15-terdecies. (( (Denominazioni) )) ((1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nonche' le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all'attivita' svolta e alla struttura di appartenenza: a) responsabile di struttura complessa: Direttore; b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile)).

                       Art. 15-quattuordecies 
        (Osservatorio per l'attivita' libero-professionale). 
  1. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi entro il 10
ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 19-quater,  e'  organizzato  presso  il
Ministero  della  sanita'  l'Osservatorio  per   l'attivita'   libero
professionale con il  compito  di  acquisire  per  il  tramite  delle
regioni gli elementi di valutazione ed elaborare,  in  collaborazione
con le regioni, proposte per la predisposizione  della  relazione  da
trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su: 
    a)  la   riduzione   delle   liste   di   attesa   in   relazione
all'attivazione dell'attivita' libero professionale; 
    b)  le  disposizioni  regionali,  contrattuali  e  aziendali   di
attuazione degli istituti normativi  concernenti  l'attivita'  libero
professionale intramuraria; 
    c) lo stato di attivazione  e  realizzazione  delle  strutture  e
degli   spazi   destinati    all'attivita'    libero    professionale
intramuraria; 
    d) il rapporto fra attivita'  istituzionale  e  attivita'  libero
professionale; 
    e) l'ammontare dei proventi per attivita'  libero  professionale,
della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda; 
    f) le iniziative ed  i  correttivi  necessari  per  eliminare  le
disfunzioni  ed  assicurare  il  corretto  equilibrio  fra  attivita'
istituzionale e libero professionale. ((43)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera i)) che  sono  trasferite  ad  un  unico  organo  collegiale,
denominato  «Comitato  tecnico  sanitario»,  le  funzioni   in   atto
esercitate dall'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione  dei
programmi di adeguamento  degli  ospedali  e  sul  funzionamento  dei
meccanismi  di  controllo  a  livello  regionale  e  aziendale,  come
previsto dal presente articolo. 

Art. 15-quattuordecies (Osservatorio per l'attivita' libero-professionale). 1. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 19-quater, e' organizzato presso il Ministero della sanita' l'Osservatorio per l'attivita' libero professionale con il compito di acquisire per il tramite delle regioni gli elementi di valutazione ed elaborare, in collaborazione con le regioni, proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenza annuale al Parlamento su: a) la riduzione delle liste di attesa in relazione all'attivazione dell'attivita' libero professionale; b) le disposizioni regionali, contrattuali e aziendali di attuazione degli istituti normativi concernenti l'attivita' libero professionale intramuraria; c) lo stato di attivazione e realizzazione delle strutture e degli spazi destinati all'attivita' libero professionale intramuraria; d) il rapporto fra attivita' istituzionale e attivita' libero professionale; e) l'ammontare dei proventi per attivita' libero professionale, della partecipazione regionale, della quota a favore dell'azienda; f) le iniziative ed i correttivi necessari per eliminare le disfunzioni ed assicurare il corretto equilibrio fra attivita' istituzionale e libero professionale. ((43)) -------------- AGGIORNAMENTO (43) Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera i)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico sanitario», le funzioni in atto esercitate dall'Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale, come previsto dal presente articolo.

                              Art. 16. 
                             Formazione 
  1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica  la
partecipazione guidata  o  diretta  alla  totalita'  delle  attivita'
mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita'
di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale ((, la ricerca clinica,
la comunicazione  al  paziente))  e  l'attivita'  operatoria  per  le
discipline chirurgiche, nonche' la  graduale  assunzione  di  compiti
assistenziali e l'esecuzione di interventi  con  autonomia  vincolata
alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.  La
formazione  comporta  l'assunzione  delle  responsabilita'   connesse
all'attivita'  svolta.  Durante   il   periodo   di   formazione   e'
obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari
e corsi teorico-pratici nella disciplina. 

Art. 16. Formazione 1. La formazione medica di cui all'articolo 6, comma 2, implica la partecipazione guidata o diretta alla totalita' delle attivita' mediche, ivi comprese la medicina preventiva, le guardie, l'attivita' di pronto soccorso, l'attivita' ambulatoriale ((, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente)) e l'attivita' operatoria per le discipline chirurgiche, nonche' la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione. La formazione comporta l'assunzione delle responsabilita' connesse all'attivita' svolta. Durante il periodo di formazione e' obbligatoria la partecipazione attiva a riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici nella disciplina.

                             Art. 16-bis 
                        (Formazione continua) 
  1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua  comprende
l'aggiornamento   professionale   e   la    formazione    permanente.
l'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al  corso  di
diploma,   laurea,   specializzazione,   formazione    complementare,
formazione specifica in medicina generale, diretta  ad  adeguare  per
tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La
formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare
le competenze e le abilita' cliniche, tecniche  e  manageriali  ed  i
comportamenti degli operatori sanitari  al  progresso  scientifico  e
tecnologico con l'obiettivo di garantire  efficacia,  appropriatezza,
sicurezza  ed  efficienza  alla  assistenza  prestata  dal   Servizio
sanitario nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante
presso le  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie  impegnato  nella
sperimentazione clinica dei medicinali e'  realizzato  attraverso  il
conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali
multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche  alla  medicina
di genere e all'eta' pediatrica ((nonche' alla comunicazione  tra  il
medico e il paziente)),  e  multiprofessionali  nonche'  su  percorsi
formativi di partecipazione diretta a programmi  di  ricerca  clinica
multicentrici. 
  2. La formazione continua consiste in attivita'  di  qualificazione
specifica  per  i  diversi  profili  professionali,   attraverso   la
partecipazione  a   corsi,   convegni,   seminari,   organizzati   da
istituzioni pubbliche o private accreditate  ai  sensi  del  presente
decreto, nonche' soggiorni di studio  e  la  partecipazione  a  studi
clinici controllati e ad attivita' di ricerca, di  sperimentazione  e
di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1  e'  sviluppata
sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente,
in  programmi  finalizzati  agli,  obiettivi  prioritari  del   Piano
sanitario nazionale e del Piano sanitario  regionale  nelle  forme  e
secondo le modalita'  indicate  dalla  Commissione  di  cui  all'art.
16-ter. 
  2-bis. I laureati in medicina e chirurgia  e  gli  altri  operatori
delle professioni sanitarie, obbligati  ai  programmi  di  formazione
continua di cui ai commi 1 e 2,  sono  esonerati  da  tale  attivita'
formativa  limitatamente  al  periodo  di  espletamento  del  mandato
parlamentare di senatore  o  deputato  della  Repubblica  nonche'  di
consigliere regionale. 

Art. 16-bis (Formazione continua) 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. l'aggiornamento professionale e' l'attivita' successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attivita' finalizzate a migliorare le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale. L'aggiornamento periodico del personale operante presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnato nella sperimentazione clinica dei medicinali e' realizzato attraverso il conseguimento di appositi crediti formativi su percorsi assistenziali multidisciplinari, nei quali sia data rilevanza anche alla medicina di genere e all'eta' pediatrica ((nonche' alla comunicazione tra il medico e il paziente)), e multiprofessionali nonche' su percorsi formativi di partecipazione diretta a programmi di ricerca clinica multicentrici. 2. La formazione continua consiste in attivita' di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonche' soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attivita' di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 e' sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli, obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalita' indicate dalla Commissione di cui all'art. 16-ter. 2-bis. I laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie, obbligati ai programmi di formazione continua di cui ai commi 1 e 2, sono esonerati da tale attivita' formativa limitatamente al periodo di espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica nonche' di consigliere regionale.

                             Art. 16-ter 
         (Commissione nazionale per la formazione continua) 
  1. Con decreto  del  Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto
legislativo 19 giugno 1999,  n.  229,  e'  nominata  una  Commissione
nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni.
La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta
da quattro vicepresidenti, di cui uno  nominato  dal  Ministro  della
salute, uno dal Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  uno  rappresentato
dal Presidente della federazione nazionale degli  ordini  dei  medici
chirurghi e degli odontoiatri, nonche'  da  25  membri,  di  cui  due
designati   dal   Ministro   della   salute,   due    dal    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno  dal  Ministro
per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari  opportunita',
uno dal Ministro per  gli  affari  regionali,  sei  dalla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  della  Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni e  delle  province  autonome,
due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici  chirurghi  e
degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli  ordini  dei
farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini  dei  medici
veterinari, uno dalla Federazione nazionale  dei  collegi  infermieri
professionali, assistenti  sanitari  e  vigilatrici  d'infanzia,  uno
dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche,  uno  dalle
associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di  cui
all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni
delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della
citata  legge  n.  251  del  2000,  uno  dalle   associazioni   delle
professioni dell'area della  prevenzione  di  cui  all'art.  4  della
medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli
ordini dei biologi, uno  dalla  Federazione  nazionale  degli  ordini
degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale  degli  ordini  dei
chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate  le  modalita'  di
consultazione delle categorie  professionali  interessate  in  ordine
alle materie di competenza della commissione. 
  2. La Commissione di cui al comma 1 definisce,  con  programmazione
pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'  gli
Ordini  ed  i  Collegi  professionali  interessati,   gli   obiettivi
formativi di interesse nazionale, con  particolare  riferimento  alla
elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei  relativi
percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i  crediti
formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori
in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la  organizzazione
dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i
criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione  delle
esperienze formative. ((La Commissione, in conformita' agli accordi e
alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
in relazione alla durata della sperimentazione, individua  i  crediti
formativi da riconoscere ai professionisti  sanitari  che  presso  le
strutture  sanitarie   e   socio-sanitarie   sono   impegnati   nella
sperimentazione clinica dei medicinali.))  La  Commissione  definisce
altresi'   i   requisiti   per   l'accreditamento   delle    societa'
scientifiche, nonche' dei soggetti pubblici e  privati  che  svolgono
attivita' formative e procede alla  verifica  della  sussistenza  dei
requisiti stessi. 
  3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli
ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione  e
alla  organizzazione  dei  programmi  regionali  per  la   formazione
continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di
interesse nazionale di  cui  al  comma  2,  elaborano  gli  obiettivi
formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di
formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma  2.
Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attivita'  form-
ative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine  di
garantire il monitoraggio dello stato  di  attuazione  dei  programmi
regionali di formazione continua. (34) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto  (con  l'art.  2,  comma
360) che "Sono abrogate le disposizioni di  cui  all'articolo  16-ter
del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma". 

Art. 16-ter (Commissione nazionale per la formazione continua) 1. Con decreto del Ministro della sanita', da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' nominata una Commissione nazionale per la formazione continua, da rinnovarsi ogni cinque anni. La Commissione e' presieduta dal Ministro della salute ed e' composta da quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonche' da 25 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunita', uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari, uno dalla Federazione nazionale dei collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, uno dalle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'art. 3 della citata legge n. 251 del 2000, uno dalle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione di cui all'art. 4 della medesima legge n. 251 del 2000, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei biologi, uno dalla Federazione nazionale degli ordini degli psicologi e uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalita' di consultazione delle categorie professionali interessate in ordine alle materie di competenza della commissione. 2. La Commissione di cui al comma 1 definisce, con programmazione pluriennale, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nonche' gli Ordini ed i Collegi professionali interessati, gli obiettivi formativi di interesse nazionale, con particolare riferimento alla elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici. La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonche' i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. ((La Commissione, in conformita' agli accordi e alle intese sancite in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in relazione alla durata della sperimentazione, individua i crediti formativi da riconoscere ai professionisti sanitari che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sono impegnati nella sperimentazione clinica dei medicinali.)) La Commissione definisce altresi' i requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche, nonche' dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita' formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi. 3. Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2. Le regioni predispongono una relazione annuale sulle attivita' form- ative svolte, trasmessa alla Commissione nazionale, anche al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi regionali di formazione continua. (34) -------------- AGGIORNAMENTO (34) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 360) che "Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma".

                           Art. 16-quater. 
            (( (Incentivazione della formazione continua) 
  1.  La  partecipazione  alle  attivita'  di   formazione   continua
costituisce   requisito   indispensabile   per   svolgere   attivita'
professionale in qualita' di dipendente o libero professionista,  per
conto delle aziende  ospedaliere,  delle  universita',  delle  unita'
sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. 
  2.  I  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale
dipendente  e  convenzionato  individuano   specifici   elementi   di
penalizzazione, anche di natura economica, per il personale  che  nel
triennio non ha conseguito il minimo di crediti  formativi  stabilito
dalla Commissione nazionale. 
  3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da  parte  del
personale  sanitario  dipendente  o  convenzionato  che  opera  nella
struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua  e
il conseguimento dei crediti  nel  triennio  costituiscono  requisito
essenziale per ottenere e mantenere  l'accreditamento  da  parte  del
Servizio sanitario nazionale.)) 

Art. 16-quater. (( (Incentivazione della formazione continua) 1. La partecipazione alle attivita' di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' professionale in qualita' di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle universita', delle unita' sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale. 3. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.))

                          Art. 16-quinquies 
                      (Formazione manageriale) 
  1.  La  formazione  di  cui  al  presente  articolo  e'   requisito
necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle  funzioni
di direzione sanitaria aziendale e per ((la  direzione  di  strutture
complesse)) per le categorie  dei  medici,  odontoiatri,  veterinari,
farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi.  ((.  .  .)),  tale
formazione si  consegue,  dopo  l'assunzione  dell'incarico,  con  la
frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2. 
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo  4  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano ed attivano, a
livello  regionale   o   interregionale,   avvalendosi   anche,   ove
necessario,  di  soggetti  pubblici  e  privati   accreditati   dalla
Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione  di
cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza.
Lo stesso accordo definisce i criteri in  base  ai  quali  l'Istituto
superiore di sanita' attiva e  organizza  i  corsi  per  i  direttori
sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa  dell'area
di sanita' pubblica che vengono attivati a livello nazionale. 
  3. Con decreto  del  Ministro  della  sanita',  su  proposta  della
commissione di cui all'articolo 16-ter, sono definiti i  criteri  per
l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento
all'organizzazione e gestione dei servizi  sanitari,  ai  criteri  di
finanziamento e ai bilanci,  alla  gestione  delle  risorse  umane  e
all'organizzazione  del  lavoro,  agli  indicatori  di  qualita'  dei
servizi  e  delle  prestazioni,  alla  metodologia  delle   attivita'
didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita'  con
cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti. 
  4. Gli  oneri  connessi  ai  corsi  sono  a  carico  del  personale
interessato. 
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  al
personale  dirigente  del  ruolo  sanitario  delle  unita'  sanitarie
locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e  cura
a carattere scientifico, degli istituti ed enti di  cui  all'articolo
4, degli istituti zooprofilattici sperimentali.  Le  disposizioni  si
applicano, altresi', al personale degli enti  e  strutture  pubbliche
indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica
10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia  stata  estesa  la  disciplina
sugli  incarichi  dirigenziali  di  struttura  complessa  di  cui  al
presente decreto. 

Art. 16-quinquies (Formazione manageriale) 1. La formazione di cui al presente articolo e' requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per ((la direzione di strutture complesse)) per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. ((. . .)), tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, organizzano ed attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanita' attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanita' pubblica che vengono attivati a livello nazionale. 3. Con decreto del Ministro della sanita', su proposta della commissione di cui all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attivita' didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonche' alle modalita' con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti. 4. Gli oneri connessi ai corsi sono a carico del personale interessato. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'articolo 4, degli istituti zooprofilattici sperimentali. Le disposizioni si applicano, altresi', al personale degli enti e strutture pubbliche indicate all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, al quale sia stata estesa la disciplina sugli incarichi dirigenziali di struttura complessa di cui al presente decreto.

                           Art. 16-sexies. 
  (( (Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione) 
  1. Il Ministro della sanita', su proposta della regione o provincia
autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri,  le  strutture
distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di  idoneita'
stabiliti dalla Commissione di  cui  all'articolo  16-ter,  ai  quali
riconoscere funzioni di  insegnamento  ai  fini  della  formazione  e
dell'aggiornamento del personale sanitario. 
  2. La regione assegna, in  via  prevalente  o  esclusiva,  a  detti
ospedali,  distretti  e  dipartimenti  le  attivita'   formative   di
competenza regionale  ed  attribuisce  agli  stessi  la  funzione  di
coordinamento delle attivita' delle strutture del Servizio  sanitario
nazionale che collaborano con l'universita' al fine della  formazione
degli  specializzandi  e  del  personale  sanitario  infermieristico,
tecnico e della riabilitazione.)) 

Art. 16-sexies. (( (Strutture del Servizio sanitario nazionale per la formazione) 1. Il Ministro della sanita', su proposta della regione o provincia autonoma interessata, individua i presidi ospedalieri, le strutture distrettuali e i dipartimenti in possesso dei requisiti di idoneita' stabiliti dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, ai quali riconoscere funzioni di insegnamento ai fini della formazione e dell'aggiornamento del personale sanitario. 2. La regione assegna, in via prevalente o esclusiva, a detti ospedali, distretti e dipartimenti le attivita' formative di competenza regionale ed attribuisce agli stessi la funzione di coordinamento delle attivita' delle strutture del Servizio sanitario nazionale che collaborano con l'universita' al fine della formazione degli specializzandi e del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.))

                              Art. 17. 
                   (( (Collegio di direzione). )) 
 
  ((1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti
del Servizio sanitario regionale, del collegio  di  direzione,  quale
organo  dell'azienda,  individuandone  la  composizione  in  modo  da
garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti
nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri
di  funzionamento,  nonche'  le  relazioni  con  gli   altri   organi
aziendali. Il collegio di  direzione,  in  particolare,  concorre  al
governo delle attivita' cliniche, partecipa alla pianificazione delle
attivita',  incluse  la  ricerca,  la  didattica,  i   programmi   di
formazione   e   le   soluzioni   organizzative   per    l'attuazione
dell'attivita'  libero-professionale  intramuraria.   Nelle   aziende
ospedaliero universitarie il collegio  di  direzione  partecipa  alla
pianificazione delle attivita' di ricerca e didattica nell'ambito  di
quanto definito  dall'universita';  concorre  inoltre  allo  sviluppo
organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento
all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e
di efficienza, nonche' dei requisiti di appropriatezza e di  qualita'
delle prestazioni. Partecipa altresi' alla  valutazione  interna  dei
risultati conseguiti in relazione agli  obiettivi  prefissati  ed  e'
consultato obbligatoriamente  dal  direttore  generale  su  tutte  le
questioni  attinenti  al  governo  delle   attivita'   cliniche.   Ai
componenti del predetto collegio non e' corrisposto alcun emolumento,
compenso, indennita' o rimborso spese)). 

Art. 17. (( (Collegio di direzione). )) ((1. Le regioni prevedono l'istituzione, nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale, del collegio di direzione, quale organo dell'azienda, individuandone la composizione in modo da garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nella azienda o nell'ente e disciplinandone le competenze e i criteri di funzionamento, nonche' le relazioni con gli altri organi aziendali. Il collegio di direzione, in particolare, concorre al governo delle attivita' cliniche, partecipa alla pianificazione delle attivita', incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria. Nelle aziende ospedaliero universitarie il collegio di direzione partecipa alla pianificazione delle attivita' di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'universita'; concorre inoltre allo sviluppo organizzativo e gestionale delle aziende, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonche' dei requisiti di appropriatezza e di qualita' delle prestazioni. Partecipa altresi' alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed e' consultato obbligatoriamente dal direttore generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attivita' cliniche. Ai componenti del predetto collegio non e' corrisposto alcun emolumento, compenso, indennita' o rimborso spese)).

                            Art. 17-bis. 
                          (( (Dipartimenti) 
  1. L'organizzazione  dipartimentale  e'  il  modello  ordinario  di
gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie. 
  2. Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore  generale
fra i dirigenti con incarico di direzione delle  strutture  complesse
aggregate nel  dipartimento;  il  direttore  di  dipartimento  rimane
titolare della struttura complessa cui e' preposto.  La  preposizione
ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che  territoriali  e  di
prevenzione,   comporta   l'attribuzione   sia   di   responsabilita'
professionali in materia clinico-organizzativa  e  della  prevenzione
sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale  e
corretta programmazione e gestione della  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore  di
dipartimento  predispone  annualmente  il  piano  delle  attivita'  e
dell'utilizzazione  delle  risorse  disponibili,  negoziato  con   la
direzione generale nell'ambito  della  programmazione  aziendale.  La
programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro  realizzazione
e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono  assicurate  con  la
partecipazione  attiva  degli  altri  dirigenti  e  degli   operatori
assegnati al dipartimento. 
  3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato
di dipartimento nonche' le modalita' di partecipazione  dello  stesso
alla individuazione dei direttori di dipartimento.)) 

Art. 17-bis. (( (Dipartimenti) 1. L'organizzazione dipartimentale e' il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attivita' delle Aziende sanitarie. 2. Il direttore di dipartimento e' nominato dal direttore generale fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel dipartimento; il direttore di dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui e' preposto. La preposizione ai dipartimenti strutturali, sia ospedalieri che territoriali e di prevenzione, comporta l'attribuzione sia di responsabilita' professionali in materia clinico-organizzativa e della prevenzione sia di responsabilita' di tipo gestionale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione della risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti. A tal fine il direttore di dipartimento predispone annualmente il piano delle attivita' e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con la direzione generale nell'ambito della programmazione aziendale. La programmazione delle attivita' dipartimentali, la loro realizzazione e le funzioni di monitoraggio e di verifica sono assicurate con la partecipazione attiva degli altri dirigenti e degli operatori assegnati al dipartimento. 3. La regione disciplina la composizione e le funzioni del Comitato di dipartimento nonche' le modalita' di partecipazione dello stesso alla individuazione dei direttori di dipartimento.))

												TITOLO VI*NORME FINALI E TRANSITORIE*
												
Art. 18. Norme finali e transitorie 1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo: a) i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per l'ammissione; b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; c) le prove di esame; d) la composizione delle commissioni esaminatrici; e) le procedure concorsuali; f) le modalita' di nomina dei vincitori; g) le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207. 2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale e' articolato in due fasce economiche nelle quali e' inquadrato rispettivamente: a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario; b) il personale gia' ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento. Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianita' di cinque anni nella posizione medesima e' inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneita', nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilita' di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'. Il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario e' collocato nel secondo livello dirigenziale. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi ((. . .)) per esigenze di carattere straordinario ((, cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria)). In mancanza di graduatorie valide, si applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207. 4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entita' massima, per i titoli riguardanti le attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unita' di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le universita' provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi posti. 5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, disciplina l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni. 6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanita' attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili. 9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' trasferito al Ministero della sanita'. 10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto.

TITOLO VI*NORME FINALI E TRANSITORIE*
Art. 18. Norme finali e transitorie 1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente decreto ed alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo: a) i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per l'ammissione; b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; c) le prove di esame; d) la composizione delle commissioni esaminatrici; e) le procedure concorsuali; f) le modalita' di nomina dei vincitori; g) le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli idonei. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i concorsi continuano ad essere espletati secondo la normativa del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni ed integrazioni ivi compreso l'art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207. 2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto il primo livello dirigenziale e' articolato in due fasce economiche nelle quali e' inquadrato rispettivamente: a) il personale della posizione funzionale corrispondente al decimo livello del ruolo sanitario; b) il personale gia' ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo medesimo il quale mantiene il trattamento economico in godimento. Il personale di cui alla lettera b) in possesso dell'anzianita' di cinque anni nella posizione medesima e' inquadrato, a domanda, previo giudizio di idoneita', nella fascia economica superiore in relazione alla disponibilita' di posti vacanti in tale fascia. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'. Il personale inquadrato nella posizione funzionale corrispondente all'undicesimo livello del ruolo sanitario e' collocato nel secondo livello dirigenziale. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1994, i concorsi per la posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale del personale laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni e integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate le graduatorie esistenti per la copertura dei posti vacanti, salvo che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della durata di otto mesi ((. . .)) per esigenze di carattere straordinario ((, cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria)). In mancanza di graduatorie valide, si applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985, n. 207. 4. Nelle pubbliche selezioni per titoli, di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, e' attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entita' massima, per i titoli riguardanti le attivita' svolte nel settore delle infezioni da HIV. I vincitori delle pubbliche selezioni sono assegnati obbligatoriamente nelle unita' di diagnosi e cura delle infezioni da HIV e sono tenuti a permanere nella stessa sede di assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilita' di comando o distacco presso altre sedi. Nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 giugno 1990, n. 135, le universita' provvedono all'assunzione del personale medico ed infermieristico ivi contemplato delle corrispondenti qualifiche dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, anche sulla base di convenzioni stipulate con le regioni per l'istituzione dei relativi posti. 5. Per quanto non previsto dal presente decreto alle unita' sanitarie locali e alle aziende ospedaliere si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, disciplina l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi personalizzati di attestazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici atti alla individuazione del soggetto ed alla gestione dell'accesso alle prestazioni. 6-bis. I concorsi indetti per la copertura di posti nelle posizioni funzionali corrispondenti al decimo livello retributivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, abolito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono revocati di diritto, salvo che non siano iniziate le prove di esame alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618, e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1 gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', vengono estese, nell'ambito della contrattazione, al personale dipendente dal Ministero della sanita' attualmente inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo le norme del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto applicabili. 9. L'ufficio di cui all'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' trasferito al Ministero della sanita'. 10. Il Governo emana, entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, un testo unico delle norme sul Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni preesistenti con quelle del presente decreto.

                              Art. 19. 
(Competenze delle regioni a  statuto  speciale  e  delle  prov-  ince
                            autononome). 
  1. Le disposizioni  del  presente  decreto  costituiscono  principi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 
  2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome  di
Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1  e  4,
all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art.  14,
comma 1, e agli articoli  15,  16,  17  e  18,  sono  altresi'  norme
fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. (6) 
  ((2-bis.  Non  costituiscono  principi   fondamentali,   ai   sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli
4, comma 1-bis, e 9-bis.)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354 (in
G.U.  1a  s.s.  3/8/1994,  n.  32)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 19, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502,  come  sostituito  dall'art.  20  del  decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella  parte  in  cui  qualifica
come  norme  fondamentali  di  riforma   economico-   sociale   della
Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non  solo  i  principi  da
esse desumibili." 

Art. 19. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle prov- ince autononome). 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 4, all'art. 6, commi 1 e 2, agli articoli 10, 11, 12 e 13, all'art. 14, comma 1, e agli articoli 15, 16, 17 e 18, sono altresi' norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. (6) ((2-bis. Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-bis, e 9-bis.)) -------------- AGGIORNAMENTO (6) La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 354 (in G.U. 1a s.s. 3/8/1994, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico- sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili."

                            Art. 19-bis. 
(( (Commissione nazionale per  l'accreditamento  e  la  qualita'  dei
                          servizi sanitari) 
  1. E' istituita, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
la Commissione nazionale  per  l'accreditamento  e  la  qualita'  dei
servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta  del  Ministro
della sanita', ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di organizzazione
e funzionamento della  Commissione,  composta  da  dieci  esperti  di
riconosciuta  competenza  a   livello   nazionale   in   materia   di
organizzazione e programmazione dei  servizi,  economia,  edilizia  e
sicurezza nel settore della sanita'. 
  2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano
sanitario nazionale e avvalendosi del supporto  tecnico  dell'Agenzia
per i servizi, sanitari regionali, svolge i seguenti compiti: 
    a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni  individuano
i soggetti abilitati alla verifica del  possesso  dei  requisiti  per
l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui  all'art.
8-quater, comma 5; 
    b) valuta l'attuazione  del  modello  di  accreditamento  per  le
strutture pubbliche e per le strutture private; 
    c) esamina i risultati delle attivita' di monitoraggio di cui  al
comma 3 e trasmette annualmente al  Ministro  della  sanita'  e  alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attivita'
svolta. 
  3. Le regioni individuano le  modalita'  e  gli  strumenti  per  la
verifica della attuazione del modello di accreditamento, trasmettendo
annualmente alla Commissione nazionale i risultati della attivita' di
monitoraggio condotta sullo stato di attuazione  delle  procedure  di
accreditamento.)) 

Art. 19-bis. (( (Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualita' dei servizi sanitari) 1. E' istituita, presso l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualita' dei servizi sanitari. Con regolamento adottato su proposta del Ministro della sanita', ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di organizzazione e funzionamento della Commissione, composta da dieci esperti di riconosciuta competenza a livello nazionale in materia di organizzazione e programmazione dei servizi, economia, edilizia e sicurezza nel settore della sanita'. 2. La Commissione, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano sanitario nazionale e avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi, sanitari regionali, svolge i seguenti compiti: a) definisce i requisiti in base ai quali le regioni individuano i soggetti abilitati alla verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di cui all'art. 8-quater, comma 5; b) valuta l'attuazione del modello di accreditamento per le strutture pubbliche e per le strutture private; c) esamina i risultati delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 3 e trasmette annualmente al Ministro della sanita' e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sull'attivita' svolta. 3. Le regioni individuano le modalita' e gli strumenti per la verifica della attuazione del modello di accreditamento, trasmettendo annualmente alla Commissione nazionale i risultati della attivita' di monitoraggio condotta sullo stato di attuazione delle procedure di accreditamento.))

                            Art. 19-ter. 
((  (Federalismo  sanitario,  patto  di  stabilita'  e  interventi  a
garanzia della coesione  e  dell'efficienza  del  Servizio  sanitario
                             nazionale) 
  1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti  ai  sensi
dell'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,  n.448,  il
Ministro della sanita', sentita  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali,  determina  i  valori   di   riferimento   relativi   alla
utilizzazione dei servizi, ai costi e alla  qualita'  dell'assistenza
anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale  e
con comparazioni a livello comunitario relativamente  ai  livelli  di
assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree  di  offerta  e  ai
parametri per la  valutazione  dell'efficienza,  dell'economicita'  e
della funzionalita' della gestione dei servizi  sanitari,  segnalando
alle regioni gli eventuali scostamenti osservati. 
  2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico  dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali, procedono ad una ricognizione delle
cause  di  tali  scostamenti  ed  elaborano  programmi  operativi  di
riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei  Servizi
sanitari regionali, di durata non superiore al triennio. 
  3. Il Ministro della sanita' e la regione interessata stipulano una
convenzione redatta sulla, base di  uno  schema  tipo  approvato  dal
Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, avente ad oggetto le  misure  di  sostegno  al  programma
operativo di cui al comma 2, i  cui  eventuali  oneri  sono  posti  a
carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale  destinata  al
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.  662.
La convenzione: 
    a) stabilisce le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti per
l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento; 
    b) definisce  adeguate  forme  di  monitoraggio  degli  obiettivi
intermedi per ogni stato di avanzamento e  le  modalita'  della  loro
verifica da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; 
    c) individua forme di penalizzazione e di graduale e  progressiva
riduzione o dilazione  dei  finanziamenti  per  le  regioni  che  non
rispettino   gli   impegni   convenzionalmente   assunti    per    il
raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati; 
    d)  disciplina,  nei  casi  di  inerzia  regionale  nell'adozione
nell'attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e  le  forme  di
intervento del Consiglio dei  ministri  secondo  le  procedure  e  le
garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies.)) 

Art. 19-ter. (( (Federalismo sanitario, patto di stabilita' e interventi a garanzia della coesione e dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale) 1. Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai sensi dell'articolo 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, determina i valori di riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai costi e alla qualita' dell'assistenza anche in relazione alle indicazioni della programmazione nazionale e con comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza, dell'economicita' e della funzionalita' della gestione dei servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali scostamenti osservati. 2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procedono ad una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari regionali, di durata non superiore al triennio. 3. Il Ministro della sanita' e la regione interessata stipulano una convenzione redatta sulla, base di uno schema tipo approvato dal Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto le misure di sostegno al programma operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono posti a carico della quota parte del Fondo sanitario nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La convenzione: a) stabilisce le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi secondo stati di avanzamento; b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le modalita' della loro verifica da parte dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali; c) individua forme di penalizzazione e di graduale e progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti per le regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei programmi concordati; d) disciplina, nei casi di inerzia regionale nell'adozione nell'attuazione dei programmi concordati, le ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei ministri secondo le procedure e le garanzie di cui all'articolo 2, comma 2-octies.))

                           Art. 19-quater. 
                    (( (Organismi e commissioni) 
  1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto  si
avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale
delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori  oneri  per
la finanza pubblica.)) 

Art. 19-quater. (( (Organismi e commissioni) 1. Gli organismi e le commissioni previsti nel presente decreto si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.))

                         Art. 19-quinquies. 
               (( (Relazione sugli effetti finanziari) 
  1. Il Ministro della  sanita'  riferisce  annualmente  alle  Camere
sull'andamento della spesa  sanitaria,  con  particolare  riferimento
agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e  di  maggiori
economie, delle misure disciplinate dal presente decreto)). 

Art. 19-quinquies. (( (Relazione sugli effetti finanziari) 1. Il Ministro della sanita' riferisce annualmente alle Camere sull'andamento della spesa sanitaria, con particolare riferimento agli effetti finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori economie, delle misure disciplinate dal presente decreto)).

                           Art. 19-sexies. 
(( (Attuazione di programmi di rilievo  e  applicazioni  nazionale  o
                          interregionale). 
  1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze  nella  realizzazione
degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi  rilievo  e
applicazione nazionale o interregionale, adottati  con  le  procedure
dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281,  il  Ministro  della  sanita'  ne  da'  adeguata
informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano;  indi,
sentite la regione interessata e l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali, fissa un congruo  termine  per  provvedere;  decorso  tale
termine, il Ministro della sanita', sentito il parere della  medesima
Agenzia e previa consultazione con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano,  propone  al   Consiglio   dei   Ministri   l'intervento
sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario  ad  acta.
Quando la realizzazione degli obiettivi comporta  l'apprestamento  di
programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del  Servizio
sanitario  regionale,  l'eventuale  potere  sostitutivo  puo'  essere
esercitato solo dopo che sia stata esperita invano  la  procedura  di
cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3.)) 

Art. 19-sexies. (( (Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o interregionale). 1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale, adottati con le procedure dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro della sanita' ne da' adeguata informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. Quando la realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale, l'eventuale potere sostitutivo puo' essere esercitato solo dopo che sia stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3.))

                              Art. 20. 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 1 gennaio 1993. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 
 
                              SCALFARO 
 
                                      AMATO, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                           DE LORENZO, Ministro della 
                                  sanita' 
                                     BARUCCI, Ministro del tesoro 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 

Art. 20. Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri DE LORENZO, Ministro della sanita' BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI