La Professione Sanitaria

Così il Ministero della Salute introduce le professioni sanitarie nel suo sito www.salute.gov.it:

"Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione"...... "In Italia, l'esercizio delle professioni sanitarie è consentito anche a chi abbia conseguito all'estero i titoli di studio e di abilitazione previsti, previo riconoscimento da parte del Ministero della salute. A coloro che, acquisito in Italia un titolo professionale dell'area sanitaria, intendono esercitare la propria professione all'estero, il Ministero della salute rilascia, su richiesta dell'interessato, un attestato di conformità della formazione conseguita ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie"

Di seguito l'elenco delle professioni sanitarie riabilitative consultabile dal sito www.salute.gov.it

PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
Podologo D.M. 14.09.1994, n. 666
(G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista D.M. 14.09.1994, n. 741
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista D.M. 14.09.1994, n. 742
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia D.M. 14.09.1994, n. 743
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva D.M. 17.01.1997, n. 56
(G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica D.M. 29.03.2001, n.182
(G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale D.M. 17.01.1997, n. 136
(G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educatore Professionale D.M. 08.10.1998, n.520
(G.U. 28.04.1999, N. 98)

Con decreto ministeriale del Ministero della Salute 14 Settembre 1994 n.741 il Ministro della sanità ha individuato il profilo professionale e il percorso formativo del FISIOTERAPISTA, evidenziando che " a regime solo il diploma universitario di fisitoerapista poteva abilitare all'esercizio della relativa professione. Al fine di regolare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento , vennero individuati i diplomi conseguiti in precedenza e che potessero essere considerati equipollenti al nuovo titolo universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'ammissione ai pubblici concorsi (sentenza Consiglio di Stato nr 3218/2011).

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, con d.m. 27 luglio 2000 il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica elencano i titoli dichiarati equipollenti al nuovo profilo universitario di FISIOTERAPISTA. Nell'elenco compare il terapista della riabilitazione, il fisiokinesiterapista e il massofisioterapista TRIENNALE.

La norma ha finalità transitoria e "l'art. 4 comma 1 n. 42 1999 non va considerato come norma a regime applicabile estensivamente anche ai titoli conseguiti successivamente" (sentenza Consiglio di Stato nr 3218/2011).

Il Massofisioterapista biennale non rientra nei titoli equipollenti. Numerosi ricorsi giungono a varie sentenze fino ad arrivare alla sentenza del Consiglio di Stato nr 5225/2007 che, ribaltando la sentenza Tar Lazio,dichiara la NON equipollenza del MASSOFISIOTERAPISTA biennale, se pur formato antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento.

Di fatto la sentenza conferma la legittimità del doppio canale formativo. Da un lato il canale universitario e dall'altro le Regioni.

Il massofisioterapista biennale pre-99 è nell'elenco dei titoli aventi diritto a richiedere il riconoscimento dell'equivalenza al profilo universitario di FISIOTERAPISTA (accordo Stato-Regioni 10 febbraio 2011), ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge 42/99.

"In questo complesso sistema, i corsi formativi organizzati dalle regioni dopo la riforma non sono equipollenti alle attuali lauree universitarie relative alla corrispondente disciplina sanitaria" ( Cons. Stato 3218/2011)

"Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le regioni potevano continuare a svolgere anche successivamente al riassetto dell'intero sistema le attività di formazione professionale, stante la diversità della tipologia di formazione delle finalità dei corsi, del valore dei titoli rilasciati, rispetto a quella di livello universitario, Così che - ferma restando la differenza tra la formazione professionale regionale e quella statale - i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie (aggettivate come AUSILIARIE), sia pure con utilitàù minori e diverse dall'abilitazione diretta alla professione stessa" (Cons. Stato , IV, n.4476/2003: Cons. Stato 3218/2011).
Indietro  
AIMS AIMS Associati Ora AIMS
powered by abr informatica