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A subire le conseguenze  sarebbero i  pazienti, peraltro senza preavviso e con efficacia retroattiva!

AIMTES non molla la strada istituzionale,  insieme alle  sigle CEM  e SIMMAS.

Abbiamo attivato le procedure istituzionali di richiesta di interrogazione parlamentare: auspicabilmente i ministeri competenti  relazioneranno a breve in Parlamento sulla questione.

Nel frattempo  è di ieri la notizia che Il Tar Lazio, con Sentenza nr. 02150 del 04/05/2017 ha respinto  la richiesta di misure cautelari e sospensiva della Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr 7/E del 4/4/2017 dell’Istituto E.Fermi , dell’ Associazione Italiana Massofisioterapisti, e Comitato Nazionale Massofisioterapisti ,  contro l’Agenzia delle Entrate.

Per i giudici “non sono ravvisabili i presupposti dell’estrema gravità , urgenza ed irreparabilità cui l’art.56 del  C.p.a.)”.

Per la richiesta di annullamento della circolare in parte qua, dove prevede che le prestazioni erogate da Massofisioterapisti diplomati dopo il 17/3/1999 non siano detraibili, rimandata l’istanza  alla trattazione collegiale  in camera di consiglio del 06 giugno 2017.

Il Tar Lazio esprime  nella sentenza le sue perplessità in ordine al “giudice deputato alla cognizione della causa”.  Il punto è  se il TAR sia o meno competente a discutere la materia, visto che all’atto impugnato (la circolare dell’Agenzia delle Entrate)  non sembra potersi riconoscere  natura regolamentare ovvero di atto amministrativo generale soggetto alla giurisdizione del G.a.

In altre parole, non sembra che la circolare impugnata abbia valore normativo, pertanto non sarebbe impugnabile.

E questa è la buona notizia!  Le circolari e le risoluzioni ministeriali o dell Agenzia delle Entrate, non costituiscono fonte di dirittto, non vincolano pertanto né i contribuenti né i giudici. “Sono atti che possono solo dettare agli uffici subordinati  criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge”, così la Corte di Cassazione nella sentenza nr. 5137 del 5/3/2014.

QUINDI, dalla sentenza Tar Lazio di ieri desumiano che:

Categoria: Lavoro e professione