DETRAIBILITA’ AI FINI FISCALI SPESE PER PRESTAZIONI ALLA PERSONA RESE DA MASSOFISIOTERAPISTI
anno imposta 2017
COSA DOBBIAMO SAPERE, COSA FARE E COSA DIRE AI PAZIENTI
COSA DICE LA CIRCOLARE
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate Nr.7/2017 ha escluso in modo categorico – e a nostro avviso in modo improprio e ingiustificato - che le prestazioni rese dal masso fisioterapista con titolo
conseguito dopo il 17/3 /99 siano riconducibili in alcun modo alle “prestazioni paramediche” o “sanitarie varie” rese alla persona, che il TUIR riconosce come requisito di detraibilità dall’imposta lorda.
Abbiamo formalmente chiesto qualche mese fa, a firma congiunta con altre associazioni (AIMTES-CEM-SIMMAS) , di rivalutare la questione in oggetto affinché il testo guida alla”dichiarazione dei redditi delle persone fisiche” venisse opportunamente rettificato per includere tra le prestazioni ammesse alla detrazione ai fini IRPEF le prestazioni rese alla persona dal masso fisioterapista, indipendentemente dall’anno di conseguimento del titolo. Si sarebbe evitato in questo modo l’avvio di un nuovo filone di contenziosi e liti inutili, che altro non avrebbe prodotto se non costi per tutti e disagi ulteriori per il contribuente. Purtroppo la richiesta è stata respinta.
Nel dettaglio ci preme sottolineare ed evidenziare che la Circolare oggetto di discussione:
- - non ritiene di natura “sanitaria” o “paramedica” le prestazioni rese dal masso fisioterapista con titolo conseguito dopo il 17/3/99, né le ritiene rientranti in quelle “spese sanitarie in genere” ammesse alla detrazione dall’imposta lorda ai sensi dell’art.15 comma 1 lettera c) del TUIR, sulla sola ed esclusiva considerazione che si tratti di un titolo non EQUIPOLLENTE al fisioterapista ai sensi del DM 27 Luglio 2000. Sul punto – oltre al fatto che un ramo della recente giurisprudenza ritiene il masso fisioterapista “equipollente” al fisioterapista indipendentemente dall’anno di conseguimento del titolo cfr . CdS N.01105/201; CGARS N.00212/2017; CGARS N. 00150/2017 - non ci risulta che il TUIR limiti alle sole “professioni sanitarie” di formazione universitaria la facoltà di erogare prestazioni sanitarie e paramediche rese alla persona pertanto detraibili ai fini IRPEF.
- - non applica correttamente il disposto di cui all’art. 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 in tema di professioni e arti ausiliarie , né i pronunciamenti della Corte di Cassazione in tema di prestazioni paramediche e sanitarie rese alla persona.
Il citato art. 99 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 indica tra le professioni e arti ausiliarie soggette a vigilanza, quella del massaggiatore generico da cui deriva il masso fisioterapista e lo stesso fisioterapista , come correttamente riportato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 43 del 14 maggio 2002. La Circolare 2002, nella fattispecie, nel valutare l’istanza di una “fisioterapista” che si era vista negare l’esenzione iva per le sue prestazioni, fa espresso riferimento a quanto sancito dalla Suprema Corte, in particolare nel passaggio seguente : “… le attività di fisiokinesiterapia, massoterapia e fisioterapia identificano – già prima dell’entrata in vigore del DM 21 gennaio 1994, pubblicato il 2 febbraio successivo – prestazioni paramediche rese alla persona nell’esercizio delle arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’art. 99 TULS, il cui comma 2 prevede l’arte ausiliaria del massaggiatore, a sua volta disciplinata, come specializzata rispetto a quella dell’infermiere generico, dall’art. 1 del RD 1334/1928; onde le prestazioni rese nel relativo esercizio sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10 n. 18) del DPR 633/1972” (Corte Cassazione n. 4403/2001; Corte Cassazione n.9126/2006). La stessa Agenzia delle Entrate quindi riconosce che la fisiokinesiterapia, massoterapia e fisioterapia sono prestazioni indiscutibilmente “sanitarie”. E’ altrettanto pacifico e indiscutibile che il masso fisioterapista abilitato all’esercizio della professione ai sensi della L.403/71 sia abilitato a prestazioni quali la massoterapia per esempio. Discriminante e improprio pertanto negare lo status di “prestazioni sanitarie o paramediche rese alla persona” le prestazioni rese da una figura sanitaria direttamente riconducibile - per la stessa ratio estensiva della norma richiamata dal FISCO- alle professioni e ARTI AUSILIARIE di cui all’ art 99 del TULS 1394/1265.
- - Riconosce detraibili come spese sanitarie rese alla persona, le prestazioni di “chiropratica” laddove la figura di chiropratico è stata appena istituita ma deve ancora essere disciplinata nel nostro ordinamento, né è dato sapere ancora chi avrà i requisiti di equipollenza e chi no tra coloro che sono oggi in possesso di titolo di chiropratico)
- - Limita impropriamente ed illegittimamente la detraibilità delle spese per prestazioni di MASSOTERAPIA, solo se rese da masso fisioterapisti con titolo triennale conseguito entro il 17/3/1999, laddove la massoterapia abbiamo visto essere di per sé oggettivamente prestazione sanitaria resa alla persona, purché resa da profili professionali previsti e abilitati alla massoterapia. Nella fattispecie sono abilitati all’esercizio della massoterapia a scopo terapeutico anche il masso fisioterapista di formazione biennale “equivalente” al fisioterapista, il masso fisioterapista formato dopo il 17/3/99 , ma a onor del vero anche il fisioterapista e il massaggiatore sportivo formato ai sensi della legge 1099/71, nonché l’arte ausiliaria di “massaggiatore e capo bagnino”.
COSA PUO' DETRARRE DI FATTO IL CONTRIBUENTE E COSA FARE IN CASO DI CONTESTAZIONE
Sappiamo che le “circolari” hanno esclusivamente efficacia interna e non vincolano il contribuente , tuttavia dobbiamo essere consapevoli che qualora il paziente si vedesse negare la detraibilità ai fini fiscali delle spese per prestazioni da voi rese, solo il paziente puo’ eventualmente agire contro l’Agenzia delle Entrate.
Ad oggi i ricorsi in materia non hanno prodotto risultanze favorevoli. Ovvio ci auguriamo che la circolare "guida" che uscirà per l'anno di imposta 2017 sani questa incresciosa discriminazione. Il Tavolo Tecnico Ministeriale in corso potrebbe essere una buona occasione anche per disciplinare questi aspetti di assoluta rilevanza.
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Aimtes