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.:: Statuto ::. |
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ARTICOLO 1Costituzione 1. E' costituita un'associazione sportiva denominata " ASSOCIAZIONE ITALIANA MASSAGGIATORI SPORTIVI" e potrà assumere l'abbreviata denominazione di "A.I.M.S." 2. La durata dell'associazione è illimitata. ARTICOLO 2Sede 1. L'associazione ha sede in Perugia St. Corcianese, 218, Ellera Scalo. ARTICOLO 3Oggetto e scopo 1. L' Associazione si propone le seguenti finalità: 2. L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. 3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle ad esse connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. 4. L'Associazione ha un logo di forma circolare al cui interno compare la croce rossa su fondo blu, con la sigla A.I.M.S.in bianco; la denominazione estesa dell'associazione compare lungo il bordo del logo. L'interno del logo prevede le sagome stilizzate di alcune discipline sportive e i cerchi intrecciati dei giochi olimpici. ARTICOLO 4Patrimonio ed entrate dell'Associazione 1. Il Patrimonio della Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, da persone fisiche o da persone giuridiche, dagli avanzi netti di gestione. 2. Il Fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti di euro 100 (cento) effettuati da ciascuno dei fondatori, nella complessiva misura di euro 500,00 (cinquecento) 3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi
all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione, la
quota annuale di iscrizione all'Associazione, e la data entro la quale versare il contributo. ARTICOLO 5Fondatori, Soci, dell'Associazione
2. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. ARTICOLO 6Organi della Associazione
ARTICOLO 7Assemblea
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aderenti o da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Perugia. 4. La Convocazione è fatta mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con il consenso degli interessati. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere spedito a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se nominati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. 6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. 7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. 8. Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro aderente all'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe. 9. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente statuto, tutte le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 10. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.. 11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti; da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione. ARTICOLO 8Il Consiglio Direttivo 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque
membri ad un massimo di venticinque membri compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario,
il Tesoriere, e i membri eletti in rappresentanza di una regione italiana, questi ultimi aventi
residenza e domicilio nella regione che rappresentano, 3. I consiglieri eletti in rappresentanza delle regioni italiane possono rappresentare su delega
del Consiglio Direttivo l'Associazione presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere
locale; essi possono altresì nominare propri delegati tra gli associati aventi residenza
e domicilio nella regione di appartenenza. 5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
6. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri oppure, al Presidente o al comitato esecutivo. 7 . Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente,
e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno
un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione dovrà essere fatta
mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, con
il consenso degli interessati. La convocazione dovrà contenente l'indicazione del luogo,
del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare e dovrà essere
spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti, se nominati, almeno
otto giorni prima dell'adunanza. ARTICOLO 9Il Presidente del Consiglio direttivo 1. Al Presidente ed in sua assenza o impedimento al vice presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. 2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, coordina l'operato del Consiglio Direttivo e
del Comitato Esecutivo nell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, sorveglia il buon andamento
amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove
la riforma ove se ne presenti la necessità. ARTICOLO 10Il Vice Presidente 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. ARTICOLO 11Il Segretario del Consiglio Direttivo 1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. 2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione. ARTICOLO 12Libri dell'Associazione 1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle
adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti,
se nominati, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione. ARTICOLO 13Il Tesoriere 1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. ARTICOLO 14Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due
supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). 3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel
presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 15Bilancio consuntivo e preventivo 1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è
predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. ARTICOLO 16Avanzi di gestione 1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. ARTICOLO 17Scioglimento 1. In caso di uno scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 18Clausola compromissoria 1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro da nominarsi di comune accordo tra le parti in conflitto. Mancando l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, si addiverrà alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo dai due così nominati o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Perugia, il quale nominerà pure l'arbitro per la parte in conflitto che non vi avrà provveduto in congruo termine. Qualora le parti in conflitto fossero più di due e mancasse l'unanimità dei consensi per la nomina dell'arbitro unico, tutti e tre gli arbitri saranno nominati dal tribunale di Perugia. ARTICOLO 19Legge applicabile 1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e comunque alle norme applicabili in materia. |
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