Il Massaggiatore Sportivo
Il Legislatore
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.::Chi è::.
La nostra associazione rappresenta a livello nazionale il massaggiatore sportivo, quale
professione sanitaria che opera nell'area della riabilitazione sportiva.
In considerazione dei continui e reiterati episodi di abusivismo, nell'esercizio delle nostre
funzioni riteniamo doveroso ricordare che al massaggiatore sportivo è dalla legge demandato
un compito fondamentale: quello di consentire, in collaborazione con il medico dello sport, una
corretta tutela sanitaria delle attività sportive.
In secondo luogo, va evidenziato come non tutti possano fregiarsi di tale titolo che, al contrario,
si acquisisce dopo un lungo percorso formativo regolato da varie norme, sia nazionali che regionali.
Più in particolare, come indicato nella Legge 26 ottobre 1971 n.1099 sulla "Tutela
sanitaria delle attività sportive", possono essere indetti ed autorizzati corsi
a carattere regionale per la formazione del massaggiatore sportivo, ai quali sono ammessi solo
"i candidati in possesso del diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi dell'art.1
della Legge 19 maggio 1971 n.403". (Da segnalare che nel 1971 i terapisti della riabilitazione
non avevano ancora ottenuto riconoscimento giuridico, né era stato ancora individuato il
corso di laurea per fisioterapisti. È ragionevole sostenere secondo noi che il legislatore
intendesse il possesso del diploma di massofisioterapista quale "requisito minimo" per
accedere al corso di specializzazione per massaggiatore sportivo, e che pertanto a tali corsi
dovrebbero poter accedere gli ulteriori operatori sanitari della riabilitazione ai quali il massofisioterapista
è stato peraltro equiparato.)
Con Decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la Sanità, è stato altresì
disposto che il corso per massaggiatore sportivo deve essere di almeno 150 ore, di cui 100 ore
di teoria (il Decreto fornisce dettagliatamente anche le singole aree formative) e 50 ore di tirocinio
pratico. Solo al termine di un corso avente almeno le suddette caratteristiche è possibile
essere ammesso all'esame finale che, una volta superato, consente ai discenti di ricevere il diploma
di massaggiatore sportivo, avente valore di licenza e pertanto abilitante all'esercizio della
relativa professione.
Si evince, pertanto, che la qualifica di massaggiatore sportivo può essere ascritta solo
a coloro che, già in possesso di un titolo abilitante alla professione sanitaria nell'area
riabilitativa, abbiano conseguito un ulteriore diploma di specializzazione.
Tali precisazioni si rendono indispensabili al fine di informare gli operatori del settore sportivo,
ed evitare che chiunque possa avvalersi di tale titolo pur non avendone i requisiti e, soprattutto,
per evitare che, chi non abbia la dovuta e regolare preparazione, possa esercitare contra legem
questa importante professione.
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