Fisioterapia e Massoterapia esenti iva anche senza ricetta medica, anche prima del 2001
La sentenza della Cassazione n. 15031 del 25 ottobre 2002 ribadisce il principio affermato nella pronuncia della Corte n. 4403/2001, riconfermando l'esenzione IVA per tutte le prestazioni rese dai fisioterapisti anche senza ricetta, purché rivolte alla cura della persona,
anche prima dell'entrata in vigore del DM 21 gennaio 1994, abrogato dal decreto interministeriale Salute/Finanze del 17 Maggio 2002.

Per informazione, L'art 1 comma 1 del DM interministeriale Salute/Finanze 17 Maggio 2002 dichiara esenti dall'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) "…le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione o un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie indicate all'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive ,modificazioni, da:
a) gli esercenti le professioni di biologo e psicologo
b) gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409
c) gli operatori abilitati all'esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili…."
L'art. 2 comma 1 abroga il decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle finanze del 21 gennaio 1994.

L'adeguamento ufficiale del Fisco alla sentenza della Cassazione si è avuto con circolare 14 maggio 2002 n. 43/E , con la quale si suggerisce
di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale, sottolineando "l'inopportunità di proseguire il contenzioso relativamente alla materia in discorso" esprimendo l'avviso di abbandonare "le posizioni precedentemente assunte dalla stessa amministrazione" con risoluzione di avviso contrario (da : IL SOLE 24 ORE 17/01/2003).
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