OBBLIGO 150 CREDITI ECM NEL TRIENNIO 2017-2019  E COMPLETAMENTO DELL'OBBLIGO PREGRESSO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2017. MA CHI SONO I SOGGETTI  COINVOLTI? INTANTO E' CACCIA APERTA ALLA CERTIFICAZIONE  PER SISTEMARE  IL TRIENNIO 2014-2016 .

 Con Accordo 2 febbraio 2017 tra Governo, le Regioni ele Province autonome di Trento e Bolzano è stato approvato il documento "La formazione continua nel settore "Salute". Lo dice in un comunicato del 17/3/2017 l'Age.na.s. dove è possibile anche scaricare l'accordo e l'allegato documento.

Il documento  sancisce all'art 24 che "ogni professionista sanitario ha diritto all'accesso alla formazione continua".

L'art.25 precisa che il professionista sanitario ha di contro l'obbligo di curare la propria formazione  e che tale obbligo si assolve nel porre in essere quanto previsto dalla normativa e.c.m. "Sono destinatari dell'obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria alla quale sono abilitati" (art.25 co.1).

Se consultiamo  il sito del Ministero della Salute alla pagina ECM , leggiamo che "Il programma nazionale di ECM, riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero professionista, operante nella Sanità, sia privata che pubblica".

Quindi qualcosa è cambiato: la formazione continua è prima di tutto un DIRITTO per tutto il personale sanitario - così lo definisce il Minstero della Salute -  non per le sole "professioni sanitarie" in senso stretto, come appariva un tempo. Ma è anche ovviamente un obbligo. I professionisti che hanno il diritto/dovere della formazione continua ECM sono elencati dal Ministero della Salute nell'apposito "Elenco Professioni" , che include anche gli operatori di interesse sanitario e le arti ausiliarie, anche essi personale sanitario, fino a prova contraria.

A questo punto è evidente che corre l'obbligo per tutti  di conseguire 150 crediti ECM per il biennio 2017-2019.

Ma che dire del pregresso?

Una circolare di dicembre pubblicata nel sito dell'Age.na.s. informa che è possibile completare il conseguimento dei crediti formativi previsti per il biennio 2014-2016 entro il 31/12/2017. 

E che dire del "personale sanitario"  che in questo triennio si è visto negare il diritto al riconoscimento della formazione continua ECM , in quanto riservato - evidentemente inmodo improprio - solo ed esclusivamente alle Professioni Sanitarie in senso stretto (laurea, o titoli equipollenti o equivalenti)?

Il Ministero della Salute di certo  ci darà tutte le risposte necessarie!

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